Fvoe, i certificati con PEC e autorizzazione Anac continuano anche dopo il 1° luglio 2025

A seguito del Comunicato del Presidente Anac del 16 aprile 2025, in merito al Fascicolo Virtuale Operatore Economico (Fvoe), le Stazioni Appaltanti potranno continuare a richiedere agli uffici i certificati tramite PEC con autorizzazione di Anac, anche dopo il 1° luglio 2025.
La precisazione di Anac viene dopo che Confindustria aveva fatto presente all’Autorità che, dopo tale data, un Rup non avrebbe più potuto ottenere certificati se non accedendo al Fvoe sulla base di una Cig aperta tramite interfaccia web Anac o Pcp, con la conseguenza di rendere impossibile la qualificazione dei fornitori, specie nelle realtà più complesse caratterizzate da un’elevata pluralità di Rup e di procedimenti, anche nell’ambito di settori esclusi.
Certificati Fvoe con PEC: le osservazioni delle stazioni appaltanti
Per garantire la completezza, l’efficienza e la piena operatività del Fvoe, le stazioni appaltanti associate hanno trasmesso in via informale ad Anac e AgId osservazioni e proposte operative su aspetti tecnici e procedurali ancora aperti:
- appare urgente l’istituzione della figura del Delegato del Rup che possa accedere liberamente al Fvoe in ogni momento ed operare al posto del Rup;
- le S.A. devono avere la possibilità di consultazione del Fvoe anche nella fase di qualificazione, che precede quella di approvvigionamenti (ad oggi riservata al Rup sulla base di un Cig);
- occorre prevedere il collegamento del Fvoe anche con l’Agenzia Entrate-Riscossione, o, in alternativa, all’emissione di un certificato che attesta l’irregolarità per debiti definitivamente accertati, venga allegato anche il certificato dell’Agenzia Riscossioni che attesti la rateizzazione con regolarità o meno dei pagamenti;
- all’avvio delle richieste deve poter essere effettuata contemporaneamente la richiesta dei certificati presso l’AdE dei debiti definitivamente e non definitivamente accertati;
- l’autorizzazione all’accesso nel Fvoe da parte dell’operatore economico andrebbe abolita, in quanto ridondante, alla luce dell’art. 35 bis del dlgs. 36/2023, che prevede la trasmissione, da parte degli operatori economici, alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale;
- per le richieste dei carichi pendenti e casellari giudiziari nel Fvoe dovrebbero essere salvati i dati delle richieste precedenti, in modo da ridurre i tempi dei rinnovi dei certificati;
- i termini di scadenza dei certificati rilasciati tramite Fvoe dovrebbe essere fissato in 180 giorni invece dei 120 attuali, laddove non venga previsto diversamente nel certificato stesso.
Mancata disponibilità per guasti alla banca dati
Infine, sul funzionamento del Fvoe rileva anche il Parere del Servizio Giuridico del Mit n. 3464 del 3 giugno 2025, che chiarisce il trattamento dei casi di mancata disponibilità di certificati via Fvoe, a causa di “malfunzionamento” della banca dati dovuto a guasti informatici complessivi o per la temporanea indisponibilità di singoli certificati (ad es. per mancanza di interoperabilità con gli enti certificanti).
Il Mit chiarisce che, se un certificato normalmente disponibile via Fvoe non lo è per problemi tecnici o mancanza di interoperabilità, si può procedere comunque all’aggiudicazione, decorsi 30 giorni dalla proposta, acquisendo autocertificazione dell’operatore economico sul possesso dei requisiti non verificati. Le verifiche mancanti devono poi essere completate “in un congruo termine”.
Per i certificati non etichettati come interoperabili, devono continuare a essere richiesti tramite canali tradizionali, come la Pec o tramite gli enti certificanti competenti.