Antincendio

D.M. 14 febbraio 2020 e il nuovo Codice Prevenzione Incendi: aggiornate tutte le RTV

Cosa cambia per la progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi? Il recente D.M. 14 febbraio 2020 entrerà in vigore il 5 aprile, ecco la guida che serve ai progettisti
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D.M. 14 febbraio 2020 e il nuovo Codice Prevenzione Incendi: aggiornate tutte le RTV
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 6 marzo 2020 è stato pubblicato il D.M. 14 febbraio 2020, con titolo “Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.”. Si tratta dell’ultimo aggiornamento normativo riferito alla rivoluzione del Codice di prevenzione incendi, iniziata con il D.M. 3 agosto 2015. Vediamo brevemente di cosa si tratta.

Testo e scopo del D.M. 14 febbraio 2020

Il testo del nuovo DM fa seguito a tutte quelle norme ancora in vigore nel campo della prevenzione incendi, come il D.Lgs. 8/3/2006, il DPR 1/8/2011, il DM 9/5/2007, il DM 7/8/2012, il DM 3/8/2015, il DM 12/4/2019, il DM 18/10/2019, oltre a quelle che verranno sostituite dallo stesso DM 14/2/2020, ovvero il DM 8/6/2016, il DM 9/8/2016, il DM 21/2/2017, il DM 7/8/2017, il DM 23/11/2018. Lo scopo del DM 14/2/2020 è quello di aggiornare le cinque RTV finora pubblicate per un allineamento perfetto con le modifiche introdotte dal DM 18/10/2019. Pertanto i “capitoli V” contenuti nell’Allegato A al DM 14/2/2020 sostituiscono integralmente i corrispondenti capitoli dell’Allegato al DM 3/8/2015:
  • 4 Uffici (allegato all’ex DM 8/6/2016);
  • 5 Attività ricettive turistico-alberghiere (allegato all’ex DM 9/8/2016);
  • 6 Autorimesse (allegato all’ex DM 21/2/2017);
  • 7 Attività scolastiche (allegato all’ex DM 7/8/2017);
  • 8 Attività commerciali (allegato all’ex DM 23/11/2018).
Per le attività relative ad uffici, attività ricettive turistico-alberghiere, autorimesse, attività scolastiche e commerciali che, alla data di entrata in vigore del DM 14/2/2020 sono già state progettate sulla base delle regole tecniche verticali introdotte con i precedenti decreti sopra elencati, ovvero alle stesse già conformi, il DM 14/2/2020 non comporta adeguamenti.

Le cinque RTV sono tuttora di applicazione facoltativa

Ricordiamo che le cinque RTV sono tuttora di applicazione facoltativa, ovvero in alternativa alle corrispondenti RTV tradizionali, non ancora abrogate (per esempio il DM 1/2/86, il DM 22/2/2006….). Caso diverso per le cosiddette (in precedenza) “attività non normate”, per le quali il DM 12/4/2019 ha reso obbligatoria, a partire dal 20/10/2019, l’applicazione della RTO allegata al DM 3/8/2015, poi subito sostituita dalla RTO 2019, allegata al DM 18/10/2019, entrata in vigore il 1/11/2019. Il susseguirsi delle disposizioni normative sembra creare confusione, ma al contrario, crea una notevole semplificazione, ora che può essere vista nel suo insieme, ora che “questa parte del cammino è conclusa”!

Come cambiano quindi i riferimenti normativi della prevenzione incendi, nel caso in cui il progettista decida di seguire il Codice (con annesse RTV) anziché le normative standard?

