Antincendio

Antincendio in strutture sanitarie, RSA e ambulatori: analisi ragionata della nuova RTV.11

Le nuove regole antincendio da applicare a far data dal 9 maggio prossimo
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Antincendio in strutture sanitarie, RSA e ambulatori: analisi ragionata della nuova RTV.11

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 aprile 2021 è stato pubblicato il D.M. Interno (di concerto con il Ministero della Salute) 29 marzo 2021, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie”.

In allegato all’articolato del decreto troviamo la nuova Regola Tecnica Verticale, che costituisce il nuovo Capitolo V.11 del cosiddetto Codice di prevenzione incendi, inteso come integrazione delle regole generali (RTO, ovvero Regola Tecnica Orizzontale ed RTV 1, 2 e 3) e di quelle specifiche per alcune tipologie di attività.

Ad oggi quindi, in virtù del D.M. 12/4/2019, il Codice è applicabile a molte delle attività precedente note come “non normate”, ed inoltre a:

  • Attività di ufficio con oltre 300 occupanti (RTV.4 allegata al D.M. 14/02/2020 e correzioni come da Allegato 2 al D.M. 14/02/2020);
  • Attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto (RTV.5 allegata al D.M. 14/02/2020 e correzioni come da Allegato 2 al D.M. 14/02/2020);
  • Attività di autorimessa con superficie superiore a 300 m2 (RTV.6 allegata al D.M. 15/05/2020);
  • Attività scolastiche di ogni ordine, grado e tipo, collegi ed accademie con affollamento superiore a 25 occupanti (RTV.7 allegata al D.M. 14/02/2020 e correzioni come da Allegato 2 al D.M. 14/02/2020);
  • Attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 m2 (RTV.8 allegata al D.M. 14/02/2020);
  • Asili nido con numero di occupanti superiore a 30 (RTV.9 allegata al D.M. 6/04/2020);
  • Edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (RTV.10 allegata al D.M. 10/07/2020);
  • Strutture sanitarie, come meglio specificato di seguito (RTV.11 allegata al D.M. 29/03/2021 di cui trattiamo in questo articolo).

Le attività che si possono/devono progettare con il Codice di prevenzione incendi sono 48

In totale sono oggi 47 le attività elencate nell’Allegato 1 al D.P.R. n. 151 del 1/08/2011 (attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) che si possono/devono progettare con il Codice di prevenzione incendi, inteso come RTO e specifica RTV. A queste 47 si aggiunge la 48esima, costituita dall’attività con codice 68.

Il Codice risulta attualmente di applicazione facoltativa per le attività dotate di nuova RTV, pari a 6 (ad eccezione delle autorimesse); per le altre attività precedentemente non normate e per le autorimesse, il Codice è ormai l’unica regola tecnica antincendio cogente, in sostituzione, laddove esistenti, delle regole tecniche precedenti.

Le nuove regole tecniche si possono applicare alle attività nuove ed a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della RTV.11.

Antincendio in strutture sanitarie: quali rientrano nella nuova RTV.11?

Le fattispecie che rientrano nella nuova RTV.11, in vigore dal 9/05/2021 (attualmente solo di applicazione facoltativa in alternativa alle regole tradizionali non ancora abrogate), non sono rappresentate solo dagli ospedali ma anche da:

  1. le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto P > 25;
  2. le residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto P > 25;
  3. le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.

La prima nota della RTV.11 specifica che per superficie complessiva si considera la superficie lorda della struttura, comprensiva di servizi e depositi funzionali alla struttura sanitaria medesima.

“Deregulation” causata dalla pandemia e importanza dell’adeguamento antincendio in strutture sanitarie

In un periodo di parziale “deregulation” a causa della perdurante pandemia, le strutture sanitarie sono state trattate con uniformità di applicazione normativa in funzione del nuovo approccio progettuale introdotto dal Codice con il D.M. 3/08/2015, considerato che la RTV.11 è stata pubblicata anche prima delle RTV di altre attività soggette, sebbene pronte da tempo (basti pensare a quella sugli edifici civili e a quella sugli edifici tutelati aperti al pubblico e destinati ad ospitare altre attività soggette diverse da musei, archivi, biblioteche, mostre ed esposizioni).

Si intuisce quindi l’importanza dell’adeguamento antincendio di questa tipologia di attività, anche a fronte di diversi incendi o principi di incendio che sono occorsi negli ultimi decenni.

