Antincendio
Sicurezza antincendio in musei e biblioteche: un’analisi della nuova RTV sugli edifici tutelati
Un'analisi ragionata della nuova RTV antincendio sugli edifici tutelati che ospitano attività come musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
Condividi
Articolo pubblicato il 12 dicembre 2018 e aggiornato il 27 luglio 2020
Quello che segue è un aggiornamento del professionista antincendio Filippo Cosi, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 2020 del Decreto del Ministero dell’Interno 10 luglio 2020, recante “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 1”.
Le attività comprese nella nuova RTV rientrano anche tra quelle che già il D.M. 9 maggio 2007 citava come meritevoli di una progettazione con l’approccio prestazionale (abbiamo parlato dell’argomento in diversi articoli precedenti). Ciò si traduce nell’applicazione della Fire Safety Engineering, che sempre più si sta dimostrando uno strumento imprescindibile per lo studio delle soluzioni alternative e in deroga, ma anche per quantificare l’efficacia delle soluzioni conformi adottate dal progettista o per scegliere la soluzione migliore tra diverse configurazioni possibili.
Risulta evidente che nel caso della RTV.10 siano esclusi gli edifici tutelati e aperti al pubblico ma che non ospitano musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
Una caratteristica che fa ricadere l’attività nel codice 72. c è l’apertura dell’edificio al pubblico.
Se l’edificio è tutelato ma non è aperto al pubblico, non rientra nell’attività 72 e neppure nel campo di applicazione della RTV.10.
Se l’edificio è tutelato e aperto al pubblico, e inoltre ospita un’attività di uffici con più di 300 persone ma non un museo o una biblioteca, rientra nell’attività 72.c ma non nella RTV 10.
Se l’edificio è tutelato e non aperto al pubblico, e inoltre ospita un’attività di uffici con più di 300 persone ma non un museo o una biblioteca e, non rientra nell’attività 72.c e neppure nella RTV 10.
Per le altre destinazioni d’uso soggette, ricadenti nell’attività 72 ma diverse dai musei, biblioteche e simili, fino all’emanazione della futura RTV già in preparazione, si può fare riferimento alla Lettera Circolare DCPREV prot. n. 3181 del 15/3/2016, con allegate le:
“Linea guida per la valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell’allegato 1 al D.P.R. 1 agosto 2011.”
Tale pubblicazione costituisce un ausilio al progettista (non è una norma cogente), ai fini della progettazione in deroga degli edifici rientranti nell’attività 72 (quindi aperti al pubblico) ad eccezione di quelli contenenti musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche, archivi, che infatti restano disciplinati, oltre che dalla nuova RTV.10, da:
Nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni normative (decreti tradizionali oppure soluzioni conformi di RTO + RTV) non sia pienamente attuabile o non convenga per qualsiasi motivo, eventuali soluzioni alternative e/o in deroga possono essere valutate con un approccio ingegneristico, facendo ricorso alla Fire Safety Engineering. Inoltre, l’approccio F.S.E. può essere utilizzato per dimostrare quantitativamente l’efficacia delle strategie adottate, nei casi in cui esse siano conformi alle prescrizioni normative.
La Fire Safety Engineering usa metodi ingegneristici, che spaziano dai modelli analitici semplificati sino all’impiego di simulazioni fluidodinamiche con software CFD (Computational Fluids Dynamics), mediante la simulazione realistica dello sviluppo di un incendio. Tale modellazione viene svolta in molteplici scenari di incendio, per valutare ed ottimizzare le caratteristiche del fabbricato che rivestono particolare importanza per la sicurezza delle persone (propagazione di fumo e specie tossiche, incremento delle temperature…) oltre che per la stabilità e la sicurezza stessa dell’edificio (in particolare l’impatto delle alte temperature sugli elementi strutturali in genere).
Ulteriori possibilità offerte dai recenti software di modellazione sono quelle relative alle simulazioni di esodo, che possono anche essere rapportate agli scenari di incendio, con l’obiettivo di analizzare le criticità dell’esodo ed effettuare la verifica RSET > ASET, criterio alla base del metodo prestazionale.
Si segnala che la novità delle nuove norme, in particolare del Codice, è infatti la grande importanza che viene attribuita al metodo ingegneristico, ovvero l’applicazione della Fire Safety Engineering al fine di:
Premessa
Il Codice di prevenzione incendi costituisce il nuovo strumento normativo per la progettazione antincendio di diverse attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Il panorama delle attività rientranti nel suo campo di applicazione si è progressivamente ampliato grazie alla pubblicazione di alcune RTV (regole tecniche verticali). Dopo la pubblicazione delle regole tecniche verticali (RTV) per gli uffici, le attività ricettive, le autorimesse, le attività scolastiche e commerciali, gli asili nido, ultimamente sono state quelle sugli edifici tutelati aperti al pubblico e contenenti musei, mostre, biblioteche, archivi. Le RTV finora pubblicate sono oggetto di specifici eBook già in commercio, che affrontano la progettazione di tali tipologie di attività con le norme tradizionali, le nuove RTV e la Fire Safety Engineering. La nuova RTV n. 10 costituisce parte integrante del Codice di prevenzione incendi e si applica ad alcune delle fattispecie ricadenti nell’attività n. 72 di cui all’Allegato del DPR n. 151 del 1° agosto 2011.
L’attività n. 72: quando si applica e quando no
Lo spirito che si desume dalle RTV finora emanate è che il campo di applicazione di ciascuna RTV è stato fatto coincidere con il campo di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, come definiti dall’Allegato I al D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011.| Confronto del campo di applicazione tra RTV Musei e D.P.R. n. 151/2011 | |
| Nuova RTV n.10 | D.P.R. n. 151/2011 |
| Gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. | Attività n. 72 (solo categoria C). Gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. |
| Condizioni per rientrare nell’attività n. 72.c del D.P.R. n. 151/2011 | |
| 1 | L’edificio deve essere sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 |
| 2 | L’edificio deve contenere una qualsiasi delle attività soggette (non solo musei ma per esempio uffici, attività ricettive, eccetera) |
| 3 | L’edificio deve essere aperto al pubblico |
| Condizioni per rientrare nella RTV.10 | |
| 1 | L’edificio deve essere sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 |
| 2 | L’edificio deve contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche, archivi |
| 3 | L’edificio deve essere aperto al pubblico |
- M. n. 569 del 20 maggio 1992 “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”;
- P.R. n. 418 del 30 giugno 1995 “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”.

