Secondo quanto affermato dal TAR Toscana con la sentenza 20 maggio 2022 n. 702 è connaturata ai provvedimenti autorizzativi in materia ambientale una durata limitata nel tempo dei relativi effetti e, comunque, la rivedibilità delle decisioni in considerazione della natura intrinsecamente dinamica dei fattori che condizionano gli equilibri ambientali e della mutevolezza nel tempo delle condizioni di contesto che devono essere considerate in occasione delle valutazioni rimesse alle amministrazioni coinvolte nelle relative procedure
Massima
Un provvedimento di VIA, anche e soprattutto se è trascorso molto tempo dalla sua adozione, deve ontologicamente avere un’efficacia temporale limitata e non può essere ritenuto avere efficacia sine die, indipendentemente dal fatto che l’efficacia temporale non risulti individuata nel provvedimento.
Risulta, infatti, connaturata ai provvedimenti autorizzativi in materia ambientale una durata degli effetti limitata nel tempo, in considerazione della natura intrinsecamente dinamica dei fattori che condizionano gli equilibri ambientali e della mutevolezza nel tempo delle condizioni di contesto che devono essere considerate in occasione delle valutazioni rimesse alle amministrazioni coinvolte nelle relative procedure.
Sintesi
Con la sentenza del 20 maggio 2022, n. 702 il TAR Toscana analizza la disciplina della VIA a livello regionale e nazionale rilevando, come, in base al combinato disposto delle due normative (art. 18, L.R. n. 79/1998 e art. 25, D.Lgs. n. 152/2006) una Valutazione di Impatto Ambientale valida ed efficace deve coprire e accompagnare tutta la realizzazione del progetto, intendendosi con esso ogni modifica alla realtà fisica di un sito.
Inoltre, rammenta il Collegio, che è connaturata ai provvedimenti autorizzativi in materia ambientale una durata limitata nel tempo dei relativi effetti e, comunque, la rivedibilità delle decisioni in considerazione della natura intrinsecamente dinamica dei fattori che condizionano gli equilibri ambientali e della mutevolezza nel tempo delle condizioni di contesto che devono essere considerate in occasione delle valutazioni rimesse alle amministrazioni coinvolte nelle relative procedure.
Fatto
La società Programma Ambiente Apuane S.p.A., gestrice di discarica per rifiuti speciali non pericolosi e materiali contenenti amianto in matrice compatta, aveva ottenuto le AIA per “discarica per rifiuti speciali non pericolosi” con determinazione dirigenziale provinciale negli anni 2007 e 2008, entrambe aggiornate nel 2009.
In data 9 agosto 2008, la società aveva richiesto l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale sul “Progetto di completamento Discarica per rifiuti speciali non pericolosi (…)”, progetto rientrante tra quelli da sottoporre a VIA alla luce del contenuto dell’Allegato III, lett. p), Parte II, D.Lgs. n. 152/2006.
Con determina dirigenziale del 23 febbraio 2011, n. 656 la Provincia di Massa Carrara rilasciava la valutazione positiva di impatto ambientale (VIA) sul progetto di completamento della discarica di rifiuti speciali non pericolosi sopra richiamato, con validità espressamente prevista di anni 5.
In esito all’ottenimento di VIA nel 2011, la società otteneva poi il rilascio delle successive AIA di cui alle determinazioni del 26 marzo 2012, n. 1441 della Provincia di Lucca e del 26 marzo 2012, n. 880 della Provincia di Massa Carrara, aventi durata sino al 2 luglio 2022, per la Provincia di Lucca, e al 18 settembre 2022, per la Provincia di Massa Carrara.
In prossimità della scadenza delle AIA, la società aveva presentato, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006, domanda di riesame con valenza di rinnovo, delle AIA rilasciate per l’esercizio delle fasi 2 e 3 della discarica.
