Antincendio

La prevenzione delle esplosioni nel luogo di lavoro – Non solo Titolo XI

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L’ambito applicativo del Titolo XI, D.Lgs. n. 81/08 risulta caratterizzato da limiti legati alla definizione di atmosfera esplosiva; ma esistono potenziali fenomeni esplosivi che, pur non essendo ricadenti nell’ambito applicativo del Titolo XI del TUsic dovranno essere comunque analizzati dal datore di lavoro, stante l’obbligo legislativo gravante sullo stesso di valutare “tutti i rischi” per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Potenziali ATEX e TUSic

L’ambito applicativo del Titolo XI, D.Lgs. n. 81/08 risulta caratterizzato da limiti legati alla definizione di atmosfera esplosiva (ATEX). Tale aspetto risulta così definito (art. 288, c. 1, D.Lgs. n. 81/08): “una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta”.

Alla luce di questa definizione, la possibile esplosione dovuta alla presenza di ATEX nel luogo di lavoro è dunque caratterizzata dalla presenza contemporanea delle seguenti condizioni:

– miscela di sostanze infiammabili con l’aria (gas, vapori, nebbie e polveri);

– condizioni atmosferiche (pressione e temperatura);

– reazione di combustione;

– propagazione della reazione nell’insieme della miscela.

Tenendo in debita considerazione le condizioni illustrate ed escludendo dalla nostra analisi le sostanze ed i preparati soggetti all’applicazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) del 1931, nei luoghi di lavoro potranno avvenire anche una serie di fenomeni non-ATEX caratterizzati dalla presenza di una o più delle seguenti condizioni (oltre ad esplosioni ATEX):

– concentrazione non atmosferica dell’ossigeno (es. presenza di atmosfere sovraossigenate)

– presenza di condizioni non atmosferiche (es. significativa sovrappressione e/o sovratemperatura);

– assenza di reazioni di combustione (es. reazioni di decomposizione esplosiva);

– propagazione della reazione solo a una parte della miscela esplosiva e non all’intero insieme (es. incendi che coinvolgano solo una parte delle sostanze combustibili presenti).

In quest’ottica esisteranno dunque potenziali fenomeni esplosivi che, pur non essendo ricadenti nell’ambito applicativo del Titolo XI del TUsic dovranno essere comunque analizzati dal datore di lavoro, stante l’obbligo legislativo gravante sullo stesso di valutare “tutti i rischi” per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 17, c. 1, lett. a, D.Lgs. n. 81/08).

Alla luce di questi presupposti, l’analisi approfondita del TUsic (che escluda il Titolo XI) porrà in evidenza i provvedimenti (stabiliti dal Legislatore) utili a scongiurare il verificarsi di esplosioni nel luogo di lavoro che abbiano o meno origine da miscele rispettanti le condizioni indicate dall’art. 288, c. 1, D.Lgs. n. 81/08.

Criteri di sicurezza nel TUSic (eccetto Titolo XI)

In ordine di priorità:

1) sicurezza nella prevenzione della formazione di miscele esplosive (ATEX e non-ATEX) ottenuta con l’uso di gas inertizzanti;

2) sicurezza nella prevenzione della formazione di miscele esplosive (ATEX e non-ATEX) evitando la formazione e/o il rilascio di infiammabili nel luogo di lavoro;

3) prevenzione degli inneschi nelle miscele ATEX e non-ATEX;

4) protezione contro il rischio di esplosione in miscele ATEX e non-ATEX.

Prevenzione ATEX (e non-ATEX) con l’uso di gas inertizzanti

Il rischio legato all’uso di gas inertizzanti è introdotto, nell’ambito del Titolo XI, D.Lgs. n. 81/08, con due riferimenti specifici:

– al datore di lavoro capo è posto in capo l’obbligo di “prevenire la formazione di ATEX“ (Art. 289, comma 1). Tale operazione presuppone spesso il ricorso a gas inerti;

– l’art. 294-bis impone che il datore di lavoro informi e formi i propri lavoratori in merito a: “(…) eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia (…)”.

