Fire Safety Engineering per attività non normate: la nuova RTO è obbligatoria
Le novità si susseguono rapidamente nell’ambito della normativa antincendio italiana
Nell’ambito della rivoluzione della normativa antincendio italiana, che ha visto gli albori con i decreti del 9 marzo 2007 e del 9 maggio 2007, per poi spiccare il salto di qualità con l’introduzione del Codice di prevenzione incendi allegato al decreto 3 agosto 2015, si sta assistendo negli ultimi mesi ad un’ulteriore accelerata nella direzione dello svecchiamento delle regole esistenti. Non si tratta di aggiornamenti spuri, come accaduto in passato, ma di una precisa linea con un obiettivo molto chiaro: il passaggio dall’approccio prescrittivo al semi-prestazionale, ovvero dalla ragioneria antincendio, che tanti danni ha causato, alla progettazione ingegneristica della sicurezza antincendio. Le novità si susseguono talmente rapidamente che qualsiasi articolo rischia di diventare obsoleto, pertanto non più corretto, nel giro di qualche settimana. Per tale motivo si ritiene utile fornire un riepilogo aggiornato dell’applicabilità del Codice alle varie attività soggette di cui al DPR 151/2011. Nella figura 17 sono riportate sia le attività che alla data odierna risultano già nel campo di applicazione del Codice (così come pubblicato con il DM 3 agosto 2015 e integrato successivamente dalle 5 RTV finora emanate) ma anche quelle che rientreranno nel prossimo futuro. Queste ultime attività, infatti, sono quelle per le quali il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi sta predisponendo le nuove RTV che saranno pubblicate nei prossimi mesi. A questo si aggiunga un’ulteriore novità, che oltre ad ampliare il numero delle attività prive di RTV che saranno comprese nel campo di applicazione del Codice (quelle che in precedenza venivano definite “attività non normate”), rappresenta una chiara indicazione della direzione intrapresa dallo sviluppo normativo nazionale, che privilegerà i nuovi metodi progettuali abbandonando la vecchia prevenzione incendi da ragionieri. La materia sta acquisendo progressivamente la dignità di una disciplina ingegneristica, tale da richiedere una professionalità specifica per essere affrontata in modo serio. La novità di cui trattasi è l’approvazione, appunto da parte del CCTS, nella seduta del 21 febbraio scorso, della bozza del nuovo decreto che modificherà il DM 3 agosto 2015.Il codice prevenzione incendi
Il Codice di prevenzione incendi costituisce il nuovo strumento normativo per la progettazione antincendio di molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Il documento è basato sui seguenti principi:- Generalità: le metodologie di progettazione sono applicabili a tutte le attività.
- Linguaggio: nel Codice è stata adottata una specifica terminologia nonché un linguaggio tecnico in linea con gli standard internazionali.
- Flessibilità: non esiste una soluzione univoca ma sono proposte molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali, con la possibilità, per il progettista, di elaborare soluzioni progettuali autonome (alternative o in deroga).
- Inclusione: le diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, …), temporanee o permanenti diventano parte integrante della progettazione.
- Contenuti basati sull’evidenza: il Codice è basato sulla applicazione della più aggiornata ricerca Scientifica nazionale ed internazionale, nel campo della sicurezza
Approccio prescrittivo e approccio prestazionale
Approccio prescrittivo

Figura 1. L’approccio prescrittivo costruisce muri

Figura 2. Esempio di regole prescrittive sulla Resistenza al fuoco

Figura 3. Esempio di regole prescrittive sul Sistema di esodo
Approccio prestazionale

Figura 4. L’approccio prestazionale rompe le barriere
- Definire i rischi effettivamente presenti;
- Individuare le misure progettuali compensative, adeguate ai rischi;
- Ottimizzare i costi di adeguamento applicando solo le misure efficaci per raggiungere gli obiettivi prefissati;
- Garantire di aver raggiunto un livello di sicurezza antincendio quantificabile e accettabile;
- Fornire al Responsabile dell’attività gli strumenti per mantenere nel tempo lo stesso livello di sicurezza antincendio.
- Progettazione con le norme tradizionali;
- Progettazione con il Codice P.I. del 2015 (ed eventualmente le nuove RTV).
- Proposta di idonee misure compensative basate sull’esperienza e sulla condivisione con il Comando VV.F.;
- Applicazione di soluzioni previste dal Codice P.I., secondo i metodi definiti dal paragrafo G.2.6;
- Utilizzo della Fire Safety Engineering.
Diverse soluzioni del Codice

Figura 5. Tre tipologie di soluzioni nel Codice
Le possibilità dell’approccio prestazionale
Le 15 ragioni per cui si ritiene conveniente l’applicazione dell’approccio prestazionale sono già state enucleate in un precedente articolo dello stesso autore e si riportano di seguito: Le 15 ragioni per cui si ritiene conveniente l’applicazione dell’approccio prestazionale sono già state enucleate in un precedente articolo dello stesso autore e si riportano di seguito: 1. Maggiore flessibilità 2. Estesa applicabilità 3. Basi scientifiche 4. Costante aggiornamento 5. Inclusione 6. Risparmio economico su strutture e aumento del carico di incendio 7. Risparmio economico sui materiali di finitura 8. Risparmio economico sulle opere di compartimentazione 9. Risparmio economico nei componenti del sistema di esodo 10. Risparmio economico nelle separazioni a prova di fumo 11. Risparmio economico nelle misure di protezione attiva 12. Risparmio economico nell’aerazione ed evacuazione dei fumi e del calore 13. Valutazione del piano di emergenza e di evacuazione 14. Applicazione agli edifici esistenti (di pregio storico-architettonico) 15. Migliore rappresentazione graficaCosa si può fare con la Fire Engineering
Resistenza al fuoco delle strutture
Con la Fire Engineering è possibile calcolare le temperature in ogni punto del dominio (edificio) interessato da un incendio predeterminato e soggetto ad una serie di condizioni al contorno impostate dal progettista (resistenza al fuoco delle strutture, comportamento dei materiali, sicurezza delle persone).
Figura 6. Esempio di simulazioni CFD per il calcolo delle temperature
Propagazione dei fumi
E’ possibile anche valutare le portate di fumi emesse, il loro movimento e la visibilità delle vie di fuga e della cartellonistica.
Figura 7. Esempio di valutazioni sulla propagazione dei fumi
Analisi della visibilità

