Agricoltura e agroalimentare

Il decreto legge Agricoltura a rischio di illegittimità costituzionale

Sollevata la questione con riferimento al divieto di installazione di impianti FER in aree classificate come agricole
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Il decreto legge Agricoltura a rischio di illegittimità costituzionale

Potrebbe essere costituzionalmente illegittima la preclusione nei terreni classificati agricoli per qualsiasi intervento di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra che non consista nel mero rifacimento/modifica/ricostruzione, secondo quanto previsto dal d.l. n. 63/2024, anche noto come decreto legge Agricoltura, convertito con legge n. 101/2024. È quanto stabilito dal TAR Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 9157 del 13 maggio 2025.

Il fatto

Veniva impugnato il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” da parte di una società attiva nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare da fonte solare. Il D.M. 21 giugno 2024 veniva adottato al fine di stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Secondo la società ricorrente il decreto avrebbe introdotto criteri asseritamente illegittimi con riferimento al divieto di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree classificate come agricole. Unitamente al D.M. la società censurava altresì le disposizioni del d.l. n. 63/2024, convertito con legge n. 101/2024, con cui si è introdotto il comma 1bis all’art. 20 d.lgs. n. 199/2021, intervenendo sulle “aree idonee” e limitando la possibilità di installare impianti fotovoltaici a terra in area agricola (sia ex novo sia mediante ampliamento di quelli esistenti).

Il TAR Lazio, con la sentenza in commento, dopo un’attenta ricostruzione della cornice normativa di riferimento, ha ritenuto in parte inammissibili le censure rivolte al D.M. 21 giugno 2024 per carenza dei presupposti processuali e, in parte, con riferimento all’attuazione delle disposizioni del d.l. n. 63/2024 contenute nel decreto citato, ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale.

Il decreto legge Agricoltura, le modifiche al d.lgs. n. 199/2021 e il DM 21 giugno 2024

Come noto, il d.l. n. 63/2024 è intervenuto modificando l’art. 20 d.lgs. n. 199/2021, vietando l’installazione di impianti fotovoltaici in zone agricole. Su tale cornice normativa intervengono le Regioni, così come previsto dal DM 21 giugno 2024. Il decreto impugnato replica, in particolare, il divieto sancito dalla norma primaria (d.l. n. 63/2024), demandando alla legge regionale la sua pedissequa trasposizione, così determinando ex se l’impossibilità di realizzare il progetto di parte ricorrente (e, così, rendendo ammissibile l’azione proposta, diversamente dagli altri profili neppure scrutinati nel merito).

La sentenza in commento, nel valutare la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale, ha chiarito, in via preliminare, che il divieto di installazione di nuovi impianti non si applica agli impianti agrivoltaici di tipo avanzato. Gli altri impianti, ivi inclusi quelli agrivoltaici di tipo tradizionale, però, rientrano sic et simpliciter nel divieto.

Come si diceva, dunque, il decreto ministeriale, impugnabile perché unico atto amministrativo, recepisce direttamente la norma. Recependo la norma primaria, il TAR non poteva disporre alcun annullamento dell’atto amministrativo, essendo, appunto, conforme alla legge. L’unica possibilità di contestare la validità del decreto era sollevare questione di legittimità costituzionale in parte qua del d.l. n. 63/2024.

I possibili profili di illegittimità costituzionale

Il TAR Lazio riconosce alcuni profili di dubbia costituzionalità delle norme impugnate. In primis, il divieto parrebbe in contrasto con il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, così come previsto dalla disciplina europea (ad esempio, art. 3, par. 5, TUE; art. 6, par. 1, TUE; art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; artt. 11, 191, 192, 194). In tal senso, infatti, è chiaro che protezione dell’ambiente e promozione delle c.d. energie rinnovabili costituiscano politiche interdipendenti e connesse in quanto l’uso di fonti di energia rinnovabili per la produzione di elettricità è utile alla tutela dell’ambiente nella misura in cui contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che compaiono tra le principali cause dei cambiamenti climatici che l’Unione europea e i suoi Stati membri si sono impegnati a contrastare.

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