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La complessità degli algoritmi dell’Intelligenza Artificiale non legittima la PA a negare l’accesso ai dati

Il Consiglio di Stato spiega i principi tesi a garantire l’operatività dei sistemi di AI e la tutela dei diritti e degli interessi coinvolti
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La complessità degli algoritmi dell’Intelligenza Artificiale non legittima la PA a negare l’accesso ai dati

La complessità tecnica derivante dall’uso dell’Intelligenza Artificiale (AI) non può in alcun modo costituire un legittimo motivo per negare il diritto di accesso agli atti amministrativi. Così ha stabilito il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4929 del 6 giugno 2025, su una controversia avente ad oggetto la sussistenza del diritto di accesso in relazione alla natura e l’entità dei contributi ed aiuti a qualsiasi titolo richiesti ed incassati dal conduttore di fondi agricoli.

Atti amministrativi e Intelligenza Artificiale: il caso

I comproprietari di tali fondi agricoli avevano interesse ad acquisire la documentazione relativa ai contributi ottenuti dall’illegittimo conduttore delle loro proprietà, evidenziando di avere intenzione di citarlo in giudizio per il risarcimento dei danni che avrebbe loro cagionato, ma l’agenzia regionale del Fisco contestava l’impossibilità di ottenere i dati richiesti, in quanto i contributi sono gestiti mediante l’applicazione di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata a livello informatico centrale presso il Sistema integrato di gestione e controllo.

L’unico sistema per poter estrapolare tali dati sarebbe quello di incaricare il Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) che gestisce il sistema informativo (Sian) per conto dell’Organismo pagatore e che procederebbe all’elaborazione dietro pagamento di un compenso.

Contro questa opposizione veniva proposto ricorso, che il Tar accoglieva sottolineando che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, l’amministrazione resistente avrebbe dovuto tenere conto del fatto che i dati richiesti sono di natura patrimoniale, come tali non rientranti in nessuna delle categorie di dati soggetta a tutela normativa rafforzata, con prevalenza dell’accesso difensivo azionato.

Atti amministrativi: chi ha competenza sul tema Intelligenza Artificiale

L’agenzia regionale ricorreva in appello, ma i suoi motivi sono stati ritenuti infondati dal Consiglio di Stato in quanto l’agenzia ha competenza primaria nella materia oggetto della controversia e risulta essere espressamente “riconosciuta per l’esercizio delle funzioni di Organismo Pagatore dei fondi agricoli comunitari FEASR e FEAGA, ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria in materia di riconoscimento degli organismi pagatori”.

In particolare, l’agenzia attualmente, svolge una serie di funzioni normativamente elencate, fra cui:

  • “la raccolta, gestione e istruttoria delle domande di aiuto/pagamento dei fondi agricoli comunitari FEAGA e domande di pagamento dei fondi agricoli comunitari FEASR per l’autorizzazione dei relativi pagamenti, fissando gli importi da erogare ai richiedenti, conformemente alla normativa comunitaria”;
  • “attività ispettive e di controllo degli aiuti dei fondi agricoli comunitari FEASR e FEAGA”;
  • “gestione attraverso la ricezione, l’autorizzazione, la liquidazione e il controllo amministrativo delle domande di aiuto inoltrate dall’imprese agricole e ittiche in ambito regionale”.

A fronte di tali pacifiche competenze, l’eventuale sussistenza di elementi presso altre amministrazioni non può costituire oggetto di diniego. Costituisce principio generale quello ricavabile dall’art. 18 legge n. 241 del 1990, a monte del quale “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.

In tale ottica, la materiale indisponibilità di un atto amministrativo è preclusiva dell’accoglimento della domanda di accesso unicamente nell’ipotesi nella quale la competenza, e la relativa disponibilità dei documenti oggetto dell’istanza di accesso, sia stata trasferita ad altro Ente successivamente alla formazione degli atti.

Come si esercita il diritto di accesso

Nel caso trattato nella sentenza, se per un verso l’agenzia ha la diretta competenza alla gestione ed al pagamento dei contributi oggetto dell’istanza di accesso, per un altro verso le eventuali difficoltà pratiche di acquisizione non possono ostare all’esercizio dell’accertato diritto di accesso. Gli eventuali costi necessari per la riproduzione dei dati saranno a carico dell’agenzia, dato che la materiale acquisizione dei dati costituisce compito dell’agenzia, in quanto rientrante nelle funzioni sopra riassunte.

La giurisprudenza del Consiglio e la successiva evoluzione normativa hanno evidenziato come l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (dagli algoritmi al cd. machine learning, compreso ogni meccanismo rientrante nella attuale nozione di AI), da intendersi quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell’attività autoritativa in modalità più efficienti, si accompagna ad una serie di principi ermeneutici ed applicativi tesi a garantire l’operatività del sistema e la tutela dei diritti e degli interessi coinvolti.

I principi che garantiscono l’operatività dell’AI

Assumono rilievo primario i principi in tema di:

  • conoscibilità e comprensibilità,
  • non esclusività della decisione algoritmica,
  • non discriminazione algoritmica.

Il primo si sostanzia nella considerazione per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata.

Il secondo si sostanzia nella considerazione per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata.

Il terzo si sostanzia nella considerazione per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.

Alla luce dei tali principi non sono opponibili – a maggior ragione nei confronti di un diritto quale quello all’accesso agli atti amministrativi, costituente una articolazione fondamentale del principio di trasparenza – le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo, nell’esercizio dell’attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata. Pertanto l’amministrazione dotata di competenza primaria nella materia della gestione e del pagamento dei contributi oggetto dell’istanza, non può trincerarsi dietro la non conoscibilità dei meccanismi informatici di gestione.

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