Sicurezza alimentare, il decreto sulle sanzioni è legge
                                Nuove regole sanzionatorie sulla sicurezza alimentare. Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42 (cd Decreto Cartabia) recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, è stato definitivamente convertito in legge dal Parlamento. La Legge 21 maggio n.71 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Ed è entrata in vigore lo scorso 23 maggio.
Il provvedimento era stato varato d’urgenza dal Governo recuperando in extremis la disciplina sanzionatoria erroneamente abrogata nel decreto legislativo 27/2021.
Sicurezza alimentare, modifiche all’istituto della diffida
Il Parlamento ha apportato delle modifiche al decreto-Cartabia concernenti l’istituto della diffida nel settore agroalimentare.
Nello specifico, è stato modificato il comma 3 dell’art. 1 del DL 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge. Che riporta:
“Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo.”
“Per violazioni sanabili– continua il comma- si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l’organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte”.
Nessuna diffida in caso di violazione reiterata
In pratica, viene esteso il campo di applicazione della diffida anche alle violazioni in materia di sicurezza alimentare per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Mentre si reintroduce il vincolo che consente all’Organo di controllo incaricato di applicare la diffida solo in caso di primo accertamento della violazione. In altre parole, non vi è più la possibilità di applicare la diffida nei casi di violazione reiterata.
Inoltre, il termine entro cui l’operatore economico deve adempiere alle prescrizioni contenute nel provvedimento di diffida passano da novanta giorni a trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida. Così come viene meno la possibilità di eliminare le violazioni sanabili anche tramite comunicazione al consumatore. Infine, non sarà più possibile applicare la diffida ai prodotti già posti in commercio.
                                    
