Iter procedurale D.P.R. 151/2011: attività, fasi, responsabilità

La presentazione delle pratiche di prevenzione incendi segue un iter differente in base alla complessità dell’attività in esame. Per le attività più semplici di tipo A si presenta direttamente la SCIA con tutte le certificazioni collegate, mentre per le attività più complesse B e C occorre prima presentare una valutazione del progetto seguita dopo l’approvazione dalla SCIA.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22/09/2011 è stato emanato il Decreto Del Presidente Della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” che riguarda la prevenzione degli incendi e stabilisce le procedure per il deposito dei progetti, l’esame dei progetti, le visite tecniche e l’approvazione di deroghe alle normative antincendio in vigore.
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi, entrato in vigore il 07/10/2011, semplifica gli adempimenti per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e prevede procedure differenziate in funzione della complessità delle attività stesse.
In particolare, recependo quanto previsto dalla legge 122/2010 in materia di snellimento dell’attività amministrativa, il nuovo regolamento suddivide le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi in 3 categorie (categoria A, B e C), individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa.
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/08/2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 “stabilisce le modalità di presentazione delle pratiche di prevenzione incendi e la relativa documentazione da allegate.
Il decreto del Ministero dell’Interno del 02/03/2012 “Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco” aggiorna le tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Iter procedurale
L’iter procedurale previsto dal decreto del 07/08/2012 prevede diverse fasi specificate nei vari articoli del decreto stesso. Ecco una panoramica delle principali:
- Art. 3 Istanza di Valutazione dei Progetti (Categorie B e C):
- L’istanza utilizzando il Modulo PIN 1-2023 PNRR deve contenere:
- Generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante.
- Specifica dell’attività principale e delle eventuali attività secondarie soggette al controllo di prevenzione incendi.
- Ubicazione prevista per la realizzazione delle opere.
- Informazioni generali sull’attività e indicazioni del tipo di intervento in progetto.
- Devono essere allegati:
- Documentazione tecnica firmata da un tecnico abilitato ex L.818/84, conforme all’allegato I del DM 07/08/2012.
- Attestato di versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
- L’istanza utilizzando il Modulo PIN 1-2023 PNRR deve contenere:
- Art. 4 SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per Categorie A, B e C:
- La SCIA utilizzando il Modulo PIN 2-2023 PNRR deve contenere:
- Generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante.
- Specifica dell’attività principale e delle eventuali attività secondarie soggette alla segnalazione.
- Dichiarazione di impegno all’osservanza degli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività.
- Devono essere allegati:
- Asseverazione firmata da un tecnico abilitato ex L.818/84, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.
- Certificazioni e dichiarazioni secondo quanto specificato nell’allegato I del DM 07/08/2012.
- Per le attività di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici conformi all’allegato I, lettera B, del DM 07/08/2012.
- Attestato di versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
- La SCIA utilizzando il Modulo PIN 2-2023 PNRR deve contenere:
- Art. 5 Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio (Rinnovo CPI):
- La richiesta di Rinnovo utilizzando il Modulo PIN 3-2023 deve contenere:
- Generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante.
- Specifica dell’attività principale e delle eventuali attività secondarie soggette alla segnalazione.
- Dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa vigente.
- Devono essere allegati:
- Asseverazione a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità.
- Attestato di versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
- La richiesta di Rinnovo utilizzando il Modulo PIN 3-2023 deve contenere:
DPR 151/2011: un nuovo concetto di certificato di prevenzione incendi e nuove responsabilità
Con l’entrata in vigore del DPR 151/2011 cambia radicalmente il concetto di certificato di prevenzione incendi così come inteso nell’ Art. 16. Certificato di prevenzione incendi del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139.
La modifica dell’iter procedurale introdotta con il DPR 151/2011 secondo le indicazioni del D.M. 07/08/2012 amplia la responsabilità del professionista antincendio e del titolare dell’attività.
Il comma 4 dell’art. 16 del Dlgs 139/2006 cita “Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.”
Il mancato rispetto delle normative antincendio può comportare ingenti sanzioni amministrative e anche penali come previsto dall’art. 20 Sanzioni penali e sospensione dell’attività del Dlgs 139/2006 che viene riportato integralmente:
“Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’articolo 16, comma 2.
Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.”
Certificato Prevenzione Incendi e il supporto di Namirial
Il Certificato di Prevenzione Incendi, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale.