Una lettura commentata della nuova RTV.10
Classificazioni
Nella RTV.10 vengono riproposte le classificazioni delle aree dell’attività, in analogia con le precedenti RTV ma calate sulla fattispecie oggetto della norma.| Classificazioni | |
| TA | locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive, sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi |
| TC | aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m2 |
| TM | depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2, aventi superficie > 25 m2 |
| TK1 | locali ove si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose o si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2 |
| TK2 | deposito beni tutelati |
| TO | locali con affollamento > 100 persone |
| TT | locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio |
| TZ | altre aree non ricomprese nelle precedenti o zone ad accesso soggetto a particolari condizioni d’uso. Ad esempio: zone ipogee, torri, sottotetti |

Figura 1. Esempio di teatro inserito in edificioi tutelato
Reazione al fuoco
Come per altre RTV precedenti, viene evidenziata la prescrizione relativa alla reazione al fuoco dei materiali nelle vie di esodo, che devono essere almeno nel gruppo GM2.
Figura 2. Esempio di superficie tutelata che non rispetta le classi di reazione al fuoco, non modificabile
Resistenza al fuoco
Viene richiesta la classe minima R/REI 30 per i piani fuori terra (a quota superiore a -1 m) e 60 per i piani a quota inferiore. Sono previste alcune eccezioni per le aree TA, TC, TO, legate proprio alla natura di bene tutelato, per le quali sono quindi introdotte limitazioni al carico di incendio e prestazioni superiori per la gestione della sicurezza antincendio.Compartimentazione
Viene limitata l’ubicazione delle aree TA e TO a quote inferiori a -5 m. Le aree TM, TT, TK1 e TK2 devono essere compartimentate rispetto alle altre aree. La quota massima per il compartimento multipiano viene estesa da 12 m a 18 m. Vengono introdotte alcune modifiche al Codice, relativamente alla tipologia delle comunicazioni con altre attività civili (rif. S.3.10), permettendo la comunicazione di tipo semplicemente protetto con altre attività civili, anche se afferenti a responsabili diversi ed in assenza di necessità funzionale, tramite un sistema di esodo comune, se il Rvita ricade nei casi A1, A2, B1 o B2. Per esempio, sarà possibile che in un edificio tutelato siano compresenti un museo aperto al pubblico e degli uffici, anche aperti al pubblico, quindi con Rvita = B2, che entrambi comunicano con un vano scale in comune, semplicemente con porte EI, senza la necessità di aggiungere nuovi filtri a prova di fumo, il cui impatto sulle caratteristiche del bene tutelato non sarebbe gestibile.
Figura 3. Esempio di solaio aulico al quale non è possibile applicare una protezione passiva
Esodo
Per questa strategia vengono introdotte diverse integrazioni rispetto al Codice P.I., in quanto dalle numerose deroghe presentate in questi anni relativamente a tali aspetti, è risultata evidente la necessità di introdurre semplificazioni normative e soluzioni più flessibili, che proprio lo spirito del Codice permette ed incoraggia. Sono quindi previste nuove possibilità progettuali per quegli aspetti che è frequente riscontrare negli edifici costruiti nelle epoche passate:- i serramenti storici lungo le vie d’esodo;
- l’altezza delle vie di esodo (riducibile fino a 1,8 m nel rispetto di alcune condizioni aggiuntive);
- la geometria dei gradini delle scale;
- la larghezza delle vie di esodo, con valori ammissibili fino a 80 cm;
- il raddoppio del massimo affollamento degli ambiti serviti dal corridoio cieco.

