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Anticorruzione, in vigore il nuovo Regolamento sul whistleblowing

Il documento di ANAC, notevolmente modificato rispetto al precedente, riguarda la gestione delle segnalazioni e l’esercizio del potere sanzionatorio
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Anticorruzione, in vigore il nuovo Regolamento sul whistleblowing

Dallo scorso 3 settembre è in vigore il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in merito al whistleblowing. Il termine indica la denuncia compiuta da un lavoratore che si accorge di una frode, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all’azienda o all’ente per cui lavora (art. 54-bis del decreto legislativo n. 165-2001). Danno che potrebbe riguardare anche clienti, colleghi, cittadini e qualunque altra categoria di soggetti. Ecco, in sintesi, i punti salienti del documento elaborato dall’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Un Regolamento innovativo

Il nuovo testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la Serie Generale n. 205 del 18.08.2020), modifica l’intera struttura del Regolamento. Ciò permette all’Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere. Allo stesso tempo, l’ente assume un ruolo attivo nell’opera di emersione dei fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche. Tante le novità approvate il 1° luglio 2020 con la Delibera n. 690. A cominciare dalle tipologie di procedimento.

Le tipologie di procedimento

Sono quattro le tipologie di provvedimenti disciplinate dal Regolamento:

  • la gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower;
  • l’accertamento di eventuali comportamenti ritorsivi adottati nelle Amministrazioni e negli Enti (comma 2, art. 54 bis) nei confronti del whistleblower. Ciò comporta l’applicazione della sanzione di cui al comma 6, primo periodo dell’art. 54 bis, al soggetto responsabile;
  • l’accertamento del mancato svolgimento, da parte del responsabile dell’attività di verifica, delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower. Comportamento che determina l’applicazione di una sanzione (comma 6, terzo periodo dell’art. 54 bis);
  • l’accertamento dell’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni di illeciti. Ovvero, l’adozione di procedure non conformi a quelle relative al comma 5 del d.lgs. 165/2001 e conseguente applicazione della sanzione (comma 6, secondo periodo d.lgs. 165/2001).

La struttura del documento

Il Regolamento è strutturato in cinque Capi, per un totale di 20 articoli. Il primo Capo concerne le disposizioni generali ed è dedicato alle definizioni. La principale novità introdotta riguarda l’art. 1; in particolare, alla lett. k), si introduce una nozione di misura ritorsiva più ampia rispetto a quella prevista dal Regolamento precedente. Un metodo normativo che si allinea alle Linee Guida e alla nuova Direttiva europea in materia di whistleblowing. Il secondo Capo disciplina il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità trasmesse ad ANAC ai sensi dell’art. 54-bis, comma 1. Il legislatore introduce una serie analitica di elementi essenziali per la segnalazione di illeciti. Tra questi: la denominazione e i recapiti del whistleblower; i fatti oggetto di segnalazione e l’Amministrazione in cui sono avvenuti; l’Amministrazione cui appartiene il whistleblower e la qualifica/mansione svolta.

Il terzo Capo

Il terzo Capo prende in esame la disciplina relativa al procedimento sanzionatorio avviato sulla base delle comunicazioni di misure ritorsive. Nello specifico, il Regolamento introduce una analitica indicazione degli elementi essenziali delle comunicazioni delle misure ritorsive. Inoltre, provvede a regolamentare la facoltà dell’Ufficio di richiedere integrazioni documentali o informative laddove sia necessario acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione. Infine, una modifica importante riguarda la disciplina relativa alla fase istruttoria. Il testo disciplina la partecipazione del whistleblower al procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità. L’obiettivo è snellire e semplificare l’articolazione della fase processuale.

Sanzioni e disposizioni finali

Il quarto Capo è dedicato al procedimento sanzionatorio semplificato. In particolare, si specifica in maniera puntuale il procedimento che l’Autorità può avviare ai sensi dell’art. 54-bis co. 6 secondo periodo. Tra le novità, i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento hanno facoltà di presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione, memorie scritte, documenti e deduzioni. L’ultimo Capo è dedicato alle disposizioni finali. In particolare, si stabilisce che il provvedimento conclusivo del procedimento è pubblicato sul sito dell’ANAC nella sezione dedicata alle segnalazioni. Ciò dopo la notizia dell’avvenuta notificazione al soggetto responsabile. Inoltre, si precisa che il Regolamento si applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore.

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