Il software CPI Win® Attività di Namirial aiuta il professionista antincendio nella redazione delle pratiche antincendio per le attività indicate nell’allegato I del DPR 151/2011, completando tutta la documentazione necessaria per le varie istanze, effettuando un controllo normativo dei dati inseriti in tempo reale al fine di consentire all’utente una rapida definizione del corretto iter procedurale secondo le normative vigenti.
Il software costantemente aggiornato alle ultime disposizioni vigenti consente di selezionare le varie attività soggette al controllo di prevenzione incendi sia secondo il D.M. 03/0/2015 con relative RTV sia secondo le regole tecniche vigenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo codice di prevenzione incendi o per cui vige il cosiddetto “doppio binario”.
La versatilità del software consente anche la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro sulla base delle indicazioni del cosiddetto Decreto Minicodice del 3 settembre 2021, “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”, che stabilisce le norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli edifici a basso rischio d’incendio.
Il Minicodice semplifica le procedure per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio quindi con minori esigenze di sicurezza antincendio, semplificando gli adempimenti e le prescrizioni rispetto alle normative più complesse.
Il Minicodice allinea il mondo della sicurezza dei luoghi di lavoro a quello della sicurezza antincendio, rendendo più lineare il processo di progettazione per le attività soggette e non soggette, anche nell’ottica di poter sempre applicare la RTV D.M. 03/08/2015.
Il Minicodice riprende la struttura del Codice di Prevenzione Incendi DM 03/08/20115 utilizzando un approccio più semplice.
Il software CPI Win® Attività consente di poter immediatamente creare una pratica secondo il D.M. 03/09/2021 o selezionando una delle attività presenti nell’allegato I del D.P.R. 151/2011 con focus particolare sulla valutazione del rischio incendio, calcolo del carico di incendio e redazione del piano di emergenza.
Misure tecniche alternative
Prima dell’entrata in vigore del D.M. 03/08/2015 la progettazione delle attività si basava o sull’integrale rispetto delle disposizioni normative o sull’iter della deroga con verifica del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio e delle disposizioni per compensare il rischio aggiuntivo lasciate alla valutazione del professionista antincendio e con un iter procedurale e temporale particolare che prevede un esame approfondito della pratica da parte dei Vigili del Fuoco.
Il codice di prevenzione incendi mantiene questa modalità operativa con l’adozione della soluzione conforme definita come “soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione.” O della soluzione in deroga.
Una delle tante novità introdotte dal codice consiste anche in una nuova possibilità per il professionista antincendio che si pone tra le precedenti disposizioni normative, ovvero la possibilità dell’utilizzo della cosiddetta soluzione alternativa definita come “soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi. Il professionista antincendio è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.”
Il programma CPI Win® Attività consente l’inserimento della soluzione conforme, anche con indicazione dei dati minimi richiesti dalle varie strategie antincendio in base al livello di prestazione determinato, sia la possibilità di inserire direttamente una soluzione alternativa.
La tabella G.2-1 nel paragrafo G.2.7 Metodi di progettazione della sicurezza antincendio elenca i metodi per la progettazione della sicurezza antincendio impiegabili da parte di progettista per:
- la verifica delle soluzioni alternative al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione (paragrafo G.2.6.5.2);
- la verifica del livello di prestazione attribuito alle misure antincendio al fine di dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di sicurezza antincendio (paragrafo G.2.6.4).
Tra le misure tecniche alternative ed innovative nel contesto della prevenzione incendi che consentono di garantire un livello di sicurezza equivalente, una menzione importante è l’applicazione dei metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio (leggi questo articolo per approfondire l’approccio Namirial).
La Ingegneria della Sicurezza Antincendio (FSE) si basa su valutazioni ingegneristiche specifiche per l’edificio o l’attività, secondo procedure, ipotesi e limiti indicati in particolare nei capitoli M.1, M.2 e M.3 oppure in base a principi tecnico-scientifici riconosciuti a livello nazionale o internazionale.
Il software CPI Win® FSE aiuta il professionista antincendio nella verifica degli scenari ipotizzati per la soluzione alternativa applicata alla specifica strategia antincendio.
Basato su un cad proprietario, con la possibilità di ricostruire la geometria dell’edificio direttamente da un file IFC, CPI Win® FSE aiuta il professionista antincendio nella redazione del layout rappresentativo degli scenari di progetto, nel calcolo dello sviluppo dell’incendio e dei prodotti della combustione utilizzando il motore di calcolo FDS sviluppato dal NIST, e nella successiva analisi critica dei risultati di calcolo, risultati che dovranno poi essere sintetizzati e presentati nella relazione tecnica che accompagna la pratica progettata secondo i principi della Fire Safety Engineering.
Documentazione e modulistica
La SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è un documento che attesta il rispetto delle norme di prevenzione incendi da parte di un’attività imprenditoriale, produttiva o di altro tipo, che presenta un rischio di incendio.
La presentazione della SCIA da parte del titolare dell’attività viene effettuata attraverso la compilazione del modello PIN 2 – 2023.
Il professionista antincendio attraverso il modello PIN 2.1 – 2018 “ASSEVERA LA CONFORMITÀ DELLA/E ATTIVITÀ SOPRA INDICATA/E AI REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO”.
L’asseverazione, sotto la piena responsabilità del professionista antincendio, certifica l’utilizzo delle corrette normative tecniche di prevenzione incendi per la valutazione delle attività oggetto della SCIA, certifica la verifica del rispetto della messa in esercizio dell’attività attraverso sopralluoghi e verifiche periodiche, certifica attraverso la predisposizione delle opportune certificazioni e dichiarazioni relativamente al rispetto dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi e la corretta progettazione degli impianti di protezione attiva e di sicurezza presenti all’interno delle attività.
Il programma CPI Win® Modelli consente la redazione automatica della modulistica coerente con il tipo di iter progettuale specificato nel modulo CPI Win® Attività.
La compilazione del Certificato di Resistenza al Fuoco (Cert. REI) con il modello PIN 2.2 – 2023 “CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI PRODOTTI/ELEMENTI COSTRUTTIVI IN OPERA“ si riferisce alle classi di resistenza al fuoco dei singoli elementi costruttivi portanti (principali e secondari) e/o separanti riscontrati in opera.
Per la verifica è possibile utilizzare, sia secondo il D.M. 09/03/2007 sia secondo il D.M. 03/08/2015 una soluzione sperimentale, una verifica tabellare o una verifica di tipo analitico.
Il software CPI Win® Carico di Incendio consente sia di determinare la classe di resistenza al fuoco sulla base del carico di incendio specifico di progetto calcolato, sia di verificare automaticamente il rispetto di tale valore dei vali elementi strutturali e non presenti nell’attività in esame attraverso l’interpolazione delle relative tabelle di calcolo.
Completamente integrato nel modulo CPI Win® Attività consente il calcolo del carico di incendio specifico sia in forma tabellare con un ampio archivio di materiali e oggetti, sia in forma statistica, mentre il calcolo del carico di incendio specifico di progetto si aggiorna automaticamente ad ogni variazione deli livelli di prestazione delle varie strategie antincendio per il compartimento in esame.
I software della famiglia CPI Win® REI consentono di verificare la classe di resistenza al fuoco degli elementi strutturali in cemento secondo l’Eurocodice 1992-1-2, degli elementi strutturali in acciaio secondo l’Eurocodice 1993-1-2, degli elementi strutturali in legno secondo le indicazioni dell’Eurocodice 1995-1-2 ed infine delle murature portanti e non secondo l’Eurocodice 1996-1-2.
Tutte le verifiche sono eseguite agli stati limite ultimo secondo la metodologia avanzata presente nei vari Eurocodici di riferimento.
I risultati dei vari calcoli vengono importati direttamente nel programma CPI Win® Modelli per la compilazione automatica del CERT. REI.
A corredo della SCIA, attraverso i software della famiglia CPI Win® MEP, va anche la documentazione tecnica relativa al dimensionamento di eventuali impianti di rivelazione incendi, di evacuazione dei prodotti della combustione attraverso gli EFC, della progettazione e dimensionamento di impianti di protezione attiva, quali gli idranti o gli impianti di spegnimento automatico quali gli sprinkler.
La validità del prodotto CPI Win® Attività è stata ufficialmente riconosciuta dalla Rete Professioni Tecniche che, dopo aver analizzato nel dettaglio le funzionalità innovative del software CPI WIN® Attività come strumento di supporto alla progettazione, con nota prot. 675/2018 del 30 luglio 2018 ATTESTA che la ditta NAMIRIAL S.p.A. ha sviluppato un programma informatico di ausilio alla progettazione avanzata mediante il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015), che soddisfa sostanzialmente i requisiti tecnici indicati nell’AVVISO in oggetto.
NAMIRIAL S.p.A. potrà quindi qualificare il programma di progettazione con il Codice di prevenzione incendi con la seguente iscrizione:
“Programma rispondente ai requisiti tecnici individuati dalla Rete delle Professioni Tecniche per la progettazione avanzata con il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015).”
AVVISO R.P.T. del 13/09/2017.
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