Sicurezza antincendio in cantiere edile: una valida teoria con metodologia del Codice di prevenzione incendi
I criteri e la metodologia del Codice di prevenzione incendi e l’approccio prestazionale sono un ottimo riferimento al fine di programmare la sicurezza antincendio del cantiere edile. In questa analisi normo-tecnica ragionata, vediamo perché è corretto applicare il CPI in cantiere.
Una premessa necessaria
Come dicevano i latini “Historia magistra vitae”. L’incendio in un fabbricato ai colli Aniene in Roma del 02 Giugno 2023 con un decesso e numerosi feriti e quello del 23 maggio 2023 avvenuto alle Vele di Desenzano del Garda (Bs) che ha divorato una parte del centro commerciale, mentre erano in corso lavori di manutenzione del tetto richiamano l’attenzione su uno dei temi irrisolti nel campo della prevenzione incendi: gli incendi nei cantieri durante le fasi di costruzione di un immobile o durante la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria.
A solo titolo di memoria si ricordano alcuni incendi:
L’incendio della basilica di San Paolo fuori le Mura a Roma- 1823
Un altro grande incendio ha influenzato la storia della prevenzione incendi e avvenne nella notte del 15 luglio 1823 a Roma distruggendo la Basilica di San Paolo Fuori le Mura, ricordato da Stendhal come “un infausto avvenimento.
Incendio del teatro regio- Torino- 1936
Era la notte dell’8 febbraio 1936, quando il Teatro Regio di Torino, uno dei simboli del patrimonio architettonico italiano, subì un gravissimo incendio che lo distrusse quasi completamente.
Poco dopo la mezzanotte, esattamente alle ore 00,49, al centralino telefonico della Caserma dei Pompieri di Porta Palazzo, giunse una chiamata per un incendio al Teatro Regio di Torino: il rogo fu spento intorno alle 04,00 e del Regio rimasero in piedi solo i muri.
L’incendio nella Cappella della Sindone- Torino 1997
Le fiamme sarebbero state causate, tra le 19 e le 22.50 dell’11 Aprile 1997, dal calore sprigionato da una lampada lasciata accesa dagli operai del cantiere. Calore che avrebbe surriscaldato un sacco, dimenticato sui ponteggi in legno, contenente ovatta imbevuta di solventi.
L’incendio Coop Firenze 2021- Firenze 2021
Il rogo è iniziato intorno alle 13 del 03/06/2021 sul tetto del centro commerciale in occasione di lavori di manutenzione
Sono stati incendi devastanti che, oltre alle vittime e ai danni materiali economicamente rilevanti sono caratterizzati anche da elevati rischi ambientali di cui non sempre è nota l’evoluzione temporale.
| L’art. 88 del Dlgs 81/2008 cosi definisce il cantiere:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X. Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89 comma 1, lettera a) 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. |
La sicurezza antincendio del cantiere edile e le fonti di rischio incendio
Le cause statisticamente più significative degli incendi nei cantieri sono addebitabili:
- all’uso di fiamme libere;
- alle operazioni di saldatura;
- alla presenza di impianti elettrici di cantiere provvisori;
- ai lavori in aree confinate o in presenza di gas/liquidi infiammabili dispersi;
- all’assenza di una rete idrica antincendio nel cantiere o nelle adiacenze;
- alla presenza di attrezzature calde non scollegate al termine dei lavori giornalieri;
- all’incuria generale;
- alla presenza di materiali in depositi anche impropri, gli stessi ponteggi, depositi temporanei, ma impropri di rifiuti di cantiere;
- all’utilizzo di materiali combustibili come nel caso di materiali isolanti temporaneamente esposti o temporaneamente stoccati in grandi quantità concentrate;
- nel caso di presenza di finiture storiche facilmente combustibili (cannicciati, tappezzerie, boiserie…);
- o anche a cause esterne, ma adiacenti al cantiere, come veicoli parcheggiati, cassonetti dei rifiuti, depositi impropri alla mancanza di informazione e formazione del personale che vi lavora in sintesi alla mancanza di un progetto di prevenzione incendi.
Nel presente lavoro non sono stati presi in considerazione gli incendi dovuti a cause di natura dolosa.
Concause (soprattutto nei lavori di manutenzione) si possono riscontrare nelle mutate condizioni di rischio dei luoghi, nell’abbondante uso di materiali di natura combustibile, nell’abbassamento o annullamento delle difese antincendio automatiche ove presenti.
Un caso particolare è quello dei cantieri di ristrutturazione in un edificio tutelato, dove il cantiere può essere identificato sia come causa d’incendio che come elemento di amplificazione di un evento interno o esterno ad esso.
Altro caso particolare è quello che riguarda i cantieri che interessano porzioni di fabbricato, in cui continua anche parzialmente l’esercizio dell’attività, magari con lavoratori e presenza di pubblico.
