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Concessione di impianti sportivi, va applicato il Codice dei contratti pubblici

La convenzione per l’affidamento della gestione di un centro sportivo di proprietà comunale va qualificata come servizio pubblico locale
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Concessione di impianti sportivi, va applicato il Codice dei contratti pubblici

La concessione di impianti sportivi deve essere affidata secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici. Questo è quanto ha stabilito il Tar Brescia nella sentenza n. 520 del 13 giugno 2025, con la quale ha dichiarata l’inefficacia della convenzione che un Comune aveva stipulato con un’associazione sportiva per la gestione di un centro sportivo.

Concessione di impianti sportivi: la delibera del Comune

La Giunta comunale aveva stabilito di selezionare tramite pubblico avviso un’associazione sportiva con la quale stipulare un accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 119 d.lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali, Tuel), al fine sia di promuovere la pratica dell’attività sportiva, in particolare del calcio, sia di affidare a tale associazione la gestione del centro sportivo.

La delibera inoltre, richiamato l’art. 6 d.lgs. 38/2021 in materia di impianti sportivi, che impone ai Comuni di predeterminare “criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari” della gestione di impianti sportivi, aveva definito due criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari: la “professionalità e consistenza societaria dei soggetti interessati” e la “capacità di valorizzare le potenzialità delle strutture sportive a favore della collettività attuando nel contempo una gestione ottimale dell’impianto in un’ottica di efficienza, economicità, congruo e pieno utilizzo”.

Erano state presentate due manifestazioni di interesse alla stipula dell’accordo, e la Giunta comunale aveva deliberato di stipulare l’accordo di collaborazione con una delle due associazioni, ritenendo di essere competente a selezionare l’offerente, “poiché l’accordo di cui trattasi è lo strumento tipico per attuare la valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevista dall’articolo 3, comma 5, del d.lgs 267/2000, a mente del quale i Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.

Naturalmente, l’associazione esclusa ha impugnato la deliberazione.

L’assenza di promozione dell’attività sportiva

Il Tar, nel trattare la questione, osserva preliminarmente che l’oggetto della convenzione è duplice: da un lato, la collaborazione al fine di promuovere la pratica dell’attività sportiva, in particolare calcistica, dall’altro lato la gestione del centro sportivo e dell’immobile adibito a sede dell’associazione sportiva. “Tuttavia dal contenuto della convenzione risulta evidente che, in realtà, essa ha ad oggetto unicamente la gestione degli impianti sportivi, e che la promozione dell’attività sportiva costituisce semplicemente il fine al quale la gestione degli impianti deve tendere. Nessuna disposizione della convenzione, infatti, disciplina la collaborazione tra Comune e associazione per lo svolgimento di attività di promozione sportiva diverse e prescindenti dalla gestione degli impianti sportivi, sicché una tale collaborazione, sebbene astrattamente prefigurata, resta in concreto del tutto indeterminata nei contenuti, nei modi e nei reciproci obblighi delle parti”.

In sostanza, il modo in cui il Comune e l’associazione collaborano per la promozione dell’attività sportiva, in forza della convenzione, è che il Comune mette a disposizione gli impianti, e l’associazione li gestisce allo scopo di promuovere l’attività sportiva.

A chi si affida la gestione

Chiarito l’oggetto dell’accordo, il Tar Brescia richiama l’art. 6 d.lgs. 38/2021, che regola le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi appartenenti agli enti pubblici territoriali. Tale articolo prevede che, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Tali affidamenti sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023) e della normativa euro-unitaria vigente. La convenzione in esame, dunque, avendo ad oggetto l’affidamento della gestione di impianti sportivi del Comune, soggiace alla disciplina del d.lgs. 36/2023.

La specialità dell’oggetto della convenzione

La peculiarità dell’oggetto concreto della convenzione – il servizio di promozione dell’attività sportiva, da espletarsi attraverso la gestione di impianti sportivi di proprietà del Comune –, consente di escludere che si tratti di un accordo di collaborazione ex art. 119 Tuel, che prevede che “i Comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”.

Proprio per la specialità dell’oggetto della convenzione – la gestione di impianti sportivi – trova applicazione l’art. 6, comma 3, d.lgs. 38/2021, e non la disposizione di portata più ampia e generale dell’art. 119 Tuel, che regolamenta qualsivoglia collaborazione tra associazioni senza fini di lucro e Comune per favorire una migliore qualità dei servizi prestati da quest’ultimo.

Il vantaggio della concessione di impianti sportivi

È innegabile che all’associazione che stipula la convenzione con il Comune venga attribuita una posizione di vantaggio, rispetto alla gestione di una risorsa limitata, che alle altre associazioni sportive non spetta. Questo consente di confermare la conclusione che, tra il Comune e l’associazione sportiva firmataria della convenzione, non si instaura una mera collaborazione, ma viene attribuita all’associazione una posizione di vantaggio nella gestione degli impianti sportivi in questione.

Nelle procedure di evidenza pubblica indette dal Comune, il potere di scelta del vincitore della gara non spetta alla giunta comunale, bensì al dirigente competente. Non si tratta, infatti, di un atto di indirizzo politico, ma di un atto concreto di gestione, la competenza per il quale è appunto riservata ai dirigenti dall’art. 107 Tuel. Nel caso in esame, alla Giunta comunale spettava la scelta – di indirizzo politico-amministrativo – di non gestire direttamente gli impianti sportivi, ma di affidarli in gestione a un’associazione sportiva. Ma, una volta compiuta questa scelta, ne discendeva l’obbligo per il Comune di seguire le regole del codice dei contratti pubblici, e di condurre quindi una procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente, scelta che costituisce un atto di gestione amministrativa.

La concessione della gestione di impianti sportivi è un servizio pubblico

La concessione della gestione di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali va qualificata come concessione di servizi, secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa prima dell’introduzione dell’art. 6 d.lgs. 38/2021.

Per il Consiglio di Stato, sez. V, n. 2385 del 2 maggio 2013, la conduzione di impianti sportivi va qualificata come un servizio pubblico, considerando:

  1. l’imputabilità e la titolarità in capo all’ente pubblico;
  2. la sua destinazione a soddisfare interesse di carattere generale della collettività;
  3. la predisposizione di un programma di gestione, vincolante per il privato incaricato della gestione, con la previsione obblighi di condotta e l’imposizione di standard qualitativi;
  4. il mantenimento in capo all’amministrazione concedente di poteri di indirizzo, vigilanza ed intervento, affinché il programma sia rispettato.

Servizio pubblico e servizio di interesse generale

La nozione di servizio pubblico è omologa a quella di servizio di interesse generale di derivazione comunitaria, da intendersi quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, in quanto perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l’assoggettamento ad un regime giuridico differenziato (di regola, in presenza di caratteristiche situazioni di c.d. fallimento del mercato).

Ne costituiscono elementi costitutivi:

  1. la natura propriamente erogativo-prestazionale dell’attività esercitata;
  2. l’operatività, sul piano infrastrutturale, di un momento organizzativo stabile, con un controllo pubblico preordinato a garantire ed assicurare un livello minimo di erogazione;
  3. la destinazione dell’attività ad una generalità di cittadini, con carattere di universalità delle prestazioni.

Nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 267/2000. Ne discende che, sotto il profilo considerato, l’affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici – appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826 del c.c., quando siano o vengano, come nella specie, destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive – non è sussumibile nel paradigma della concessione di beni, ma struttura, per l’appunto, una concessione di servizi.

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