Antincendio

Norme antincendio e proroghe atti amministrativi

Condividi
La Circolare Ministero dell’interno-Dip. VVF 9 dicembre 2020, n. 16655 notifica sulla pubblicazione di norme attinenti la prevenzione incendi, in particolar modo la proroga dei termini degli atti amministrativi.

La circolare Ministero dell’interno-Dip. VVF 9 dicembre 2020, n. 16655 notifica sulla pubblicazione di norme attinenti la prevenzione incendi, in particolar modo la proroga dei termini degli atti amministrativi. Vale la pena fare il punto sullo stato delle proroghe, dato che l’attuale scadenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è il 30 aprile 2021 (D.L. 14 gennaio 2021, n. 2: “ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, conv. legge 12 marzo 2021, n. 29).

Viene richiamata la legge 27 novembre 2020, n. 159: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” (GU 3 dicembre 2020, n. 300).

Molto interessante è l’articolo 3-bis “Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza” che modifica i commi 2 e 2-sexies, art. 102, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Come precedentemente indicato da una nota (DCPREV 23 marzo 2020, prot. 4629), gli atti amministrativi sono (a titolo esemplificativo):

  • attestazioni di rinnovo periodico;
  • procedimenti previsti dal D.Lgs. n. 105/2015;
  • omologazioni dei prodotti antincendio;
  • termini fissati dall’art. 7, D.M. 5 agosto 2011 s.m.i. (Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno).

Le scadenze antincendio prorogate

Dalla disposizione esaminata derivano le seguenti proroghe:

  • tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  • tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi scaduti (e non rinnovati) tra il 1 agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 (entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125) conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Quindi il termine previsto per la proroga della validità dei provvedimenti analizzati è attualmente, in funzione dell’attuale stato evolutivo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il 30 aprile 2021.

Condividi