La Regione Toscana, tuttavia, rigettava la richiesta, considerato che la VIA del 2011 aveva validità di 5 anni, che non era stata prorogata e che quindi “il procedimento di VIA deve essere reiterato con riferimento agli interventi non ancora realizzati ez all’attuale contesto ambientale, programmatico e normativo”.
Ricorso
La società proponeva ricorso avverso i provvedimenti della Regione Toscana evidenziando, in particolar modo, che la VIA del 2011 non sarebbe scaduta con il decorso del quinquennio, dovendosi considerare, quindi, ancora pienamente valida ed efficace (tale quindi da sorreggere le nuove AIA), perché nel termine quinquennale previsto si è in effetti provveduto alla realizzazione del progetto, che non consiste nel definitivo completamento del progetto stesso, ma piuttosto nella messa in esercizio della discarica, in esito alla realizzazione delle opere a ciò necessarie.
Sentenza e motivazioni
Il TAR Toscana sottolinea, in primo luogo, come l’art. 18, comma 7, L.R. n. 79/2018 preveda un’efficacia per la pronuncia positiva di VIA per un periodo di tempo limitato (“non inferiore in ogni caso a tre anni, da determinarsi di volta in volta, in relazione alle caratteristiche del progetto”).
Tale previsione, tuttavia, non può giustificare lo snaturamento del significato del termine e della portata decadenziale dello stesso.
Invero, in base al disposto di cui all’art. 18, L.R. n. 79/1998 e dell’art. 25, D.Lgs. n. 152/2006, una VIA valida ed efficace deve coprire e accompagnare tutta la realizzazione di un progetto, dovendosi intendere con esso, alla luce anche della normativa comunitaria e secondo l’insegnamento della Corte di Giustizia UE, ogni modifica alla realtà fisica del sito (sentenze della Corte UE 17 marzo 2011, in causa C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e altri, punto 24; 19 aprile 2012, in causa C-121/11, Pro-Braine e altri, punto 31).
Osserva, inoltre, il Collegio come sia connaturata ai provvedimenti autorizzativi in materia ambientale una durata limitata nel tempo dei relativi effetti e, comunque, la rivedibilità delle decisioni in considerazione della natura intrinsecamente dinamica dei fattori che condizionano gli equilibri ambientali e della mutevolezza nel tempo delle condizioni di contesto che devono essere considerate in occasione delle valutazioni rimesse alle amministrazioni coinvolte nelle relative procedure.
L’interpretazione secondo la quale una VIA rilasciata nel 2011, una volta realizzate nel quinquennio le prime opere funzionali alla sua messa in esercizio di un impianto, risulterebbe idonea a supportare l’intera vita della discarica e le significative opere da realizzare in seno alla fase 2 e 3 di crescita della stessa, rimanendo quindi valida sine die, risulterebbe non in sintonia con la sistematica della legislazione ambientale e in contrasto con il principio di massima precauzione in materia ambientale.
Precedenti giurisprudenziali
Il TAR Toscana, nel rappresentare le proprie motivazioni giuridiche nella pronuncia in analisi, richiama un precedente del Consiglio di Stato nel quale il Giudice amministrativo, nell’analizzare questione correlata alla durata di una VIA, aveva avuto modo di affermare che “un provvedimento VIA – in qualunque momento adottato e, a maggior ragione, se adottato in epoca remota – debba ontologicamente avere una efficacia temporale limitata e non possa essere ritenuto avere efficacia sine die, per cui (…) può presumersi che la stessa debba intendersi di cinque anni e che, in ogni caso, a distanza di molti anni, in un contesto fattuale e normativo necessariamente mutato, sia venuta meno” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 giugno 2020, n. 3937).
La giurisprudenza amministrativa appare dunque orientata nel senso di ritenere la durata (e la validità) di un provvedimento di VIA limitata nel tempo, in considerazione del principio di massima precauzione in materia ambientale, presente a livello nazionale come europeo.