Antincendio

Nuova RTV autorimesse. Si cambia di nuovo!

Il recente DM 15 maggio 2020 andrà a sostituire definitivamente il D.M. 1/2/86 e la RTV allegata al DM 14/2/2020. La nuova Regola Tecnica Verticale punto per punto
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Nuova RTV autorimesse. Si cambia di nuovo!

RTV autorimesse: per la sicurezza antincendio finisce l’era dello storico D.M. 1° febbraio 1986 e inizia quella del Codice obbligatorio. Dopo ben 34 anni di cogenza, finalmente il CNVVF ha ritenuto sia arrivato il momento di superare definitivamente le regole prescrittive dello storico DM 1° febbraio 1986 (accompagnato da innumerevoli circolari, quesiti ecc…), che ha dato adito in questi decenni ad un’eccessiva quantità di istanze di deroga, anche su temi non propriamente riferibili ad aspetti attinenti la sicurezza antincendio.

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 132 del 23 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Interno del 15 maggio 2020 recante:

“Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”.

Entra in vigore dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta, ovvero il 19 novembre 2020.

Art. 1. Il panorama normativo odierno e del prossimo futuro

L’art. 1 del D.M. 15/5/2020 introduce l’Allegato I, che sostituisce integralmente la RTV.6 allegata al D.M. 3/8/2015.

Vediamo quindi qual è il panorama normativo alla data di oggi e quello in vigore dal 19 novembre 2020.

rtv autorimesse tabella decreti normativa antincendio Quindi, dal 19 novembre 2020 il panorama normativo sarà costituito da:

rtv autorimesse normativa antincendio tabella decreti

Art. 2. Estensione del campo di applicazione

Facendo riferimento all’art. 2 bis introdotto dal D.M. 12/4/2019 al D.M. 3/8/2015, viene eliminata l’esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.

Art. 3, comma 1. Campo e modalità di applicazione

L’art. 3 descrive le modalità applicative dalla futura RTV, che non obbliga ad adeguamenti alle autorimesse che siano già in regola con gli adempimenti degli articoli 3, 4 e 7 (quindi valutazione progetto, SCIA, deroga) del DPR n. 151/2011 o già progettate come comprovato da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Art. 3, comma 2. L’abrogazione dello storico D.M. 1/2/86

Questo comma rappresenta la novità esplosiva del decreto, ovvero l’abrogazione, dopo 34 anni di attività, dello storico D.M. 1/2/86. Parallelamente viene abrogato il D.M. 22/11/2002 (autoveicoli a GPL).

Art.3, comma 3. Le autorimesse esistenti

Per le autorimesse esistenti fino al 18/11/2020 (data di entrata in vigore della futura RTV autorimesse), in caso di modifica o ampliamento, si applicano le stesse modalità introdotte dal D.M. 12/4/2019 e spiegate in due precedenti articoli: il primo relativo al codice prevenzione incendi e il secondo alla fire safety engineering per attività non normate.

La nuova RTV autorimesse

Tornando alla specifica RTV sulle autorimesse allegata al D.M. 15/5/2020, rispetto alla versione del D.M. 21/2/2017, poi aggiornata dal D.M. 14/2/2020, non si ravvisano particolari stravolgimenti, ma si segnalano alcune modifiche degne di nota.

Viene eliminata la serie di definizioni legate alla tipologia di esercizio, ovvero autorimesse private o pubbliche. La stessa cosa si riscontra nella nuova classificazione. Mentre la RTV del 2017 considerava la tipologia di servizio e rimandava alle corrispondenti definizioni, che poco avevano a che spartire con la sicurezza contro gli incendi, la nuova RTV considera invece le caratteristiche prevalenti degli occupanti.

Oltre ad essere una classificazione più coerente con lo spirito della RTO, si segnala che questa nuova classificazione fa dipendere alcune misure antincendio e prestazioni dalle caratteristiche degli occupanti, che tramite il Rvita costituisce una delle basi della valutazione del rischio. Un aspetto che il professionista antincendio superficiale non considera è proprio l’onere attribuito al progettista di effettuare una propria valutazione del rischio incendio, sulla scorta delle indicazioni della RTO e delle norme tecniche (anche internazionali) di riferimento, prima di eseguire la progettazione.

La scelta dei livelli prestazionali delle misure antincendio va eseguita in base a questa fondamentale fase propedeutica e non con un’applicazione meccanica e ottusa delle tabelle e dei software di precompilazione della relazione tecnica di prevenzione incendi. Una conferma di questo importante aspetto la si riscontra nel nuovo paragrafo V.6.4, intitolato esplicitamente “Valutazione del rischio incendio” (come già nella versione allegata al D.M. 14/2/2020), che demanda al professionista la VRI secondo il capitolo G.2 della RTO.

Definizioni

Si riscontra l’eliminazione della nota chiarificatrice della definizione del termine “veicolo”.

Campo di applicazione

La futura RTV non cambia il campo di applicazione della versione attuale né le configurazioni che ne determinano l’esclusione.

Classificazione in base alla superficie lorda

Non si riscontrano modifiche rispetto all’attuale versione.

Classificazione in relazione alla quota

Questa classificazione viene sostanzialmente modificata. La RTV del 2017 si riferiva alla quota massima e minima dei piani dell’autorimessa, ma nel caso di autorimesse miste, la quota massima si riferiva all’altezza antincendi del fabbricato, comportando un aggravio delle prescrizioni di sicurezza, a volte non coerente con il livello di rischio della sola autorimessa. La RTV del DM 15/5/2020 si riferisce invece alla quota di tutti i piani, sottintendendo che sono quelli dell’attività, cioè della sola autorimessa. Una conferma di questa nuova interpretazione si riscontra nelle due note della nuova tabella V.6-1.