Principali novità introdotte dalla nuova RTV.11

Di seguito una breve disamina commentata delle principali novità introdotte dalla nuova RTV.11.

In analogia ad altre RTV precedentemente pubblicate, anche la RTV.11 introduce nuove definizioni, specifiche per l’attività 68, ovvero l’Apparecchiatura ad alta energia di tipo ionizzante e l’Apparecchiatura ad elevata tecnologia.

La prima distinzione riguarda la tipologia delle strutture sanitarie, per cui sono introdotte le seguenti classificazioni:

SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;

SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;

SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Le RSA possono essere classificate SA o SB a seconda della prestazione erogata dalla attività.

Come per altre RTV, troviamo anche le classificazioni in base all’altezza antincendio (ovvero la massima quota dei piani dell’attività, come da definizione nel Capitolo G.1) ed al numero di eventuali posti letto (da non confondere con il numero complessivo di occupanti).

E’ presente anche un paragrafo con le indicazioni per le attività “sotto soglia” ovvero le attività SA ed SB con meno di 26 posti letto, escluse dai procedimenti del DPR 151/2011 ma ricadenti nello specifico paragrafo introdotto dalla RTV.11.

La RTV.11 introduce una speciale classificazione delle aree

Alcune misure antincendio dipendono anche dalla classificazione specifica di alcune aree, per cui la RTV.11 introduce una speciale classificazione delle aree, come quelle destinate al ricovero dei pazienti, le unità speciali, gli ambulatori, i servizi pertinenti, le aree a rischio specifico, i locali con quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio. Una classificazione molto dettagliata è quella relativa ai depositi, che comprende anche le aree esterne destinate anche solo temporaneamente allo stoccaggio. Questa particolarità è funzionale alle valutazioni del rischio incendio che il professionista è tenuto ad effettuare, fase propedeutica essenziale per la progettazione secondo il Codice, sebbene per le attività dotate di RTV tale fase si possa limitare agli aspetti peculiari dell’attività in progetto, come riportato al punto G.2.6.1 comma 3 della RTO. Un’altra particolarità della VRI per le strutture sanitarie è che bisogna sempre considerare, oltre ai classici obiettivi della prevenzione incendi, anche la necessità di garantire la continuità delle cure salvavita, anche in caso di incendio.

Viene introdotta una specifica tabella con le indicazioni dei profili di Rvita generalmente accettati riguardanti specifiche aree del compartimento, che il progettista è tenuto a rispettare, in alternativa a specifiche valutazioni che vanno altrimenti adeguatamente illustrate in progetto.

Un criterio generale per tutte le attività dotate di RTV è che vanno applicate non solo le regole specifiche, complementari o sostitutive, della specifica RTV, ma anche l’intera RTO, intesa come integrazione delle sezioni G, S, M, V1-V3, laddove applicabili.

La sezione G, in particolare il Capitolo G.1, contiene le definizioni della sicurezza antincendio, molte delle quali sono ricavate dalla UNI CEI EN ISO 13943, e la corretta terminologia da utilizzare nella progettazione antincendio. Tutte le definizioni ed i termini introdotti dal Codice sono stati appositamente studiati al fine di garantire la massima uniformità nella progettazione.

Il Capitolo G.2 della RTO illustra il metodo della progettazione della sicurezza antincendio, che è la vera novità del Codice, in quanto si abbandona la vecchia “ragioneria antincendio” per una vera e propria progettazione tecnica multidisciplinare, sempre preceduta dalla valutazione del rischio di incendio.

La sezione S della RTO comprende le dieci misure che compongono la Strategia antincendio, diversa per ogni progetto ma basata su criteri e regole omogenee e che vanno applicate e lavorano in sinergia, per cui nella progettazione risulta spesso necessario rivalutare quanto scritto in prima battuta, secondo un metodo circolare e iterativo e non più lineare come in passato.

La sezione V comprende quei capitoli che spesso noi progettisti trascuriamo ma sono una parte imprescindibile del progetto poiché riguardano le aree a rischio specifico, quelle a rischio per formazione di atmosfere esplosive ed i vani degli ascensori, costituendo di fatto un’Appendice della RTO piuttosto che tre singole RTV.

