Antincendio

In cosa consiste il restyling del Codice di prevenzione incendi?

Analisi tabellare delle principali differenze fra il vecchio e il nuovo testo. Il focus schematico a cura di Namirial sulle novità contenute nel decreto 24 novembre 2021, in vigore dal 2 gennaio 2022
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In cosa consiste il restyling del Codice di prevenzione incendi?
Nella seguente analisi a cura del Dott. Pietro Monaco – Namirial S.p.A. si spiega in modo schematico in cosa consiste il restyling del Codice di prevenzione incendi. Nella Gazzetta ufficiale n. 287, serie generale, del 2 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto 24 novembre 2021 “Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”, decreto che entra in vigore il 2 gennaio 2022, ovvero il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come riportato all’art. 2 Disposizioni finali. Secondo le indicazioni dell’articolo 1 del decreto, l’allegato 1 va a modificare il corrispondente allegato 1 DM 3 agosto 2015, conosciuto come Codice di prevenzione incendi. Nell’allegato sono presenti delle piccole correzioni sintattiche alle definizioni del codice, correzioni che non verranno trattate nel presente articolo, dove invece analizzeremo alcune delle principali differenze fra il vecchio e il nuovo testo.

Chi deve adeguarsi al nuovo Codice di prevenzione incendi?

Secondo il D.M. 24 novembre 2021 le attività che sono state progettate sulla base delle regole tecniche introdotte con il decreto 3 agosto 2015 e s.m.i., ovvero alle stesse già conformi, non sono oggetto di adeguamento alle disposizioni del decreto. 

Le novità del nuovo testo

Le novità introdotte nel codice riguardano principalmente la sezione G.1 Termini, definizioni e simboli grafici, alcune tabelle della strategia S.4 Esodo, alcuni riferimenti alle RTV. In particolare, ci sono novità per quanto riguarda:
Definizione esistente Nuova definizione dal 02/01/2022
                                                                                          G.1.7. Geometria
5. Quota del compartimento: dislivello tra il piano del compartimento ed il relativo piano di riferimento. In caso di compartimento multipiano si assume il dislivello maggiore in valore assoluto. (es. per il piano più elevato di compartimento fuori terra, per il piano più profondo di compartimento interrato). 5. Quota del compartimento: dislivello tra il piano del compartimento ed il relativo piano di riferimento. In caso di compartimento multipiano si assume il dislivello che determina le soluzioni più gravose. (es. per il piano più elevato di compartimento fuori terra, per il piano più profondo di compartimento interrato).
                                                                                    G.1.8 Compartimentazione
4. Filtro: compartimento antincendio nel quale la probabilità di avvio e sviluppo dell’incendio sia resa trascurabile, in particolare grazie all’assenza di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio specifico qf ammesso. 4. Filtro: compartimento antincendio nel quale la probabilità di avvio e sviluppo dell’incendio sia resa trascurabile. “Nota  Ad esempio, grazie alla bassa probabilità di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio specifico qf.”
                                                                                             G.1.9 Esodo
3. Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è temporaneamente trascurabile il rischio d’incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano; tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti dell’attività specificati, diversi dal luogo considerato. 3. Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è temporaneamente trascurabile il rischio d’incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano durante l’esodo; tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti dell’attività specificati, diversi dal luogo considerato.
14. Uscita finale (o uscita d’emergenza): varco del sistema di esodo al piano di riferimento, che immette all’esterno verso luogo sicuro. 14. Uscita finale (o uscita d’emergenza): varco del sistema di esodo al piano di riferimento, che immette all’esterno su luogo sicuro temporaneo o luogo sicuro.
                                                                             G.1.12 Resistenza al fuoco
  1. Strutture vulnerabili in condizioni di incendio: strutture, solitamente di tipo leggero, che per loro natura risultano particolarmente sensibili all’azione del fuoco.
  Nota   Tipici esempi di sistemi costruttivi vulnerabili nei confronti dell’incendio sono: tensostrutture, strutture pressostatiche, strutture strallate, membrane a doppia o semplice curvatura, coperture geodetiche, strutture in lega di alluminio, allestimenti temporanei in tubo e giungo, tunnel mobili, …
                                                                            G.1.18 Atmosfere esplosive
  1. Disfunzione: stato in cui apparecchi, sistemi di protezione o componenti non svolgono la funzione prevista.
Nota Una disfunzione può accadere per diverse ragioni, tra cui: la variazione di una caratteristica o di una dimensione del materiale o del pezzo lavorato, il guasto di uno o più elementi costitutivi di apparecchi, sistemi di protezione e componenti, per effetto di disturbi di origine esterna (es. urti, vibrazioni, campi elettromagnetici), per un errore o un’imperfezione nella progettazione (es. errori nel software), per effetto di un disturbo dell’alimentazione di energia o di altri servizi; per la perdita di controllo da parte dell’operatore (specialmente per le macchine a  funzionamento manuale).
  1. Disfunzione prevista: disfunzione (es. disturbi o guasti) di apparecchi, sistemi di protezione o componenti, che si verificano normalmente.
  2. Disfunzione rara: tipo di disfunzione che si sa che può accadere, ma solo in rari casi.
Nota Ad esempio, due disfunzioni previste indipendenti che separatamente non creerebbero il pericolo di accensione, ma che in combinazione creano il pericolo di accensione, sono considerate una singola disfunzione rara.
  1. Malfunzionamento: stato in cui apparecchi, sistemi di protezione o componenti non svolgono la funzione prevista.
Nota Un malfunzionamento può accadere per diverse ragioni, tra cui: la variazione di una caratteristica o di una dimensione del materiale o del pezzo lavorato, il guasto di uno o più elementi costitutivi di apparecchi, sistemi di protezione e componenti, per effetto di disturbi di origine esterna (es. urti, vibrazioni, campi elettromagnetici), per un errore o un’imperfezione nella progettazione (es. errori nel software), per effetto di un disturbo dell’alimentazione di energia o di altri servizi; per la perdita di controllo da parte dell’operatore (specialmente per le macchine a  funzionamento manuale).
  1. Malfunzionamento previsto: malfunzionamento (es. disturbi o guasti) di apparecchi, sistemi di protezione o componenti, che è noto si verifichi durante il normale utilizzo.
  2. Malfunzionamento raro: tipo di malfunzionamento che è noto possa accadere, ma solo in rari casi.
Nota Ad esempio, due malfunzionamenti previsti indipendenti che separatamente non creerebbero il pericolo di accensione, ma che in combinazione creano il pericolo di accensione, sono considerati come un malfunzionamento raro.
                                                                         S.1.4 Soluzioni progettuali                                                                          S.3.4 Soluzioni progettuali                                                                          S.6.4 Soluzioni progettuali                                                                          S.9.4 Soluzioni progettuali
Nota  Il livello di prestazione I della presente misura antincendio non richiede l’applicazione di soluzioni progettuali.
                                                                         S.4.5.3.2 Via d’esodo a prova di fumo
2. Le scale d’esodo a prova di fumo devono condurre in luogo sicuro  direttamente o tramite percorso d’esodo a prova di fumo. Qualora il percorso d’esodo fino a luogo sicuro sia solo protetto, l’intera via d’esodo può essere considerata equivalente ad una via d’esodo protetta. 2. Le scale d’esodo a prova di fumo devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso d’esodo a prova di fumo.
                                                                           S.4.5.3.3 Via d’esodo esterna
4. Le scale d’esodo esterne devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso d’esodo a prova di fumo o via d’esodo esterna. Qualora il percorso d’esodo fino a luogo sicuro sia solo protetto, l’intera via d’esodo può essere considerata equivalente ad una via d’esodo protetta. 4. Le scale d’esodo esterne devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso d’esodo a prova di fumo o via d’esodo esterna.
                                              S.4.5.11 Disposizione dei posti a sedere fissi e mobili
4. Negli ambiti ove siano prevalentemente installati posti a sedere, sono ammessi anche occupanti in piedi. Le aree dedicate agli occupanti in piedi devono essere identificate e non devono interferire con il sistema di esodo.
                                                                           S.4.8.3 Lunghezze d’esodo
3. È ammesso omettere dalla verifica della lunghezza d’esodo di cui al comma 1 le vie d’esodo verticali con caratteristiche di filtro e le vie d’esodo esterne, poiché si ritiene improbabile che vi si inneschi un incendio. 3. È ammesso omettere la verifica della lunghezza d’esodo di cui al comma 1 nelle vie d’esodo verticali con caratteristiche di filtro e nelle vie d’esodo esterne.

