Antincendio

Fire Safety Engineering per attività non normate: la nuova RTO è obbligatoria

Con l’eliminazione del doppio binario diventa obbligatoria l’applicazione del Codice di prevenzione incendi anche in attività non normate. Chiariamo perché è un incoraggiamento all’utilizzo della Fire Safety Engineering
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Fire Safety Engineering per attività non normate: la nuova RTO è obbligatoria
La bozza di decreto correttivo approvata dal CCTS lo scorso 21 febbraio amplia il campo di applicazione del Codice poiché, di fatto, sancisce l’obbligatorietà della nuova RTO per le cosiddette “attività non normate”, ovvero quelle prive di specifica RTV. Di conseguenza, per tali attività, non si applicheranno più i criteri generali di prevenzione incendi ma l’unico riferimento sarà il Codice. Un’altra novità molto interessante è l’ampliamento del campo di applicazione all’attività 73, molto diffusa in ambito terziario o industriale. Partendo da questa notizia, l’autore l’ing. Filippo Cosi, professionista antincendio e autore di eBook, editi da Wolters Kluwer Italia, dedicati alle altre RTV pubblicate a  partire dal 2016 e disponibili su Shop.Wki, illustra i vantaggi del passaggio dalle norme prescrittive all’approccio prestazionale. Sebbene in questo periodo le novità nel settore antincendio si susseguano rapidamente, viene proposta una tabella aggiornata con tutte le attività soggette già rientranti nel campo di applicazione del Codice e quelle che ne entreranno a far parte nel prossimo futuro.

Le novità si susseguono rapidamente nell’ambito della normativa antincendio italiana

Nell’ambito della rivoluzione della normativa antincendio italiana, che ha visto gli albori con i decreti del 9 marzo 2007 e del 9 maggio 2007, per poi spiccare il salto di qualità con l’introduzione del Codice di prevenzione incendi allegato al decreto 3 agosto 2015, si sta assistendo negli ultimi mesi ad un’ulteriore accelerata nella direzione dello svecchiamento delle regole esistenti. Non si tratta di aggiornamenti spuri, come accaduto in passato, ma di una precisa linea con un obiettivo molto chiaro: il passaggio dall’approccio prescrittivo al semi-prestazionale, ovvero dalla ragioneria antincendio, che tanti danni ha causato, alla progettazione ingegneristica della sicurezza antincendio. Le novità si susseguono talmente rapidamente che qualsiasi articolo rischia di diventare obsoleto, pertanto non più corretto, nel giro di qualche settimana. Per tale motivo si ritiene utile fornire un riepilogo aggiornato dell’applicabilità del Codice alle varie attività soggette di cui al DPR 151/2011. Nella figura 17 sono riportate sia le attività che alla data odierna risultano già nel campo di applicazione del Codice (così come pubblicato con il DM 3 agosto 2015 e integrato successivamente dalle 5 RTV finora emanate) ma anche quelle che rientreranno nel prossimo futuro. Queste ultime attività, infatti, sono quelle per le quali il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi sta predisponendo le nuove RTV che saranno pubblicate nei prossimi mesi. A questo si aggiunga un’ulteriore novità, che oltre ad ampliare il numero delle attività prive di RTV che saranno comprese nel campo di applicazione del Codice (quelle che in precedenza venivano definite “attività non normate”), rappresenta una chiara indicazione della direzione intrapresa dallo sviluppo normativo nazionale, che privilegerà i nuovi metodi progettuali abbandonando la vecchia prevenzione incendi da ragionieri. La materia sta acquisendo progressivamente la dignità di una disciplina ingegneristica, tale da richiedere una professionalità specifica per essere affrontata in modo serio. La novità di cui trattasi è l’approvazione, appunto da parte del CCTS, nella seduta del 21 febbraio scorso, della bozza del nuovo decreto che modificherà il DM 3 agosto 2015.

