Appalti sotto soglia e subappalto nel nuovo Codice dei Contratti pubblici
Con il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 (GU Serie Generale n.77 del 31-03-2023 – Suppl. Ordinario n. 12), è stato approvato il nuovo Codice dei contratti pubblici. Il provvedimento è stato pubblicato sulla scia della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”. Il riferimento normativo europeo rimane quello della direttiva 2014/23/2014 UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, cui il legislatore nazionale fa espresso rinvio nel corpo del nuovo Codice.
Appalti sotto soglia, l’allerta Anac sul nuovo Codice
Tra le questioni di maggior rilievo per gli operatori del settore, in un suo recente intervento relativo alle novità previste dal nuovo Codice, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha concentrato l’attenzione rispetto a due istituti:
- gli affidamenti sotto soglia europea;
- il subappalto.
Il nuovo Codice dedica agli affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia europea, il Libro II, Parte I, dall’articolo 48 all’articolo 55.
Tra queste norme, risulta si fondamentale importanza l’art. 50, nel quale il legislatore ha riportato la disciplina derogatoria prima prevista nel DL semplificazioni (DL 76/2020).
L’ANAC, nel suo approfondimento, ricorda che per i contratti “sotto soglia” le stazioni appaltanti provvedono:
- mediante affidamento diretto per i contratti di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- mediante procedura negoziata senza bando con invito a cinque, (per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro) o dieci operatori (per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie), individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta possibile l’utilizzo delle procedure di gara “ordinarie” sopra un milione di euro, senza bisogno di una motivazione specifica.
In relazione al subappalto invece (disciplinato dall’art. 119 del nuovo Codice), l’ANAC mette in luce come le nuove disposizioni abbiano rimarcato la versione del subappalto così come di recente modificata dal DL 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis), recependo anche quanto richiesto dalla Commissione europea con i suoi ultimi interventi, ovvero l’ammissibilità del subappalto a cascata.