Analizzando la restante parte del TUsic, la prevenzione dei rischi legati all’utilizzo di gas inertizzanti risulta affidata al Titolo II ed al relativo Allegato IV (Parte 1, 2 e 3). In particolare, nel caso di lavorazioni effettuate con utilizzo di gas inertizzanti (es. industria di processo, chimica, farmaceutica) risultano prescritte dal TUsic le seguenti disposizioni:

– pulizia frequente ed accurata delle attrezzature di lavoro impiegate. Tale procedura risulta particolarmente utile per limitare rischi di intasamento ed inefficacia dei sistemi inertizzati;

– informazione relativa ai rischi attraverso l’esposizione di segnaletica specifica. Una simile misura, ereditata dal DPR n. 547/55, dovrà ovviamente essere accompagnata da interventi di informazione e formazione stabiliti dagli artt. 36 e 37 del TUsic;

– realizzazione delle lavorazioni in luoghi isolati e predisposti per prevenire la propagazione dell’inertizzante;

– ventilazione dell’ambiente di lavoro idonea a limitare le concentrazioni del gas, dimensionata rispetto allo scenario credibile di incidente. In assenza di ventilazione naturale, l’adozione di sistemi di ventilazione ambientale forzata e protetta da UPS è sufficiente a soddisfare il requisito; – installazione di sensoristica e segnalazione ottico-acustica che indichi il raggiungimento di concentrazioni pericolose dell’inertizzante. Tale sistema è opportuno venga coordinato ad un sistema di interblocco affidabile (UNI EN 13849-1) nell’afflusso di gas inerte;

– nel caso di accesso di personale all’interno di contenimenti inertizzati, prevedere la ciecatura delle tubazioni e specifiche procedure di accesso. Tali procedure devono essere rigidamente normate attraverso un sistema di permessi di lavoro, già stabiliti nell’ambito applicativo del Titolo XI, TUsic.

Formazione e/o rilascio di infiammabili nel luogo di lavoro

Il Titolo XI, D.Lgs. n. 81/08, dispone nell’art. 290, c. 1, lett. a), che il datore di lavoro valuti i rischi specifici tenendo in considerazione anche la “probabilità e durata della presenza di ATEX”. Tale prescrizione potrà essere assolta dal datore di lavoro con due azioni tra loro conseguenti:

– evitando la genesi di guasti catastrofici prevedibili, per la parte non coperta dalle norme di classificazione delle zone a rischio di esplosione e considerando, in particolare, cedimenti del contenimento legati ad urti meccanici, sisma e reazioni di incompatibilità chimica tra sostanze a contatto;

– classificando le zone a rischio di esplosione.

L’analisi del TUsic, anche in questo caso, fornisce una serie di indicazioni che permettono, se attuate, di minimizzare le probabilità sia di rilascio catastrofico (ATEX e non-ATEX) sia di classificazione delle zone. In particolare il riferimento è al Titolo IX ed agli Allegati IV e VI, come di seguito indicato:

– immagazzinamento, manipolazione ed utilizzo di prodotti tra loro incompatibili che possano determinare la formazione di miscele infiammabili devono avvenire evitando ed isolando tali sostanze o preparati e rispettando quanto previsto dall’Allegato IV-4;

– segnalazione e colorazione specifica delle tubazioni convoglianti gas potenzialmente pericolosi;

– isolamento operativo delle tubazioni in caso di necessità;

– utilizzo di recipienti idonei e loro stoccaggio in sicurezza;

– bonifica dei contenitori già utilizzati;

– aspirazione localizzata delle miscele esplosive;

– trasporto ed utilizzo in sicurezza di gas tecnici infiammabili per operazioni di saldatura e taglio dei metalli.

Prevenzione degli inneschi nelle miscele ATEX e non-ATEX

La gestione del rischio di esplosione nel luogo di lavoro passa spesso attraverso il controllo delle sorgenti di accensione, soprattutto quando non risulti possibile adottare strategie alternative quale quella della prevenzione nella formazione di miscele esplosive.

Naturalmente anche questo aspetto specifico risulta presidiato dal Titolo XI, D.Lgs. n. 81/08. In particolare l’art. 290, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/08 prevede che nell’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro tenga in debita considerazione la presenza di sorgenti di accensione all’interno di ATEX: “Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: (…) b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci”.