Il panorama normativo nazionale attuale
Sebbene il decreto legislativo 81/2008 di tutela dei luoghi di lavoro riservi alla sicurezza dei cantieri diversi articoli ed allegati, esso non si addentra in modo specifico ad analizzare con attenzione i rischi di incendio e le misure di prevenzione e mitigazione. Infatti l’art 46 del citato dlgs 81 prescrive genericamente che “nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.”
Un primo timido tentativo di entrare più nel merito è stato fatto con il D.M. 02/09/2021 “Gestione della Sicurezza Antincendio” ove si stabilisce che per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si applicano le prescrizioni relative a:
- art. 4: Designazione degli addetti al servizio antincendio;
- art. 5: Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
- art. 6: Requisiti dei docenti.
Manca però un supporto normativo che in maniera specifica si occupi della valutazione dei rischi di incendio e delle misure di mitigazione per i cantieri. Vale la pena osservare che l’articolo 13 del Dlgs 139/2006 stabilisce che “ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall’esposizione al rischio di incendio e di esplosione nonché, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell’energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, e anche con riferimento ai prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio.”
Non vi è dubbio, quindi, sulla possibilità e opportunità di emanare uno specifico provvedimento da parte del Ministero dell’Interno concertato con il Ministero del Lavoro.
La necessità di figure specializzate
Appare chiaro che l’estrema variabilità delle caratteristiche dei cantieri non rende facile l’emanazione di una regola tecnica specifica. Intanto però si potrebbe favorire, nei cantieri complessi, la presenza di una figura specializzata in prevenzione e protezione incendi. Magari un professionista esperto ed abilitato ai sensi del D. Lgs. 139 del 2006, che possa seguire in collaborazione con il CSE (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) le varie fasi del cantiere in modo da programmare una strategia antincendio e applicarla nelle varie fasi in cui il cantiere si sviluppa. Solo una figura di questo tipo potrebbe garantire una conoscenza delle moderne metodologie di individuazione dei rischi di incendio e delle misure di prevenzione e mitigazione innovate dal Codice di prevenzione incendi
È altresì ipotizzabile per i cantieri di costruzione o ristrutturazione di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato al D.P.R. n. 151/2011 la presenza di due figure specializzate, che possono anche coincidere in un unico soggetto ma che svolgono funzioni diverse:
- Il “Direttore Operativo Antincendio”, di supporto alla Direzione Lavori, magari coincidente con l’asseveratore antincendio finale, che segue le varie fasi costruttive per garantire la corretta esecuzione del progetto di prevenzione incendi (attività soggette in categoria Be C ma anche A, che comunque devono disporre di un progetto di prevenzione incendi) in termini di corretta posa, conformità dei materiali e degli impianti, collaudi antincendio, il tutto finalizzato a poter asseverare con cognizione e competenza secondo quanto previsto dalla regolamentazione (art. 4 del D.M. 5/8/2012 e modello ministeriale “PIN 2.1_Asseverazione” che evidenzia l’obbligo di effettuazione di visite e verifiche in cantiere);
- Il “Professionista antincendio del cantiere”, di supporto al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e quello in fase di Esecuzione dei Lavori, che progetta la sicurezza antincendio del cantiere e ne segue le varie fasi, grazie al suo know -how specializzato.
Sulla necessità del Direttore Operativo Antincendio c’è un’ampia convergenza degli operatori del settore, che concordano sulla sua presenza in tutte le attività complesse. La mancanza di una previsione normativa rende tale presenza opzionale e dipendente esclusivamente da accordi tra le parti o dai bandi di gara.
Le presenti riflessioni sono maggiormente indirizzate al Professionista antincendio del cantiere, responsabile della programmazione delle misure antincendio del cantiere stesso e non della corretta esecuzione delle opere ai fini dell’asseverazione. A tal proposito si potrebbe estendere il campo di attività di questa figura professionale anche alle opere che non necessitano di asseverazione antincendio per iniziare l’esercizio dell’attività, poiché tale figura è svincolata dall’incombenza di garantire tale conformità.
Il codice di prevenzione incendi applicato al cantiere edile
I criteri e la metodologia del Codice di prevenzione incendi sono un ottimo riferimento al fine di programmare la sicurezza antincendio del cantiere, dove il termine “programmare” intende qui ricomprendere sia il “progetto” del piano di sicurezza antincendio che la sua applicazione per tutta la durata del cantiere.
È evidente che l’esperienza e la conoscenza della normativa antincendio e delle norme e prassi di buona tecnica finalizzate consentono già oggi di operare correttamente nella programmazione della sicurezza antincendio dei cantieri, ma è indubbio che una indicazione normativa specifica renderebbe la problematica più oggettiva ed omogenea sul territorio nazionale. Nel seguito si intendono proporre, quali spunti di riflessione, alcune considerazioni ed indicazioni che potrebbero essere utili nella predisposizione di un documento normativo specifico.