Cronistoria ed esempi utili per i progettisti: dal DM 3/8/2015 al D.M. 14/2/2020

  1. Il 20/8/2015 (G.U. Serie Generale n. 192, Supplemento ordinario) veniva pubblicato il DM 3/8/2015, che introduceva, nell’Allegato A, la nuova RTO, inizialmente di applicazione volontaria, in alternativa ai criteri generali e norme tradizionali. Non si applicava a nessuna delle cosiddette “Attività normate” (uffici, autorimesse, pubblico spettacolo, ospedali, centrali termiche…). Veniva finalmente (anzi, ulteriormente) sdoganata la Fire Safety Engineering.
Un utile riferimento sul tema è il volume disponibile nel box qui sotto: Vedere per esempio l’articolo sulla messa a norma di un capannone in acciaio; ma anche l’articolo sulla progettazione fse applicata ad attività non normate;
  1. Il 23-6-2016 (G.U. Serie Generale n. 145) veniva pubblicato il DM 8/6/2016, che introduceva la nuova RTV per gli Uffici (prima estensione del campo di applicazione del Codice, inteso come RTO 2015 + RTV.4), in alternativa alle norme tradizionali.
Ci si può riferire all’articolo sul caso Lavazza a Torino, progettato con la Fse;
  1. Il 23/8/2016 (G.U. Serie Generale n. 196) veniva pubblicato il DM 9/8/2016, che introduceva la nuova RTV per le Attività ricettive turistico-alberghiere (seconda estensione del campo di applicazione del Codice, inteso come RTO 2015 + RTV.5), in alternativa alle norme tradizionali.
Utile esempio può essere l’articolo sulla progettazione antincendio applicata a un albergo di lusso;
  1. Il 3/3/2017 (G.U. Serie Generale n. 52) veniva pubblicato il DM 21/7/2017, che introduceva la nuova RTV per le Autorimesse (terza estensione del campo di applicazione del Codice, inteso come RTO 2015 + RTV.6), in alternativa alle norme tradizionali.
Consulta ad esempio l’articolo realtivo alla regola tecnica di prevenzione incendi per autorimesse
  1. Il 24/8/2017 (G.U. Serie Generale n. 197) veniva pubblicato il DM 7/8/2017, che introduceva la nuova RTV per le Attività scolastiche (quarta estensione del campo di applicazione del Codice, inteso come RTO 2015 + RTV.7), in alternativa alle norme tradizionali.
Ci si può riferire all’articolo sulla regola tecnica per la sicurezza antincendio nelle scuole;
  1. Il 3/12/2018 (G.U. Serie Generale n. 281) veniva pubblicato il DM 23/11/2018, che introduceva la nuova RTV per le Attività commerciali (quinta, e finora ultima, estensione del campo di applicazione del Codice, inteso come RTO 2015 + RTV.8), in alternativa alle norme tradizionali.
Vedere per esempio l’articolo relativo alla nuova rtv per attività commerciali; Ma anche l’articolo sulla nuova RTV 8 a integrazione del Codice Prevenzione Incendi;
  1. Il 23/4/2019 (G.U. Serie Generale n. 95) veniva pubblicato il DM 12/4/2019, che ha reso obbligatoria l’applicazione della RTO 2015 per molte “attività non normate” a partire dal 20/10/2019 ed ha ampliato il campo di applicazione del Codice. Tale decreto ha modificato alcune parti del testo del DM 3/8/2015 ma non l’Allegato tecnico (cioè non ha modificato la RTO 2015).
Leggi a questo proposito l’articolo sulla FSE per attività non normate;
  1. Il 31/10/2019 (G.U. Serie Generale n. 256) veniva pubblicato il DM 18/10/2019, entrato in vigore il 1/11/2019, che ha integralmente sostituito l’Allegato tecnico al DM 3/8/2015 per le “attività non normate” (ovvero ha introdotto la RTO 2019). Bisogna quindi leggere tale decreto in correlazione con il DM 3/8/2015 come modificato dal DM 12/4/2019.
Sul tema leggi anche l’articolo relativo alla obbligatorietà della RTO; Ma anche l’articolo sulla pubblicazione del nuovo CPI in GU.
  1. Il 6/3/2020 (G.U. Serie Generale n. 57) è stato infine pubblicato il DM 14/2/2020, entrerà in vigore il 5/4/2020, che ha integralmente sostituito le cinque RTV finora pubblicate. In questo modo si completa il rinnovamento introdotto dal DM 12/4/2019 (aggiornamento del DM 3/8/2015) e dal DM 18/10/2019 (nuova RTO).

Nuovo panorama normativo completo

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito una tabella riepilogativa dell’attuale panorama normativo. tabella novità dm 14 febbraio 2020 Quindi dal 5 aprile 2020 il panorama normativo sarà costituito da: dm 14 febbraio 2020 tabella normativa antincendio

Quali modifiche comporta il D.M. 14 febbraio 2020 nelle RTV?

In realtà le nuove RTV non riportano alcuna variazione sostanziale, che abbia particolari ricadute sulla progettazione antincendio! Una modifica che ritroviamo in tutte le nuove RTV è il diverso titolo del paragrafo 3, ovvero si passa da “Profili di rischio” (una dizione che da sola non dice molto) alla più completa dizione “Valutazione del rischio di incendio”, a conferma dell’importanza di questa fase, propedeutica alla progettazione antincendio. Inoltre, il riferimento alle RTV 1 e 3 viene esteso a tutte le RTV pubblicate, ove pertinenti. Non vi sono modifiche alle prestazioni richieste, i livelli di prestazione delle varie strategie, le varie prescrizioni e note, se non per qualche termine per un perfetto allineamento con la RTO 2019. Si elimina il paragrafo sui vani ascensore e si introduce (in quasi tutte le nuove RTV) un nuovo paragrafo sulla Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, in conformità con quanto previsto nel capitolo S.10 della nuova RTO 2019, relativamente alle nuove tipologie di gas refrigeranti, che ora possono non essere incombustibili seppur maggiormente performanti in termini ecologici.

Mini recap delle modifiche alle RTV del D.M. 14 febbraio 2020

RTV Uffici: corretto un piccolo refuso nella Tabella V.4-4. RTV Attività ricettive turistico-alberghiere: nessuna sostanziale modifica. RTV Autorimesse: non sono ancora state introdotte le modifiche in corso di valutazione da parte del CCTS. RTV Attività scolastiche: nessuna sostanziale modifica. RTV Attività commerciali: nessuna sostanziale modifica.  
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