Appalti, chiarimenti Mit sugli esoneri dall’obbligo del BIM

Il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), rispondendo a un quesito specifico, fornisce chiarimenti sull’applicazione della disciplina BIM alla progettazione, in riferimento all’art. 225-bis del nuovo codice dei contratti pubblici.
Il quesito posto riguarda l’applicazione dell’art. 225-bis del d.lgs 36/2023 in relazione a un DOCFAP approvato entro il 31 dicembre 2024, anche per le procedure bandite dal 1° gennaio 2025 per l’affidamento della progettazione di lavori stimati di importo superiore a 2.000.000 euro.
Gli esoneri dall’obbligo di progettazione in BIM
In questo caso, può esserci un esonero dall’obbligo di progettare in BIM? E tale esonero vale anche nei casi in cui la progettazione riguardi lavori inseriti nella programmazione dell’ente prima del 31 dicembre 2024 ma per il quale non sia stato redatto il DOCFAP in quanto non obbligatorio ex art. 2 c. 5 All. I.7 (lavori al disotto della soglia UE)?
In caso contrario, con lavori stimati in 2.000.000 euro ma inferiori alla soglia UE, la Stazione Appaltante dovrebbe progettare in BIM. Viceversa, per lavori superiori alla soglia UE, l’obbligo di BIM non sussisterebbe per l’art. 225-bis. Come deve essere interpretato il rapporto tra l’obbligatorietà del DOCFAP e l’applicazione della disciplina BIM per lavori tra 2.000.000 euro e la soglia UE?
Applicazione disciplina BIM alla progettazione: come funziona
Le progettazioni approvate e validate prima del 31 dicembre 2024, ma messe in gara dopo per l’affidamento di lavori di importo stimato superiore a 2.000.000 euro, dovrebbero ritenersi esentate dall’obbligo di BIM, non solo ex art. 225-bis d.lgs. 36/2023, ma anche in quanto l’obbligo di BIM decorre dal 1° gennaio 2025 e non può incidere retroattivamente su incarichi di progettazione già affidati a tale data senza la maggiorazione del compenso (All. I.13 d.lgs. 36/2023).
La risposta del Servizio Supporto Giuridico del Mit è favorevole all’ipotesi di esonero prospettata. Secondo l’art. 225-bis, comma 2, del Codice: “Le disposizioni di cui all’articolo 43 sull’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie europee già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
La data di redazione del DOCFAP
Pertanto, l’obbligo di progettare in BIM non si applica se il DOCFAP è stato redatto entro la data di entrata in vigore del dlgs. 209/2024, ossia entro il 31 dicembre 2024. Quanto già progettato può mantenersi fermo per quanto attiene ai contenuti e a i livelli della progettazione, mentre per la gara di lavori troverà applicazione la disciplina sopravvenuta, ivi incluso l’obbligo di aggiornamento degli elaborati necessari per l’espletamento della gara (CSA e schema di contratto).
Tale esonero vale anche per le opere inserite in programmazione entro il 31 dicembre 2024, ma di importo inferiore alle soglie eurounitarie, per cui non è stato redatto il DOCFAP in quanto escluso espressamente dal l’art. 2, comma 5, dell’Allegato I.7. Infatti, ai fini dell’esclusione l’art. 225-bis fa riferimento all’avvio del procedimento di programmazione, mentre la redazione del DOCFAP è richiesta mediante rinvio all’art. 2, com ma 5, dell’Allegato I.7, con la conseguenza che, ai fini dell’operatività dell’esonero, la redazione del DOCFAP è necessaria solo in quanto prevista dall’Allegato I.7.