Inoltre, le classi dell’autorimessa legate alla quota dei piani vengono modificate come segue:

rtv autorimesse tabella classificazione rtv

nuova rtv autorimesse

Valutazione delle aree a rischio per atmosfere esplosive

Il punto V.6.5, comma 3, permette di omettere tale valutazione nelle autorimesse progettate e gestite secondo la nuova RTV del 2019.

Reazione al fuoco

Nuovo chiarimento su pavimenti e pavimentazioni.

Vengono eliminate le prescrizioni sulle strutture dei compartimenti tipo SC.

Resistenza al fuoco

La tabella V.6-1 viene modificata e fa riferimento alla nuova classificazione rispetto alla quota dei piani.

Non sono indicate prestazioni specifiche per gli autosilo (SC) e viene resa implicita (non eliminata) la classe di resistenza al fuoco secondo il capitolo S.2.

Viene confermata l’esclusione dalla Tabella V.6-1 delle autorimesse isolate.

Compartimentazione

Aggiornamenti sulle caratteristiche delle comunicazioni tra compartimenti, verso le pertinenze dell’autorimessa, verso compartimenti di altre attività, verso le vie d’esodo comuni con le altre attività. Viene infatti proposta una nuova tabella, la V.6-2, che esplicita le misure richieste nei vari casi.

Si evidenzia che la comunicazione deve essere a prova di fumo almeno nei seguenti casi:

  • verso le vie d’esodo dell’autorimessa, se queste sono in comune con altre attività in prevalenza aperte al pubblico (per tutti i tipi di autorimessa);
  • verso le vie d’esodo dell’autorimessa, se queste sono in comune con altre attività NON in prevalenza aperte al pubblico (per tutti i tipi di autorimessa ad eccezione di quelle classificate SA, AB, HB, inserite in fabbricati con h antincendi < 24 m).

Esodo

Viene chiarito meglio l’aspetto della presenza di occupanti nell’autosilo.

Gestione della sicurezza antincendio

Viene evidenziata (comma 2) la necessità di individuare i posti distinti per tipologia e in particolare riguardo ai veicoli elettrici e relative infrastrutture per la ricarica.

Controllo dell’incendio

Viene chiarito che i livelli di prestazione della strategia S.6 vanno riferiti alle caratteristiche di ogni compartimento.

Si evidenza la differenziazione dei livelli richiesti in base alla tipologia SA o SB, che in precedenza erano oggetto delle medesime richieste normative.

L’impianto automatico di estinzione (S.6, liv. IV) è richiesto nei casi evidenziati nella seguente tabella.

nuova rtv autorimesse impianti sprinkler obbligatori

Nota: come da nota a seguito dell’art. V.6.3, comma 2, la classificazione HB può avere limite inferiore pari a -6 m (anziché -5m) qualora i piani di parcamento siano limitati a due.

Le prestazioni di cui alla UNI 10779 subiscono alcuni aggiornamenti.

Controllo di fumi e calore

È stata eliminata la tabella V.6-4 che indirizzava il progettista nella scelta dei livelli di prestazione, per cui la necessità di prevedere un SEFC è ora demandata interamente alla valutazione del rischio del professionista. Si evidenzia che ad oggi non è possibile applicare la norma UNI 9494 nei locali con altezza interna inferiore a 3 m, per cui la maggioranza delle autorimesse italiane non permette la progettazione di un SEFC ai sensi di tale norma, seppur richiesto dall’attuale tabella V.6-4 (rif. D.M. 14/2/2020).

Inoltre, viene introdotta, come soluzione conforme, la progettazione di un SVOF (sistema di ventilazione orizzontale forzata) che nel caso di progetto con il DM 1/2/86 richiedeva una deroga e con l’attuale versione della RTV costituisce soluzione conforme per il livello II (solo a seguito dell’articolo S.8.4.1 comma 2). Il SVOF va progettato ai sensi del prCEN/TS 12101-11 o normativa equivalente. Per gli SVOF si fa riferimento anche all’articolo S.8.6 della RTO 2019 ed alle modalità per le soluzioni alternative di cui alla tabella S.8-3, che prevede la possibilità di adottare l’approccio prestazionale per la verifica di qualsiasi livello di prestazione della misura S.8.

Sicurezza impianti tecnologici e di servizio

Viene richiesto un IRAI di livello III con funzione secondaria G nel caso di accesso tramite montauto.

Vengono inoltre previsti requisiti specifici per i montauto che vengono movimentati con occupanti a bordo ed in quel caso il sistema di esodo va progettato secondo il capitolo M.3 della RTO (Ingegneria della sicurezza antincendio). 

Valutazione del rischio di esplosione

Il paragrafo viene eliminato nella nuova RTV.

Metodi

Il paragrafo non subisce modifiche sostanziali.

Si sottolinea che gli scenari di incendio di progetto indicati nel capitolo V.6.6_Metodi, sono applicabili solo alle autorimesse aperte con aperture di smaltimento che costituiscono almeno il 50% della superficie complessiva della facciata dove sono attestate e fuori terra senza box auto.

Riferimenti

Si fa riferimento alla versione ufficiale della UNI 9494-2 del 2017, in particolare l’appendice H, che riguarda i Sistemi per lo smaltimento di fumi e calore di tipo meccanico (non si fa riferimento invece alla UNI 9494-1).

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