Certificazione ambientale, dall’11 gennaio registrazioni più semplici con EMAS III
Sin dalle sue origini (Regolamento n. 1836/93) il sistema comunitario di ecogestione e audit (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) ha avuto come obiettivo la promozione del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali non delle sole imprese ma più in generale delle organizzazioni pubbliche e private di tutti i settori di attività economica.
Il Regolamento n. 1221/2009 mira ad aggiornare e migliorare il sistema EMAS, rappresentandone il nuovo provvedimento madre elaborato dopo tre anni di alacre lavoro svolto dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Ciò consentirà di realizzare una più ampia partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit, come suggerito sia dallo stesso Sesto Programma comunitario di azione in materia di ambiente (decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002) – alla luce del quale gli impegni volontari costituiscono un elemento essenziale per migliorare la collaborazione e il partenariato con le imprese e conseguire gli obiettivi ambientali – sia della comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sul piano d’azione “Produzione e consumo sostenibili” e “Politica industriale sostenibile” – che riconosce che EMAS aiuta le organizzazioni ad ottimizzare i loro processi di produzione, riducendo gli impatti ambientali ed utilizzando in modo più efficiente le risorse.
Le novità di EMAS III
Il nuovo Regolamento n. 1221/2009, infatti, punta a rafforzare il sistema comunitario attraverso:
– l’ottimizzazione delle spese richieste, resa possibile grazie a procedure di registrazione più snelle per le strutture di ridotte dimensioni – con costi e diritti di registrazione al sistema “ragionevoli e proporzionati alla dimensione dell’organizzazione e alle attività svolte dagli organismi competenti”
– la possibilità di arrivare ad EMAS provenendo da altri sistemi di gestione ambientale ad EMAS
– la semplificazione dell’accesso ai finanziamenti e della partecipazione ad appalti e acquisti pubblici.
Vengono, inoltre, semplificati i controlli regolamentari, gli obblighi e gli oneri per le aziende registrate che provino la conformità a tutte le prescrizioni previste in ambito ambientale.
Fase transitoria
Se da un lato gli organismi di accreditamento e gli organismi competenti nazionali istituiti a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 potranno continuare ad esercitare le loro attività, dall’altro gli Stati membri dovranno modificare le procedure a questi applicate in conformità del nuovo regolamento e provvedere affinché i sistemi che attuano le procedure modificate siano completamente operativi entro l’11 gennaio 2011.
Le organizzazioni registrate in conformità del “vecchio” Regolamento (CE) n. 761/2001 continuano a figurare nel registro EMAS e solo al momento della successiva verifica di un’organizzazione il verificatore ambientale dovrà controllare se questa è conforme ai nuovi requisiti introdotti da EMAS III. Anche i verificatori ambientali già accreditati possono continuare ad esercitare le loro attività nel rispetto dei requisiti stabiliti dal nuovo Regolamento.
Infine, sempre in tema di revisioni legislative ma passando dal settore delle imprese a quello dei prodotti a ridotto impatto ambientale, si rammenta che si è anche in attesa dell’adozione del nuovo Regolamento Ecolabel III, il cui schema è stato approvato con la risoluzione del 2 aprile 2009 del Parlamento europeo [COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)].