Il codice prevenzione incendi

Il Codice di prevenzione incendi costituisce il nuovo strumento normativo per la progettazione antincendio di molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Il documento è basato sui seguenti principi:
  • Generalità: le metodologie di progettazione sono applicabili a tutte le attività.
  • Linguaggio: nel Codice è stata adottata una specifica terminologia nonché un linguaggio tecnico in linea con gli standard internazionali.
  • Flessibilità: non esiste una soluzione univoca ma sono proposte molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali,  con la possibilità, per il progettista, di elaborare soluzioni progettuali autonome (alternative o in deroga).
  • Inclusione: le diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, …), temporanee o permanenti diventano  parte integrante della progettazione.
  • Contenuti basati sull’evidenza: il Codice è basato sulla applicazione della più aggiornata ricerca Scientifica nazionale ed internazionale, nel campo della sicurezza

Approccio prescrittivo e approccio prestazionale

Approccio prescrittivo

Figura 1. L’approccio prescrittivo costruisce muri

Le misure di prevenzione e protezione da adottarsi nella progettazione antincendio al fine di ridurre la probabilità dell’insorgenza dell’incendio e limitarne le conseguenze, si basano sulla preliminare valutazione del rischio incendio e possono essere individuate a partire da un approccio di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.

Figura 2. Esempio di regole prescrittive sulla Resistenza al fuoco

L’approccio prescrittivo, tipico delle norme antincendio tradizionali, da ragioneria antincendio, è basato sul concetto che il rispetto di determinati requisiti predeterminati normativamente rappresenti la garanzia del raggiungimento dei livelli minimi di sicurezza e la garanzia di un livello di rischio residuo accettabile. Nell’approccio prescrittivo non è ammessa alcuna soluzione progettuale alternativa a quella imposta dal legislatore. In questo caso, l’unica strada alternativa è costituita dalla richiesta di deroga (rif. art. 6 del DPR n. 151 del 1 agosto 2011). L’approccio prescrittivo infatti standardizza eccessivamente le soluzioni, poiché esse sono basate su ipotesi generali e, ignorando la specificità del contesto reale, rischia di tralasciare soluzioni altrettanto valide che possono essere economicamente meno impegnative.

Figura 3. Esempio di regole prescrittive sul Sistema di esodo

Approccio prestazionale

Figura 4. L’approccio prestazionale rompe le barriere

L’aggiornamento normativo a cui abbiamo assistito negli ultimi anni ha profondamente modificato l’approccio alla progettazione antincendio. Da qualche anno abbiamo assistito ad un’evoluzione, o forse una rivoluzione normativa, un continuo aggiornamento di regole tecniche orizzontali e verticali, con l’obiettivo di  fornire al progettista degli strumenti più flessibili, delle linee guida applicabili ai casi comuni ed ai casi particolari. Con questi nuovi strumenti il progettista antincendio può (anzi, deve) sviluppare una propria valutazione del rischio incendio in modo da:
  1. Definire i rischi effettivamente presenti;
  2. Individuare le misure progettuali compensative, adeguate ai rischi;
  3. Ottimizzare i costi di adeguamento applicando solo le misure efficaci per raggiungere gli obiettivi prefissati;
  4. Garantire di aver raggiunto un livello di sicurezza antincendio quantificabile e accettabile;
  5. Fornire al Responsabile dell’attività gli strumenti per mantenere nel tempo lo stesso livello di sicurezza antincendio.
Qualora il professionista debba progettare un fabbricato da adibire ad attività già rientranti nel campo di applicazione del Codice, gli si prospettano due strade alternative:
  • Progettazione con le norme tradizionali;
  • Progettazione con il Codice P.I. del 2015 (ed eventualmente le nuove RTV).
L’intera progettazione dell’attività deve essere svolta con una sola delle due modalità, non essendo possibile applicare una tipologia normativa per determinate misure antincendio e l’altra per le restanti misure. In entrambi i casi è possibile predisporre uno studio per la richiesta di deroghe relative ad aspetti specifici, che può essere svolto in molteplici modi:
  • Proposta di idonee misure compensative basate sull’esperienza e sulla condivisione con il Comando VV.F.;
  • Applicazione di soluzioni previste dal Codice P.I., secondo i metodi definiti dal paragrafo G.2.6;
  • Utilizzo della Fire Safety Engineering.
In particolare, nel caso di un progetto sviluppato con il Codice P.I., i paragrafi G.2.6  ed il G.2.7 (attualmente in fase di revisione) definiscono i Metodi Ordinari e quelli Avanzati per la progettazione antincendio.