La sezione M descrive brevemente ma con senso compiuto l’approccio prestazionale. Sebbene questo sia dovuto, almeno nella maggior parte dei casi, per la dimostrazione delle soluzioni alternative, rappresenta comunque uno strumento potente che consente anche di verificare analiticamente e quantitativamente le prestazioni delle misure progettuali, ancorché in soluzione conforme. Bisogna anche considerare che molte regole insite nelle soluzioni conformi e nei criteri di attribuzione dei livelli di prestazione derivano, oltre che da evidenze sperimentali e dalla letteratura tecnico-scientifica, proprio dalle analisi effettuate con questo tipo di approccio.

Reazione al fuoco

Per la reazione al fuoco, nella RTV.11 non sono previste regole specifiche, per cui si rimanda implicitamente a quelle del Capitolo S.1 della RTO, che non prevede mai la possibilità di applicare il livello 1 di prestazione, pertanto sono sempre richieste classi minime di reazione al fuoco per i materiali presenti nell’attività. Nel caso delle attività con profilo di Rvita di tipo D, le soluzioni conformi del Codice sono alquanto stringenti.

Resistenza al fuoco

Per la resistenza al fuoco delle opere da costruzione che comprendono anche (o solo) attività 68, considerato che non si può applicare il livello di prestazione 2 a causa del Rvita diverso da A, si deve adottare almeno il livello III, per cui è necessario calcolare, secondo il Capitolo S.2, il carico di incendio specifico di progetto qf,d . Comunque la classe R deve essere almeno quella indicata dalla RTV.11, che è pari a 30 (attività SB con h antincendio tra -10m e +32m), 60 (attività SA con h antincendio tra -10m e +32m, attività SB con h antincendio inferiore a 10m o superiore a +32m,  e piani interrati di tutte le attività fino alla quota -10m), oppure 90 (attività SA con h antincendio inferiore a 10m o superiore a +32m, piani interrati più profondi di -10m).

Antincendio in strutture sanitarie e compartimentazione

La compartimentazione è la misura S.3 del Codice ed è declinata sia come compartimentazione verso altre attività (separazioni antincendio e/o distanze di separazione) sia all’interno della stessa attività (segregazione aree a rischio specifico o con diverso Rvita e suddivisione in compartimenti di dimensioni inferiori ai limiti legati al Rvita ed alla quota del compartimento). Per questa misura la RTV.11 introduce molteplici regole aggiuntive rispetto a quelle della RTO. Tra queste si segnalano, a titolo di esempio non esaustivo, la tenuta ai fumi freddi e la compartimentazione a prova di fumo per le aree di tipo TA, la separazione antincendio di aree a rischio specifico come le aree tipo TK, TM1, TM2, TM3 e TT, e tante altre regole riguardanti il livello di protezione, la superficie massima ed il massimo valore del carico di incendio specifico qf.

Regole aggiuntive anche per quanto riguarda l’ubicazione delle varie tipologie di aree e le comunicazioni tra diversi tipi di aree e con attività pertinenti o funzionali, che dipendono dal carico di incendio specifico qf e dalle misure di protezione attiva.

La misura S.4 Esodo è già ampiamente trattata nella RTO, che rispetto alla versione precedente del Codice prevede una maggiore flessibilità per la progettazione e un dettaglio superiore, comprendendo anche diversi utili schemi grafici a supporto delle soluzioni conformi indicate. La RTV.11 specifica alcuni concetti già previsti dalla RTO, ovvero l’esodo orizzontale progressivo e le dimensioni adeguate dei percorsi di esodo e dei varchi in essi inseriti, che devono consentire la movimentazione dei pazienti su barella anche tenendo conto delle eventuali apparecchiature elettromedicali (obiettivo: continuità delle cure salvavita, come descritto in precedenza). E’ fatta salva la possibilità di applicare metodi prestazionali nell’ambito di una soluzione alternativa anche per il sistema di esodo.

Per la misura S.5 GSA, rispetto al Capitolo S.5 del Codice la RTV.11 prevede solo poche indicazioni integrative, relative alle attività con sistemi di esodo comuni, che richiedono una GSA di livello III ed il centro di gestione delle emergenze, che per le attività di tipo SC (ambulatori) è possibile ubicare in locale non distinto.

Per la misura S.6 Controllo dell’incendio si applicano i criteri di attribuzione dei livelli di prestazione indicati dalla RTO. A integrazione di questi si specificano regole aggiuntive, relative alla necessità di rete idranti/naspi per le aree di tipo SA e il sistema automatico di controllo dell’incendio in alcune aree a rischio specifico, a seconda della loro quota di piano, del carico di incendio specifico qf e della superficie, oltre che della tipologia specifica di area. Sono inoltre presenti tre tabelle per la progettazione dei sistemi di controllo dell’incendio, riguardanti le reti idranti ordinarie, quelle all’aperto e gli impianti sprinkler.