Figura 8. Esempio di verifica della visibilità
Verifica del sistema di evacuazione fumi
Possiamo dimensionare le portate di estrazione fumi ai fini del rispetto dei livelli di sicurezza impostati.
Figura 9. Esempio di verifica del sistema di evacuazione fumi
Valutazioni sulle misure di protezione attiva
La Fire Engineering permette di identificare il tempo d’intervento di rivelatori e sprinkler.
Figura 10. Esempio di valutazioni sulle misure di protezione attiva
Verifica delle soglie di prestazione per la vita umana
E’ possibile valutare le condizioni di vivibilità nell’edificio (tenability) in termini di visibilità, temperatura, FED, irraggiamento.
Figura 11. Esempio di verifica delle soglie di prestazione
Misurazione dell’irraggiamento termico
E’ possibile valutare le condizioni di irraggiamento prodotte dall’incendio su ogni punto del locale.
Figura 12. Esempio di misurazione dell’irraggiamento termico
Verifica del criterio ASET > RSET
Con la Fire Engineering si può calcolare il tempo disponibile per l’esodo in sicurezza ASET da confrontare con il tempo necessario per l’esodo RSET nelle valutazioni della sicurezza della vita umana in caso di incendio.
Figura 13. Illustrazione M.3-1 del Codice
I vantaggi dell’Ingegneria Antincendio
Insomma, sono tanti i vantaggi dell’applicazione dell’approccio prestazionale, non solo per il progettista ma soprattutto per chi effettivamente investe risorse economiche ai fini dell’adeguamento antincendio.
Figura 14. I vantaggi dell’ingegneria antincendio, dalla brochure aziendale Ai Engineering, Torino
La Fire Engineering applicata in Italia
Uno dei primi esempi di applicazione della Fire Engineering in Italia è stato il “Roma Convention Center Nuvola” nel quartiere EUR a Roma. Progetto architettonico dell’Architetto Massimiliano Fuksas. Progetto Antincendio di Ai Engineering srl. L’applicazione della FSE ha permesso l’ottenimento di diverse deroghe antincendio e l’ottimizzazione delle soluzioni ai fini della sicurezza antincendio, altrimenti non perseguibile con le canoniche regole tecniche prescrittive.
Figura 15. Il Roma Convention Center Nuvola nel quartiere EUR
Il Campo di applicazione del Codice
Inizialmente non applicabile ad alcune attività soggette, il suddetto D.M., denominato anche Codice di prevenzione incendi, è stato integrato ulteriori decreti, che hanno introdotto le nuove RTV (Regole Tecniche Verticali) sulle attività seguenti:- V.4_Uffici;
- V.5_Attività ricettive turistico-alberghiere;
- V.6_Autorimesse;
- V.7_Attività scolastiche;
- V.8_Attività commerciali.
- Futura V.9: Edifici sottoposti a tutela e destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Figura 16. Le attività normate con RTV già rientranti nel campo di applicazione del Codice e qulle che lo saranno nel prossimo futuro

Figura 17. Tabella aggiornata delle attività nel campo di applicazione del Codice
Il nuovo Decreto correttivo e l’eliminazione del doppio binario
La bozza di decreto correttivo approvata dal CCTS lo scorso 21 febbraio amplia ulteriormente il campo di applicazione del Codice poiché, di fatto, sancisce l’obbligatorietà della RTO per le cosiddette “attività non normate”, ovvero quelle prive di specifica RTV. Di conseguenza, per tali attività, non si applicheranno più i criteri generali di prevenzione incendi ma l’unico riferimento sarà il Codice. Con riferimento alla tabella in figura 17, diventerà obbligatorio il Codice per le attività evidenziate nelle caselle in colore verde chiaro e quelle in colore azzurro, quindi quelle senza RTV. Molto interessante l’ampliamento del campo di applicazione all’attività 73, molto diffusa in ambito terziario o industriale, al fine di superare finalmente il problema che obbligava a predisporre un progetto con il Codice per le singole attività soggette ed uno con le regole tradizionali per l’attività 73 (una dicotomia assurda ma tuttora esistente). Per quanto riguarda le attività già dotate di RTV (in colore verde scuro) e quelle che lo saranno prossimamente (in colore giallo), il Codice continuerà ad essere alternativo alle regole precedenti. Per quanto riguarda le attività esistenti, il Codice si applicherà in caso di modifiche, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dalle modifiche siano compatibili con gli interventi da realizzare. In caso contrario si potranno ancora applicare le regole tradizionali oppure il Codice all’intera attività (sia per la parte modificata che per la parte restante). Inoltre, si specifica che il Codice può essere utilizzato come utile riferimento anche per le attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi, ovvero sia quelle al di sotto delle soglie dell’Allegato I del DPR n. 151/2011 (per esempio gli uffici con meno di 300 persone) ma anche quelle non ricadenti in nessuna fattispecie del DPR citato. Esempi di attività prive di RTV per le quali diventerà obbligatoria l’applicazione del Codice.