Diverse soluzioni del Codice

Figura 5. Tre tipologie di soluzioni nel Codice

In generale il Codice P.I. indirizza il progettista verso le soluzioni antincendio da adottare nel progetto, che possono essere: Soluzioni conformi: sono proposte direttamente dal Codice e si possono applicare direttamente senza ulteriori argomentazioni per la dimostrazione della loro efficacia nel caso specifico; Soluzioni alternative: sono definite dal Codice e possono essere proposte dal progettista. In questo caso il progettista antincendio è tenuto a dimostrare l’adeguatezza delle soluzioni alternative mediante i metodi ordinari di progettazione definiti dal paragrafo G.2.6 e dalla Tabella G.2-1; Soluzioni in deroga: devono essere proposte dal progettista antincendio, che è tenuto a dimostrare l’adeguatezza delle soluzioni in deroga mediante i metodi avanzati di progettazione definiti dal paragrafo G.2.7 e dalla Tabella G.2-2.

Le possibilità dell’approccio prestazionale

Le 15 ragioni per cui si ritiene conveniente l’applicazione dell’approccio prestazionale sono già state enucleate in un precedente articolo dello stesso autore e si riportano di seguito: Le 15 ragioni per cui si ritiene conveniente l’applicazione dell’approccio prestazionale sono già state enucleate in un precedente articolo dello stesso autore e si riportano di seguito: 1.       Maggiore flessibilità 2.      Estesa applicabilità 3.      Basi scientifiche 4.      Costante aggiornamento 5.      Inclusione 6.      Risparmio economico su strutture e aumento del carico di incendio 7.       Risparmio economico sui materiali di finitura 8.      Risparmio economico sulle opere di compartimentazione 9.      Risparmio economico nei componenti del sistema di esodo 10.   Risparmio economico nelle separazioni a prova di fumo 11.    Risparmio economico nelle misure di protezione attiva 12.   Risparmio economico nell’aerazione ed evacuazione dei fumi e del calore 13.   Valutazione del piano di emergenza e di evacuazione 14.   Applicazione agli edifici esistenti (di pregio storico-architettonico) 15.   Migliore rappresentazione grafica

Cosa si può fare con la Fire Engineering

Resistenza al fuoco delle strutture

Con la Fire Engineering è possibile calcolare le temperature in ogni punto del dominio (edificio) interessato da un incendio predeterminato e soggetto ad una serie di condizioni al contorno impostate dal progettista (resistenza al fuoco delle strutture, comportamento dei materiali, sicurezza delle persone).

Figura 6. Esempio di simulazioni CFD per il calcolo delle temperature

Propagazione dei fumi

E’ possibile anche valutare le portate di fumi emesse, il loro movimento e la visibilità delle vie di fuga e della cartellonistica.

Figura 7. Esempio di valutazioni sulla propagazione dei fumi 

Analisi della visibilità

Figura 8. Esempio di verifica della visibilità

Verifica del sistema di evacuazione fumi

Possiamo dimensionare le portate di estrazione fumi ai fini del rispetto dei livelli di sicurezza impostati.

Figura 9. Esempio di verifica del sistema di evacuazione fumi

Valutazioni sulle misure di protezione attiva

La Fire Engineering permette di identificare il tempo d’intervento di rivelatori e sprinkler.

Figura 10. Esempio di valutazioni sulle misure di protezione attiva

Verifica delle soglie di prestazione per la vita umana

E’ possibile valutare le condizioni di vivibilità nell’edificio (tenability) in termini di visibilità, temperatura, FED, irraggiamento.

Figura 11. Esempio di verifica delle soglie di prestazione

Misurazione dell’irraggiamento termico

E’ possibile valutare le condizioni di irraggiamento prodotte dall’incendio su ogni punto del locale.

Figura 12. Esempio di misurazione dell’irraggiamento termico

Verifica del criterio ASET > RSET

Con la Fire Engineering si può calcolare il tempo disponibile per l’esodo in sicurezza ASET da confrontare con il tempo necessario per l’esodo RSET nelle valutazioni della sicurezza della vita umana in caso di incendio.

