Antincendio

L’installazione di impianti fissi di distribuzione di gas naturale si semplifica con la manovra

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L’art. 51 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede che per l’installazione di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autrazione è necessaria la sola “presentazione di una dichiarazione d’inizio attività ” da presentare ai Vigili del fuoco.

Manovra correttiva

Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha dettato, all’articolo 51, disposizioni semplificative anche in materia di installazione di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione prevedendo la sola presentazione di una dichiarazione d’inizio attività (DIA), da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.

Imprese abilitate

Sono abilitate all’installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell’impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che risultano iscritte presso la Camera di Commercio e che esercitano le attività di: a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; b) impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi.

Requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività stabiliti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

I requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di impiantistica sono di ordine generale, di ordine morale e di ordine tecnico-professionale.

1) I requisiti di ordine generale sono i seguenti:

– aver raggiunto la maggiore età,

– essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o straniero non comunitario residente in Italia e munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

2) I requisiti di ordine morale sono i seguenti:

– avere il godimento dei diritti civili;

– non essere stato interdetto o inabilitato;

– non essere stato dichiarato fallito, o in caso di fallimento essere stato riabilitato;

– non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.

3) I requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 4, comma 1, del D.M. n. 37/2008 sono i seguenti:

– diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

– diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

– titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;

– prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.

Dichiarazione di inizio attività

L’articolo 51 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede che per l’installazione di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione è necessario presentare una dichiarazione d’inizio attività (DIA) al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.

L’impianto, costituito dall’apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l’impiego del gas naturale, e di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186, e successive modifiche, per quanto riguarda l’alimentazione elettrica.

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