Figura 4. Esempio di via di fuga verticale che non è possibile adeguare
Gestione della sicurezza antincendio
Seguendo lo spirito delle citate Linee Guida del 15/3/2016 e delle numerose deroghe concesse negli anni su questa tipologia di attività, la RTV.10 assegna una particolare importanza alla strategia S.5, chiedendo in molti casi il livello III di prestazione, ovvero la “Gestione della sicurezza antincendio di livello avanzato per attività complesse”, nell’auspicio che i titolari di queste attività non la interpretino come mero adempimento burocratico con annessa produzione di ingente mole di inutili documenti generici quanto piuttosto come strumento di gestione efficace e capace di suscitare la giusta sinergia tra gli attori che intervengono ai fini della sicurezza. La novità più evidente introdotta dalla nuova RTV.10 nell’ambito della strategia S.5 è il cosiddetto “Piano di limitazione dei danni”, che ha lo scopo della salvaguardia dell’edificio e dei beni tutelati in esso presenti, da mettere in atto in caso di incendio.Controllo dell’incendio
La RTV.10 rimanda al Codice e introduce la possibilità di escludere gli elementi strutturali combustibili ed i beni tutelati dal computo del carico di incendio ai fini della determinazione del livello di prestazione. Inoltre, vengono introdotte misure specifiche per le aree TK1, TK2 e TZ, con particolare attenzione ai sottotetti combustibili, anche in ragione degli incendi che hanno interessato tali strutture in diverse occasioni, alcuni anche memorabili. Viene infine evidenziata, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, l’attenzione da porre alla compatibilità tra gli agenti estinguenti ed beni tutelati presenti nei locali protetti.
Figura 5. Esempio di misure di protezione attiva: impianto automatico di estinzione ad aerosol
Rivelazione e allarme
È prevista l’applicazione esclusivamente del livello IV di prestazione, con lo scopo, tra l’altro, di garantire la completa copertura di tutte le aree dell’attività con questo sistema così importante al fine di ridurre le conseguenze di un incendio sia sugli occupanti che sui beni tutelati oltre che relativamente all’applicazione delle funzioni secondarie dell’IRAI.Controllo di fumi e calore
La RTV.10 rimanda al Codice per la scelta del livello di prestazione della strategia S.8 e introduce la possibilità di escludere gli elementi strutturali combustibili ed i beni tutelati dal computo del carico di incendio ai fini del dimensionamento delle aperture di smaltimento di fumi e calore, utilizzate per il livello II di prestazione. L’eventuale utilizzo dei SEFC come soluzione alternativa per altre strategie è già prevista dal Codice P.I. La Fire Engineeering offre diverse possibilità tecniche e progettuali per lo studio di una soluzione alternativa relativamente a questi aspetti.Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
La nuova RTV.10 è coerente con le ultime modifiche del D.M. 18/10/2019 e le altre RTV di cui al D.M. 14/2/2020 relativamente all’utilizzo dei gas refrigeranti classificati A1 o A2L.Progettazione con la Fire Safety Engineering
Fin dall’emanazione del D.M. 9 maggio 2007, gli edifici tutelati sono stati considerati a pieno titolo tra quelli maggiormente meritevoli di applicazione dell’approccio ingegneristico, proprio della Fire Safety Engineering, come in effetti riportato proprio nell’art. 2 del citato D.M.
Figura 6. Articolo 2 del D.M. 9 maggio 2007

Figura 7. Esempio di analisi comparata dell’esodo e dell’incendio con software CFD

Figura 8. Esempio di simulazione di esodo di un intero fabbricato tutelato
- Quantificare l’efficacia delle soluzioni conformi ed alternative adottate nel progetto;
- Dimostrare l’idoneità delle soluzioni in deroga, necessarie a causa di vincoli di tipo architettonico, impiantistico, strutturale, economico.