Le altre tipologie di sistemi automatici di controllo dell’incendio vanno progettati secondo le specifiche norme tecniche. Si ricorda che la norma UNI 10779 è stata recentemente aggiornata. Come indicato dalla stessa RTO, è necessario inserire nella documentazione progettuale anche le Specifiche tecniche degli impianti. Inoltre, nel caso in cui un impianto di protezione attiva sia finalizzato alla riduzione della potenza termica rilasciata dall’incendio RHR(t), esso deve possedere requisiti di disponibilità superiore (novità introdotta dalla versione 2019 del Codice, vedere punto G.1.14 comma 19 e punto M.1.8 comma 5). Pertanto occorre una dettagliata analisi delle modalità secondo le quali si garantisce tale prestazione, considerando la migliore affidabilità, la maggiore manutenibilità e supporto logistico della manutenzione (rif. paragrafo G.2.10.2 della RTO e riferimenti normativo/bibliografici connessi).

La misura S.7 Rivelazione ed allarme, oltre alle indicazioni per le soluzioni conformi della RTO, prevede alcune regole aggiuntive nella nuova RTV.11, che riporta una Tabella che permette di individuare il corretto livello di prestazione in base alla tipologia di attività (SA, SB o SC), al numero di posti letto, all’altezza antincendio. Occorre inoltre prestare attenzione alle varie note della stessa Tabella V.11-6, che per esempio specifica anche i casi nei quali è richiesto il sistema EVAC, altrimenti non riscontrabili nella sola RTO.

Per la misura S.8 Controllo di fumi e calore, i criteri di attribuzione della RTO, che rimandano alle valutazioni del rischio a carico del progettista antincendio, sono confermati ma la RTV.11 introduce indicazioni specifiche per particolari tipologie di aree, senza però aggiungere ulteriori criteri che guidino il professionista nella scelta (o meglio, determinazione) del corretto livello di prestazione della misura.

Per la misura S.9 Operatività antincendio, più dettagliata nella RTO 2019 rispetto alla precedente versione, non sono previste indicazioni aggiuntive ma semplicemente viene ribadito che il Capitolo S.4 richiede l’ascensore (montalettighe) antincendio per i compartimenti con Rvita D1 e D2.

Alcune indicazioni integrative per la misura S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, riguardanti gli obiettivi della continuità dell’alimentazione elettrica nelle aree di tipo SA, della continuità degli impianti tecnologici e di servizio per le aree di tipo TA2 (unità speciali o cure intensive), il cablaggio strutturato delle aree di tipo SA, la necessità di un centro di gestione delle emergenze (o altro luogo presidiato) dove riportare centraline o pannelli remoti per il monitoraggio dello stato di funzionamento degli impianti tecnologici per le aree TA e TB. Infine la classica indicazione sulla classificazione A1 o A2L dei gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento (novità introdotta dalla RTO 2019 e già inserita nella nuova versione delle altre RTV già pubblicate).

Il capitolo finale della RTV.11

Il capitolo finale della RTV.11 prevede indicazioni aggiuntive riguardanti in particolare le bombole di gas medicali, le bombole di gas tecnici non infiammabili, le sostanze infiammabili, le aree con rischio di esplosione.

È inoltre chiarito che le strutture sanitarie ospitate in molteplici opere da costruzione richiedono la verifica delle distanze di separazione tra i vari copri di fabbrica in conformità al Capitolo S.3 della RTO ed in questo caso si possono applicare i livelli di prestazione delle misure antincendio in base alla classificazione della singola opera da costruzione, ad eccezione della GSA, che deve essere tratta in modo unico e complessivo. Se una o più delle opere da costruzione così considerate prevedono meno di 26 posti letto, si possono quindi applicare le regole del paragrafo V.11.7. Questo paragrafo indica che è necessario comunque applicare le prescrizioni della RTO ma con alcune specifiche semplificazioni, indicate nella Tabella V.11-7, relative ai livelli di prestazione per le misure S.3 (che resta pari a III), S.5 (liv. II e con centro di gestione emergenze in locale non ad uso esclusivo, ad eccezione che il fabbricato non sia parte di un complesso con più di 25 posti letto), S.6 (liv. II, quindi solo estintori), S.7 (liv. III).

Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 aprile 2021

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