Agricoltura e agroalimentare

L’editing genetico alimentare 4.0, fra diritto di critica e potere di veto

A seguito dell’indagine e della consultazione pubblica promossa dalla Commissione Europea sull’editing genetico, si è riacceso il dibattito anche sul tema del ricorso alle tecniche di coltivazione OGM
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L’editing genetico alimentare 4.0, fra diritto di critica e potere di veto
Di OGM si discute da ormai diversi decenni. E intanto molte cose sono cambiate nello scenario alimentare mondiale. Con una connessione molto frastagliata con il tema dell’editing genetico. Il nuovo contesto e la gestione del processo OGM e NGT: Verso un nuovo modo di concepire l’ingegneria genetica a scopi alimentari? Il diritto di critica Dalla precauzione all’immobilismo (diritto di veto?) il passo è breve

Il nuovo contesto e la gestione del processo

Cambiamento climatico, guerre, aumento della popolazione mondiale e sprechi alimentari hanno rivoluzionato lo scenario mondiale (non solo) dell’alimentazione, alle prese con discussioni fra il serio e il faceto: Questa rivoluzione ha, di fatto, accelerato un processo irreversibile che necessita, se vogliamo in qualche modo gestirlo, delle scelte – ponderate, precauzionali e condivise quanto più possibile, ma in ogni caso – rapide. Diverso il discorso se decidiamo che è il processo, a dover gestire le nostre vite…

OGM e NGT: verso un nuovo modo di concepire l’ingegneria genetica a scopi alimentari?

Nel nuovo scenario mondiale hanno fatto irruzione le tecnologie NGT (New Genomic Techniques), una versione “4.0” degli OGM che, secondo uno studio della Commissione di aprile 2021  possono contribuire a rendere i sistemi agroalimentari più sostenibili, a patto che la politica si prodighi per ovviare all’insufficienza dell’attuale quadro giuridico di riferimento. L’indagine, insieme ad una consultazione che si è conclusa nel luglio 2022 , è destinata a confluire nella proposta della Commissione di un quadro giuridico per le piante ottenute con determinate tecniche genetiche, note come mutagenesi mirata e cisgenesi, che ha l’obiettivo di mantenere un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente, consentire l’innovazione nel sistema agroalimentare e contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia «Dal produttore al consumatore». Senza scendere troppo nel dettaglio, si può – in estrema sintesi – affermare che le NGT differiscono dagli OGM per il tipo di tecnica usata sul DNA delle piante: con gli NGT, infatti, si interviene in modo meno invasivo e più mirato sul genoma, correggendolo soltanto in parte, senza stravolgerlo, e senza ibridarlo con quello di altre specie, come avviene appunto negli OGM.
                                                                                         C’è OGM e OGM Se la transgenesi consiste nel trasferimento di geni da un organismo all’altro, la mutagenesi è un insieme di tecniche che consentono di modificare il genoma di una specie vivente senza inserire Dna estraneo. Mutagenesi mirata e cisgenesi consistono nella modifica dei tratti genetici dell’organismo vegetale o animale, in modo tale da renderlo più resistente alle malattie o alle intemperie atmosferiche, modificarne il valore nutrizionale e addirittura eliminare tossine e allergeni.
Con la sentenza del 25 luglio 2018, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che, poiché le tecniche e i metodi di mutagenesi modificano il materiale genetico di un organismo secondo modalità che non si realizzano naturalmente, gli organismi ottenuti con le nuove biotecnologie rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva sugli ogm e sono soggetti agli obblighi previsti da quest’ultima poiché potrebbero comportare rischi simili a quelli derivanti dalla produzione e diffusione di ogm. La Corte ha stabilito anche che la direttiva non si applica però alle tecniche di mutagenesi che sono state utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza.

Il diritto di critica

Alcune ONG hanno sottoscritto ed inviato una lettera congiunta alla Commissione Europea, indirizzata alla commissaria Ue alla Salute e alla sicurezza alimentare Stella Kyriakides perché “preoccupate dell’impostazione data al processo di indagine”: “sarebbe tendenzioso e di parte” e favorirebbe “un’apertura sui nuovi OGM”.
Nella lettera si sostiene che la consultazione pubblica del luglio 2022 sarebbe caratterizzata da “un forte pregiudizio per quanto riguarda il tono, il contenuto, le domande e le opzioni di risposta, che insieme sembrano formulate per indebolire l’attuale regolamento sugli OGM”.
                                                                             Le principali criticità rilevate dai firmatari
  • The targeted consultation was based on opinions and speculation, with no robust data;
  • The questions and answer options were unclear;
  • Framing of questions was biased;
  • Claims and assumptions of benefits for NGT plants are unverifiable;
  • Participant selection was characterised by lack of transparency;
  • Consultants have a conflict of interest;
  • The Commission failed to disclose policy options, meaning that the results of the public consultation cannot be meaningfully analysed;
  • The Commission and the consultation failed to recognise that any sustainability assessment of new GMOs must be transparent and performed separately from the risk assessment.
In definitiva, la consultazione sarebbe inadeguata per una seria valutazione della regolamentazione delle NGT, per la quale occorre una nuova consultazione pubblica, che:
  • deve essere più partecipata, dove non vengano valutati soltanto i benefici potenziali delle nuove tecnologie, ma anche gli impatti potenziali di tipo sistemico sulla salute umana e dell’ambiente, nonché sui processi di produzione;
  • dovrebbe identificare le lacune nei dati e nelle conoscenze, che devono essere colmate prima che il quadro normativo venga cambiato;
  • necessita l’intervento di autorità indipendenti e l’utilizzo di tecniche d’indagine differenti.
In attesa di tutto ciò, e di una serena, pacata, partecipata valutazione, si ribadisce la necessità di mantenere (ad libitum), anche per le nuove tecniche genomiche, lo stesso regolamento che vige per i vecchi OGM, perché le NGT non sono che OGM, e come tali devono essere regolamentati… Lo dice il principio di precauzione.

Dalla precauzione all’immobilismo (diritto di veto?) il passo è breve

Bene. Bravi. Bis Il principio di precauzione, sancito dall’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’UE è sacrosanto. Ma non è un dogma, ma un approccio alla gestione del rischio, che deve essere contestualizzato, anche nella ricerca di un equilibrio fra nuove aspettative e nuove esigenze (che se la politica fosse stata più attenta avrebbe potuto prevenire). Detto in altri termini, non può costituire il paravento dietro il quale continuare a nascondersi, e rinviare decisioni che, quando arriverà il momento, saranno nuovamente da rinviare, senza soluzione di continuità. Perché nel frattempo – ma vai a controllare tutto e tutti… – continueremo a fare produzioni tradizionali (poco efficienti, rispetto alla popolazione che si intende sfamare), continuando a sprecare cibo e a solleticare aspetti sempre più filosofici (o filosofeggianti, fate vobis), in assenza di una moderna regolamentazione operativa, basata su un principio di precauzione olistico, e non parziale (e, proprio per questo, ingiusto), come quello sbandierato finora, in nome di un perfezionismo di facciata. Quello con la pancia piena, che non immagina neanche che c’è chi ha veramente bisogno della tecnologia e della scienza, per poter anche solo immaginare un futuro. Il «meglio» (decontestualizzato) è nemico del bene (comune).
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