Tale aspetto risulta particolarmente studiato sia nell’ambito applicativo della direttiva sociale ATEX (=Titolo XI), sia in riferimento alla direttiva ATEX di prodotto (=DPR n. 126/98). La prevenzione delle sorgenti di accensione, come vedremo, risulta comunque pure disseminata nell’interno dell’intero TUsic, in particolare nel Titolo VIII, Capo IV, nel Titolo IX e negli Allegati IV, V e VI.

Al di là delle indicazioni generali di prevenzione delle sorgenti di accensione stabilite nel Titolo IX, il Titolo VIII, Capo IV prevede che il datore di lavoro valuti il rischio di innesco dovuto alla presenza di campi elettromagnetici. Inoltre, gli allegati precisano:

– il divieto di fiamme libere, corpi incandescenti, attrezzi di materiale ferroso e calzature con chiodi e l’adozione di lampade di sicurezza nelle lavorazioni all’interno di tubazioni, canalizzazioni, ecc.;

– il divieto di fumo e di utilizzo di fiamme libere;

– l’adozione di macchine che non diano luogo a surriscaldamenti e produzione di scintille;

– l’adozione di indumenti antistatici;

– l’installazione di tipologie di riscaldamento dei locali che non sia fonte di innesco;

– la protezione contro l’ingresso dei raggi solari;

– i sistemi di aspirazione devono essere elettricamente collegati a terra;

– l’adozione di attrezzature di lavoro costruite con modalità tali da evitare il rischio di esplosione dell’attrezzatura stessa;

– l’adozione di una zona di rispetto pari a 5 m tra generatori di acetilene e fiamme libere;

– le modalità di realizzazione di lavori di saldatura e/o taglio su recipienti e tubazioni.

Protezione contro il rischio di esplosione in miscele ATEX e non-ATEX

Nell’ipotesi in cui non sia possibile l’adozione di misure di prevenzione nella formazione della miscela esplosiva (ATEX e non-ATEX) e non sia altresì possibile evitare l’innesco, il datore di lavoro potrà ricorrere all’ultima barriera di sicurezza contro le esplosioni: proteggere gli impianti, così come indicato, per le ATEX, nell’Art. 289 c. 2, lett. b) e c. 3; D.Lgs. n. 81/08.

Anche in quest’ultimo caso esistono espliciti riferimenti all’interno del TUsic, in particolare sia nel Titolo IX che nell’Allegato IV, e anche in questo caso, il Titolo IX risulta meno preciso rispetto all’Allegato IV. Quest’ultimo infatti prevede:

– nei luoghi con specifico rischio di incendio e di esplosione, l’installazione di una porta ogni cinque lavoratori apribile nel senso dell’esodo con una larghezza minima pari a 1,2 m;

– l’adozione di valvole di esplosione, nei contenimenti e nei sistemi di aspirazione di gas , vapori e polveri combustibili;

– l’adozione di superfici di minima resistenza nei luoghi di lavoro con specifici rischi di esplosione (cfr. Allegato IV-4.6.1)

Conclusioni

L’analisi delle misure di prevenzione e protezione contro il rischio di esplosione indicate dal D.Lgs. n. 81/08, evidenzia l’esistenza di due differenti approcci alla base delle disposizioni riportate nel Titolo XI rispetto a quanto indicato nella rimanente parte del TUsic.

In particolare, mentre il Titolo XI (applicabile alle sole ATEX) rappresenta il recepimento di una direttiva sociale europea (1999/92/CE) e ne eredita i (molti) pregi ed i (pochi) difetti, le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 contro il rischio di esplosione riportate negli Allegati IV, V e VI, risultano di applicazione non specificata (ATEX e non-ATEX) e riportano indicazioni, in alcuni casi, particolarmente datate, soprattutto in relazione alla prevenzione dell’accensione ed alla protezione contro le esplosioni. Ciò non sorprende dato che buona parte delle indicazioni incluse negli allegati citati sono frutto di un recepimento non coordinato delle disposizioni (mai modificate) già presenti nel DPR n. 547/55.

Nonostante le due differenti filosofie di approccio, non si rilevano palesi conflittualità tra l’applicazione delle indicazioni previste dal Titolo XI (e relativi Allegati) e quelle presenti nella rimanente parte del D.Lgs. n. 81/08.

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