Compliance
Avviate le consultazioni per l’aggiornamento delle Linee Guida Anac n. 6
Al fine di contenere il contenzioso in materia di contratti pubblici, l’ANAC ha deciso di intervenire con un aggiornamento del provvedimento. La consultazione scade il 28 febbraio 2022
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Pronto l’aggiornamento delle Linee guida Anac 6. Cosa cambierà?
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha attivato le consultazioni on line, con la possibilità di inviare contributi fino al 28 febbraio 2022, in relazione all’aggiornamento delle Linee Guida n. 6 sull’”Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici”.
Le Linee Guida Anac 6
Le Linee Guida n. 6, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, si rivolgono alle amministrazioni aggiudicatrici di appalti e concessioni sopra e sotto soglia e riguardano gli illeciti professionali gravi, tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale o la sua affidabilità, quale capacità tecnico professionale nello svolgimento della prestazione oggetto di affidamento. Il provvedimento distingue tra:- significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto;
- gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara;
- altre situazione idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico, valutate dall’amministrazione.
- l’inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
- le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
- l’adozione di comportamenti scorretti;
- il ritardo nell’adempimento;
- l’errore professionale nell’esecuzione della prestazione;
- l’aver indotto in errore l’amministrazione circa la fortuità dell’evento che dà luogo al ripristino dell’opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell’amministrazione stessa;
- nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all’esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell’art. 106, comma 2, del codice;
- negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del codice.