La prima considerazione parte dal presupposto che il cantiere edile non costituisce esso stesso attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, a meno che non rientri nelle valutazioni più ampie riguardanti eventuali attività soggette esercite nelle adiacenze o nel medesimo fabbricato oggetto dei lavori. In questi casi, ai fini della sicurezza delle attività soggette in esercizio, occorre programmare la sicurezza, anche antincendio, delle fasi transitorie con particolare attenzione alle misure di separazione tra aree di cantiere (sia interne che esterne) rispetto agli ambiti dove si svolgono le attività soggette, la funzionalità delle misure di protezione attiva a servizio delle attività soggette, l’indipendenza dei percorsi di accessi e delle vie di esodo dei due differenti ambiti, la modalità di comunicazione e allertamento reciproco, eccetera.
Una particolare considerazione dovrebbe essere fatta nel caso dei cantieri aventi come oggetto beni tutelati, sia che essi siano edifici o elementi contenuti negli edifici stessi, poiché la programmazione della sicurezza deve considerare l’esigenza aggiuntiva della tutela di questi.
La normativa antincendio negli ultimi anni
Quali spunti allora considerare? Vediamone alcuni:
- Il cantiere non costituisce attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi del CNVVF;
- Il cantiere non è oggetto di disciplina normativa di prevenzione incendi ma viene genericamente prescritto l’adozione di idonee misure di sicurezza antincendio;
- L’impostazione del Codice può rappresentare uno schema di lavoro;
- I riferimenti bibliografici e normativi presenti nel Codice di prevenzione incendi possono risultare utili alla progettazione della sicurezza antincendio del cantiere edile;
- Le definizioni e la terminologia del Codice di prevenzione incendi costituiscono un riferimento corretto per garantire uniformità di trattazione nella progettazione.
L’approccio prestazionale: Fire Safety Engineering in cantiere
L’approccio prestazionale o ingegneristico (Fire Safety Engineering), introdotto in Italia nel 2007, consiste nell’utilizzo di regole e metodi scientifici e ingegneristici al fine di analizzare gli scenari di incendio e di valutare l’efficacia delle misure preventive e protettive, anche attraverso apposite simulazioni fluidodinamiche, termo-strutturali e di esodo.
In generale, nella prevenzione incendi delle attività (soggette o meno) la F.S.E. permette di analizzare casi che si discostano dalla conformità alle regole tecniche o alle norme tecniche ma consente di quantificare le prestazioni delle misure antincendio. A tal proposito:
- Non sembra che l’approccio prestazionale sia stato mai utilizzato nell’ambito di un cantiere;
- Esso può fornire utili metodi progettuali per verificare determinati aspetti;
- Permette di quantificare le prestazioni della sicurezza antincendio;
- I riferimenti bibliografici e normativi del Codice per la Fire Safety Engineering possono risultare utili.

La Valutazione del rischio incendio nel Codice di prevenzione incendi
La valutazione del rischio può essere condotta partendo dalle indicazioni base del Codice, che al punto G.2.6.1 richiama almeno i seguenti argomenti da considerare:
- individuazione dei pericoli d’incendio;
- descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
- individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio su occupanti, beni ed ambiente;
- individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
I principali riferimenti normativi previsti sono:
- ISO 16732-1 “Fire safety engineering – Fire risk assessment”, descrive l’applicazione alla valutazione del rischio di incendio delle metodologie proprie dell’analisi di rischio, come l’albero dei guasti e l’albero degli eventi;
- NFPA 551 “Guide for the evaluation of fire risk assessment”;
- ISO/TS 16733 “Fire safety engineering – Selection of design fire scenarios and design fires”;
- NFPA 101 “Life Safety Code”;
- ASTM E1776 “Standard Guide for Development of Fire-Risk-Assessment Standards”.
Ne deriva che nel caso del cantiere edile occorre considerare almeno quanto segue:
- I pericoli di incendio, che dipendono dal contesto, dalle fasi e dalle lavorazioni;
- Contesto ambientale;
- Caratterizzazione delle persone che circolano e accedono nelle aree tenendo presente che in un cantiere vi è la compresenza di un elevato numero di lavoratori con permanenza variabile appartenenti a più ditte diverse ed anche di nazionalità diverse;
- Conoscenza del comportamento al fuoco dei materiali e delle sostanze:
- Caratterizzazione delle attività lavorative;
- Valutazione qualitativa del rischio;
- Misure preventive e protettive;
- Albero degli eventi per determinare i rischi più significativi e/o probabili;
- Metodo speditivo dei profili di rischio (vita, beni, ambiente);
- Approfondimento del profilo di rischio ambiente.
