Antincendio
D.M. 14 febbraio 2020 e il nuovo Codice Prevenzione Incendi: aggiornate tutte le RTV
Cosa cambia per la progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi? Il recente D.M. 14 febbraio 2020 entrerà in vigore il 5 aprile, ecco la guida che serve ai progettisti
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 6 marzo 2020 è stato pubblicato il D.M. 14 febbraio 2020, con titolo “Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.”.
Si tratta dell’ultimo aggiornamento normativo riferito alla rivoluzione del Codice di prevenzione incendi, iniziata con il D.M. 3 agosto 2015.
Vediamo brevemente di cosa si tratta.
Quindi dal 5 aprile 2020 il panorama normativo sarà costituito da:
Testo e scopo del D.M. 14 febbraio 2020
Il testo del nuovo DM fa seguito a tutte quelle norme ancora in vigore nel campo della prevenzione incendi, come il D.Lgs. 8/3/2006, il DPR 1/8/2011, il DM 9/5/2007, il DM 7/8/2012, il DM 3/8/2015, il DM 12/4/2019, il DM 18/10/2019, oltre a quelle che verranno sostituite dallo stesso DM 14/2/2020, ovvero il DM 8/6/2016, il DM 9/8/2016, il DM 21/2/2017, il DM 7/8/2017, il DM 23/11/2018. Lo scopo del DM 14/2/2020 è quello di aggiornare le cinque RTV finora pubblicate per un allineamento perfetto con le modifiche introdotte dal DM 18/10/2019. Pertanto i “capitoli V” contenuti nell’Allegato A al DM 14/2/2020 sostituiscono integralmente i corrispondenti capitoli dell’Allegato al DM 3/8/2015:- 4 Uffici (allegato all’ex DM 8/6/2016);
- 5 Attività ricettive turistico-alberghiere (allegato all’ex DM 9/8/2016);
- 6 Autorimesse (allegato all’ex DM 21/2/2017);
- 7 Attività scolastiche (allegato all’ex DM 7/8/2017);
- 8 Attività commerciali (allegato all’ex DM 23/11/2018).
Le cinque RTV sono tuttora di applicazione facoltativa
Ricordiamo che le cinque RTV sono tuttora di applicazione facoltativa, ovvero in alternativa alle corrispondenti RTV tradizionali, non ancora abrogate (per esempio il DM 1/2/86, il DM 22/2/2006….). Caso diverso per le cosiddette (in precedenza) “attività non normate”, per le quali il DM 12/4/2019 ha reso obbligatoria, a partire dal 20/10/2019, l’applicazione della RTO allegata al DM 3/8/2015, poi subito sostituita dalla RTO 2019, allegata al DM 18/10/2019, entrata in vigore il 1/11/2019. Il susseguirsi delle disposizioni normative sembra creare confusione, ma al contrario, crea una notevole semplificazione, ora che può essere vista nel suo insieme, ora che “questa parte del cammino è conclusa”!Come cambiano quindi i riferimenti normativi della prevenzione incendi, nel caso in cui il progettista decida di seguire il Codice (con annesse RTV) anziché le normative standard?
Cronistoria ed esempi utili per i progettisti: dal DM 3/8/2015 al D.M. 14/2/2020
- Il 20/8/2015 (G.U. Serie Generale n. 192, Supplemento ordinario) veniva pubblicato il DM 3/8/2015, che introduceva, nell’Allegato A, la nuova RTO, inizialmente di applicazione volontaria, in alternativa ai criteri generali e norme tradizionali. Non si applicava a nessuna delle cosiddette “Attività normate” (uffici, autorimesse, pubblico spettacolo, ospedali, centrali termiche…). Veniva finalmente (anzi, ulteriormente) sdoganata la Fire Safety Engineering.
- Il 23-6-2016 (G.U. Serie Generale n. 145) veniva pubblicato il DM 8/6/2016, che introduceva la nuova RTV per gli Uffici (prima estensione del campo di applicazione del Codice, inteso come RTO 2015 + RTV.4), in alternativa alle norme tradizionali.
- Il 23/8/2016 (G.U. Serie Generale n. 196) veniva pubblicato il DM 9/8/2016, che introduceva la nuova RTV per le Attività ricettive turistico-alberghiere (seconda estensione del campo di applicazione del Codice, inteso come RTO 2015 + RTV.5), in alternativa alle norme tradizionali.
- Il 3/3/2017 (G.U. Serie Generale n. 52) veniva pubblicato il DM 21/7/2017, che introduceva la nuova RTV per le Autorimesse (terza estensione del campo di applicazione del Codice, inteso come RTO 2015 + RTV.6), in alternativa alle norme tradizionali.
- Il 24/8/2017 (G.U. Serie Generale n. 197) veniva pubblicato il DM 7/8/2017, che introduceva la nuova RTV per le Attività scolastiche (quarta estensione del campo di applicazione del Codice, inteso come RTO 2015 + RTV.7), in alternativa alle norme tradizionali.
- Il 3/12/2018 (G.U. Serie Generale n. 281) veniva pubblicato il DM 23/11/2018, che introduceva la nuova RTV per le Attività commerciali (quinta, e finora ultima, estensione del campo di applicazione del Codice, inteso come RTO 2015 + RTV.8), in alternativa alle norme tradizionali.
- Il 23/4/2019 (G.U. Serie Generale n. 95) veniva pubblicato il DM 12/4/2019, che ha reso obbligatoria l’applicazione della RTO 2015 per molte “attività non normate” a partire dal 20/10/2019 ed ha ampliato il campo di applicazione del Codice. Tale decreto ha modificato alcune parti del testo del DM 3/8/2015 ma non l’Allegato tecnico (cioè non ha modificato la RTO 2015).
- Il 31/10/2019 (G.U. Serie Generale n. 256) veniva pubblicato il DM 18/10/2019, entrato in vigore il 1/11/2019, che ha integralmente sostituito l’Allegato tecnico al DM 3/8/2015 per le “attività non normate” (ovvero ha introdotto la RTO 2019). Bisogna quindi leggere tale decreto in correlazione con il DM 3/8/2015 come modificato dal DM 12/4/2019.
- Il 6/3/2020 (G.U. Serie Generale n. 57) è stato infine pubblicato il DM 14/2/2020, entrerà in vigore il 5/4/2020, che ha integralmente sostituito le cinque RTV finora pubblicate. In questo modo si completa il rinnovamento introdotto dal DM 12/4/2019 (aggiornamento del DM 3/8/2015) e dal DM 18/10/2019 (nuova RTO).
Nuovo panorama normativo completo
Per maggiore chiarezza si riporta di seguito una tabella riepilogativa dell’attuale panorama normativo.
Quindi dal 5 aprile 2020 il panorama normativo sarà costituito da:

