Antincendio
Nasce il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Con il D.M. 18 ottobre 2019 viene emanata la nuova RTO che sostituisce il Codice Prevenzione Incendi del 2015
Condividi
Dopo diverse settimane in cui si sono succedute notizie, più o meno precise, e attese degne della nascita di un royal baby, dopo che in rete sono circolati articoli di dubbia precisione e correttezza lessicale, che hanno aumentato la confusione che già attanaglia gli addetti ai lavori, ebbene sì, ora finalmente si può a ragione affermare che il Codice di Prevenzione Incendi sia stato rinnovato.
Non solo perché sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 256 del 31 ottobre 2019, è stato pubblicato il D.M. 18 ottobre 2019, che introduce il nuovo Allegato I in sostituzione (ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del D.M. 18 ottobre 2019) del corrispondente documento tecnico allegato al D.M. 3 agosto 2015…ma anche perché le rinnovate regole tecniche sono già entrate in vigore il 1° novembre 2019, ovvero il giorno dopo la pubblicazione in G.U.
Oggi finalmente possiamo affermare, senza più errori lessicali e di principio, che è in vigore il “Nuovo Codice di Prevenzione Incendi”, terminologia che fra l’altro veniva usata anche nell’agosto di 4 anni fa con riferimento al decreto 3 agosto 2015 e/o al suo Allegato Tecnico.
Nuovo Codice di Prevenzione Incendi: un pò di chiarezza
Facciamo un po’ di chiarezza a scanso di qualsiasi equivoco. Anche se nel mondo dei (più o meno) addetti ai lavori piace far circolare i termini e concetti più disparati, come “Codice 2.0”, “approccio prestazionale obbligatorio”, eccetera, simpatici nella loro fantasia ma spesso scorretti, ricordiamo che né il D.M. 3 agosto 2015 né il D.M. 18 ottobre 2019 citano il termine “Codice di prevenzione incendi”. Se con tale locuzione vogliamo riferirci a qualcosa di preciso, forse l’oggetto più idoneo sarebbe l’”Allegato 1” del D.M. 3 agosto 2015 (lo possiamo definire “vecchio Codice di P.I.”?) o quello del D.M. 18 ottobre 2019 (lo vogliamo definire “nuovo Codice di P.I.”?). Se invece decidiamo di fare i puristi mettendo un freno alla fantasia ed adottare la terminologia corretta, dovremmo parlare della pubblicazione di “nuove regole tecniche di prevenzione incendi”, in sostituzione di quelle allegate al D.M. 3 agosto 2015. Volendo, possiamo semplificare definendo come “RTO 2015” le regole tecniche introdotte con il D.M. 3 agosto 2015 ed “RTO 2019” quelle allegate al D.M. 18 ottobre 2019, pertanto nel resto dell’articolo ci riferiremo a questi termini. Ora che abbiamo perso due minuti a fare chiarezza sulla terminologia, passiamo a descrivere nella sostanza cosa succede. Tralasciando la cronistoria della RTO 2015 ed RTV connesse, che diamo per scontato che il lettore già conosca, iniziamo con il ricordare due fatti importanti:- la RTO 2015 è diventata l’unica regola tecnica cogente per molte attività precedentemente non normate, a partire dal 20 ottobre 2019, in forza del D.M. 12 aprile 2019, che abbiamo descritto nel dettaglio in questo precedente articolo a firma dell’autore Filippo Cosi;
- la RTO 2019 ha integralmente sostituito la RTO 2015, a partire dal 1° novembre 2019.
Il D.M. 18 ottobre 2019 introduce la RTO 2019
Quindi, il D.M. 18 ottobre 2019 introduce la RTO 2019, sostitutiva di quella allegata al D.M. 3 agosto 2015, che pertanto va in pensione dopo poco più di 4 anni di attività e che ha costituito una norma sempre alternativa a quelle “tradizionali” ed ai “criteri di prevenzione incendi”, poiché ha vissuto nell’ambito del cosiddetto “doppio binario”. Pur essendo stata una norma di applicazione facoltativa, la (ormai superata) RTO del 2015 ha accompagnato i professionisti (ma anche i funzionari del CNVVF) nel difficile passaggio che ha caratterizzato la recente evoluzione normativa. Pertanto bisogna riconoscerle il merito di aver introdotto il nuovo approccio progettuale basato sulla valutazione del rischio incendio (vedere punto G.2.6 della RTO 2019) e la scelta delle misure antincendio a carico del progettista, che ha l’onere della dimostrazione dell’idoneità ed efficacia di quanto previsto in progetto. Altra novità che la RTO 2015 ha avuto il merito di introdurre è stata quella delle soluzioni alternative, che dalla RTO 2019 escono ulteriormente rafforzate e dettagliate (vedere punto G.2.7 della RTO 2019). Considerato che, parallelamente all’aggiornamento delle regole tecniche del 2015, la RTO 2019 diventa cogente per molte attività soggette (precedentemente definite “non normate”), in virtù del D.M. 12 aprile 2019 entrato in vigore lo scorso 20 ottobre, la conseguenza più significativa di quest’ultimo passaggio legislativo è che da oggi il professionista è obbligato all’applicazione della RTO 2019 per tutte quelle attività che rientrano nel campo di applicazione del D.M. 12 aprile 2019 e che non risultano dotate di specifica RTV (per queste invece vige ancora il doppio binario).Nuovo Codice Prevenzione Incendi: un periodo di assestamento
In quest’altro articolo dello stesso autore, inoltre, sono descritte le prime fondamentali valutazioni di merito della RTO 2019, come si presentava nella bozza n. 249 (modificata in misura esigua nella versione ufficiale pubblicata in Gazzetta il 31 ottobre 2019). Ulteriori articoli nelle prossime settimane approfondiranno maggiormente i singoli capitoli della RTO 2019, che si presenta di non immediata applicazione per i professionisti abituati a redigere pratiche di prevenzione incendi parafrasando i decreti e che non hanno ancora preso dimestichezza con le nuove metodologie progettuali sfruttando questi 4 anni in cui era facoltativa l’adozione della RTO 2015. Sicuramente ora inizia un periodo di assestamento per cui i professionisti dovranno aggiornare il proprio metodo di lavoro ed acquisire dimestichezza con le nuove regole 2019, conosciute ancora poco (nonostante la diffusione tramite gli ordini professionali), anche da chi già ha avuto modo di progettare con la RTO 2015. La formazione e l’aggiornamento professionale specifico sulla nuova RTO e le sue ricadute sulle cinque RTV emanante dal 2016 e su quelle di prossima pubblicazione, assumono quindi in questa particolare fase un ruolo fondamentale, poiché il tempo è scaduto. E’ obbligatorio adeguarsi alle nuove norme ed alla nuova filosofia progettuale, per cui la prevenzione incendi non è più materia per ragionieri e tuttologi, grandi conoscitori di chiarimenti e circolari varie, esperti nella “contrattazione” con il funzionario VVF, ma una disciplina per una nuova generazione di veri e propri progettisti, competenti e consapevoli. Il mondo della sicurezza antincendio sta cambiando, non si può più stabilire la correttezza o efficacia di un progetto sulla scorta esclusivamente delle passate esperienze, la frase “abbiamo fatto sempre così” è da cancellare dal nostro vocabolario.