Restyling del Codice prevenzione incendi: altre differenze tra il vecchio e il nuovo testo

L’analisi del restyling del Codice prevenzione incendi prosegue nella gallery di immagini qui sotto, in cui si evidenziano altre differenze sostanziali tra il vecchio e il nuovo testo.

Photogallery

Le modifiche apportate al codice uniformano il giudizio alle ultime disposizioni emanate, secondo le indicazioni contenute nella sezione G.2.1 Principi e caratteristiche del documento, il concetto di aggiornabilità è ben dimostrato dal contenuto dell’allegato 1 del D.M. 24 novembre 2021, che corregge e aggiorna facilmente il testo del codice, senza stravolgerlo. Il codice si dimostra ancor di più uno strumento flessibile, potente, facilmente adattabile alle varie attività e soprattutto in continuo aggiornamento. Il programma CPI win Attività consente di poter analizzare le varie attività nel rispetto delle regole tecniche verticali in vigore, della RTO D.M. 18 ottobre 2019. La validità del prodotto CPI WIN®Attività è stata ufficialmente riconosciuta dalla Rete Professioni Tecniche che, dopo aver analizzato nel dettaglio le funzionalità innovative del software CPI WIN® Attività come strumento di supporto alla progettazione, con nota prot. 675/2018 del 30 luglio 2018 ATTESTA che la ditta NAMIRIAL S.p.A. ha sviluppato un programma informatico di ausilio alla progettazione avanzata mediante il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015), che soddisfa sostanzialmente i requisiti tecnici indicati nell’AVVISO in oggetto. NAMIRIAL S.p.A. potrà quindi qualificare il programma di progettazione con il Codice di prevenzione incendi con la seguente iscrizione: “Programma rispondente ai requisiti tecnici individuati dalla Rete delle Professioni Tecniche per la progettazione avanzata con il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015).” AVVISO R.P.T. del 13/09/2017.    Contenuto sponsorizzato
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