Le prime indicazioni per la sicurezza antincendio in catiere
Se nei cantieri più semplici è possibile indicare soluzioni semplificate di tipo conforme, in quelli complessi invece appare opportuno e possibile fare riferimento a soluzioni alternative, secondo i metodi del Codice di prevenzione incendi (Tabella G.2-1).
Sicurezza antincendio in cantiere edile: metodi di Progettazione nel Codice di prevenzione incendi
I metodi di progettazione della sicurezza antincendio del cantiere possono essere ricondotti a quelli della Tabella G.2-1 e valutati dal Professionista antincendio del cantiere, anche con ricorso al «giudizio esperto» avvalorato da uno dei 4 metodi della stessa tabella.

I Profili di Rischio nel Codice di prevenzione incendi
È senz’altro utile anche nei cantieri procedere ad una valutazione del rischio vita, del rischio beni e del rischio ambiente.
- Rvita: caratteristiche degli occupanti da dettagliare meglio, considerando la familiarità con i luoghi, la lingua, l’orario di lavoro, l’esperienza lavorativa pregressa, l’eventuale incarico nell’organizzazione responsabile della sicurezza del cantiere;
- Rvita: velocità dell’incendio variabile nelle diverse fasi del cantiere e legata al materiale depositato, a quello in lavorazione, alle fasi lavorative, all’ubicazione (luoghi al chiuso, luoghi all’aperto);
- Rbeni: considerare l’eventuale presenza di altre attività e beni da tutelare nella medesima opera da costruzione o nel contesto;
- Rambiente: necessarie ulteriori indicazioni per poterlo quantificare (dipende dalle sostanze, dai materiali, dalle lavorazioni, dal contesto).
Le tipologie di misure di protezione passiva
- Distanze di sicurezza e di separazione tra aree/fabbricati;
- Organizzazione del cantiere, layout;
- Layout delle aree di stoccaggio;
- Compartimentazione interna;
- Disconnessione fluidodinamica tra ambiti;
- Segregazione e protezione delle aree a rischio specifico;
- Sistema d’esodo;
- Reazione al fuoco dei materiali (variabile durante le fasi del cantiere);
- Resistenza al fuoco: generalmente non applicabile;
- Aerazione dei luoghi chiusi e interrati.
Le tipologie di misure di protezione attiva
- Rivelazione dell’incendio: persone, impianti;
- Segnalazione di allarme: persone, impianti;
- Strumenti di comunicazione: interna e verso l’esterno;
- Dispositivi portatili o mobili per controllare il principio di incendio: estintori (numero, posizionamento, capacità estinguente, classe di fuoco, addestramento all’uso, manutenzione, sorveglianza);
- Impianti per il controllo dell’incendio sviluppato: rete idranti, presidio fisso…
- Controllo del fumo e del calore: da valutare caso per caso.
Caratterizzazione degli Occupanti
- Familiarità con i luoghi;
- Esperienze lavorative pregresse;
- Conoscenza della lingua del cantiere;
- Informazione;
- Formazione;
- Addestramento dei lavoratori incaricati della GSA;
- Persone esterne al cantiere.
Soglie di prestazione per Occupanti e Soccorritori
Trattandosi di parametri validi per l’essere umano generico, si potrebbero adottare le stesse soglie di prestazione del Codice:


Operatività dei soccorritori
- Percorsi di accesso dei mezzi di soccorso (caratteristiche variabili nelle fasi del cantiere, disponibilità, sorveglianza);
- Percorsi interni di accesso ai vari ambiti e livelli;
- Sistemi a supporto per il controllo dell’incendio;
- Sistemi di comunicazione efficace;
- Referente del cantiere per l’accesso e operatività dei soccorsi esterni.

La Sicurezza degli Impianti Tecnologici e di Servizio
Le indicazioni del Codice sono applicabili anche agli impianti di cantiere rilevanti ai fini di sicurezza. Non sono invece applicabili agli impianti dell’opera da costruzione in corso di realizzazione.
Sistema di esodo del cantiere

La gestione della sicurezza deve affidarsi alla formazione, pianificazione, conoscenza dei materiali, attrezzature antincendio
I cantieri sono caratterizzati dalla temporaneità e dalla continua evoluzione nel tempo. Le misure di sicurezza antincendio devono sicuramente fare affidamento sulla gestione della sicurezza in termini di formazione, pianificazione, conoscenza dei materiali, attrezzature antincendio. Nei cantieri più complessi, ove solitamente la durata invece che misurarla in mesi si misura in anni, è necessario procedere a valutazioni più approfondite che possono e in alcuni casi devono essere condotte con l’utilizzo dell’ingegneria della sicurezza. In ogni caso si ritiene che sia opportuno e necessario porre mano con sollecitudine alla definizione di linee di indirizzo normative per la sicurezza antincendio nei cantieri.