Figura 13. Illustrazione M.3-1 del Codice

I vantaggi dell’Ingegneria Antincendio

Insomma, sono tanti i vantaggi dell’applicazione dell’approccio prestazionale, non solo per il progettista ma soprattutto per chi effettivamente investe risorse economiche ai fini dell’adeguamento antincendio.

Figura 14. I vantaggi dell’ingegneria antincendio, dalla brochure aziendale Ai Engineering, Torino

La Fire Engineering applicata in Italia

Uno dei primi esempi di applicazione della Fire Engineering in Italia è stato il “Roma Convention Center Nuvola” nel quartiere EUR a Roma. Progetto architettonico dell’Architetto Massimiliano Fuksas. Progetto Antincendio di Ai Engineering srl. L’applicazione della FSE ha permesso l’ottenimento di diverse deroghe antincendio e l’ottimizzazione delle soluzioni ai fini della sicurezza antincendio, altrimenti non perseguibile con le canoniche regole tecniche prescrittive.

Figura 15. Il Roma Convention Center Nuvola nel quartiere EUR

Il Campo di applicazione del Codice

Inizialmente non applicabile ad alcune attività soggette, il suddetto D.M., denominato anche Codice di prevenzione incendi, è stato integrato ulteriori decreti, che hanno introdotto le nuove RTV (Regole Tecniche Verticali) sulle attività seguenti:
  1. V.4_Uffici;
  2. V.5_Attività ricettive turistico-alberghiere;
  3. V.6_Autorimesse;
  4. V.7_Attività scolastiche;
  5. V.8_Attività commerciali.
  6. Futura V.9: Edifici sottoposti a tutela e destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Figura 16. Le attività normate con RTV già rientranti nel campo di applicazione del Codice e qulle che lo saranno nel prossimo futuro

Dopo la pubblicazione delle regole tecniche verticali (RTV) per gli uffici, le attività ricettive, le autorimesse, le attività scolastiche e le attività commerciali, è di prossima pubblicazione quella sugli edifici tutelati aperti al pubblico e contenenti musei, mostre, biblioteche, archivi. Inoltre, sono in fase di elaborazione le future RTV sui locali di pubblico spettacolo, le strutture sanitarie, gli edifici civili, gli asili nido e le stazioni ferroviarie.

Figura 17. Tabella aggiornata delle attività nel campo di applicazione del Codice

Il nuovo Decreto correttivo e l’eliminazione del doppio binario

La bozza di decreto correttivo approvata dal CCTS lo scorso 21 febbraio amplia ulteriormente il campo di applicazione del Codice poiché, di fatto, sancisce l’obbligatorietà della RTO per le cosiddette “attività non normate”, ovvero quelle prive di specifica RTV. Di conseguenza, per tali attività, non si applicheranno più i criteri generali di prevenzione incendi ma l’unico riferimento sarà il Codice. Con riferimento alla tabella in figura 17, diventerà obbligatorio il Codice per le attività evidenziate nelle caselle in colore verde chiaro e quelle in colore azzurro, quindi quelle senza RTV. Molto interessante l’ampliamento del campo di applicazione all’attività 73, molto diffusa in ambito terziario o industriale, al fine di superare finalmente il problema che obbligava a predisporre un progetto con il Codice per le singole attività soggette ed uno con le regole tradizionali per l’attività 73 (una dicotomia assurda ma tuttora esistente). Per quanto riguarda le attività già dotate di RTV (in colore verde scuro) e quelle che lo saranno prossimamente (in colore giallo), il Codice continuerà ad essere alternativo alle regole precedenti. Per quanto riguarda le attività esistenti, il Codice si applicherà in caso di modifiche, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dalle modifiche siano compatibili con gli interventi da realizzare. In caso contrario si potranno ancora applicare le regole tradizionali oppure il Codice all’intera attività (sia per la parte modificata che per la parte restante). Inoltre, si specifica che il Codice può essere utilizzato come utile riferimento anche per le attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi, ovvero sia quelle al di sotto delle soglie dell’Allegato I del DPR n. 151/2011 (per esempio gli uffici con meno di 300 persone) ma anche quelle non ricadenti in nessuna fattispecie del DPR citato. Esempi di attività prive di RTV per le quali diventerà obbligatoria l’applicazione del Codice.
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