È stato appena pubblicato il quarto rapporto dell’ECHA, (“Faster action on groups of harmful chemicals”, Integrated Regulatory Strategy Annual Report) nell’ambito della strategia di regolamentazione integrata, che mostra che sono stati compiuti notevoli progressi nella rapidità con cui vengono identificate le azioni normative per le sostanze preoccupanti.
Il processo previsto dal REACh prevede che i dati delle sostanze registrate, compresi quelli su utilizzi e volumi in circolazione, vengano vagliati dagli Stati membri, secondo un piano a rotazione (PACT – Public Activities Coordination Tool), per individuare le sostanze chimiche meritevoli di approfondimento e di essere avviate a un’azione di regolamentazione, che può ad esempio consistere nell’adozione di classificazione ed etichettatura armonizzate, nell’avvio a una restrizione o nell’inclusione nella candidate list delle sostanze di elevata preoccupazione (SVHC). (V. Valutazione delle esigenze normative – elenco)
Nel 2021 le valutazioni sono state completate per oltre 1.900 sostanze, il 30% in più rispetto al 2020, grazie all’applicazione del raggruppamento in base alla somiglianza strutturale – secondo i nuovi criteri dell’ECHA varati nel 2019 e che hanno già condotto a valutare in totale circa 3.800 sostanze, di cui 134 ftalati e sostanze simili agli ftalati e 148 bisfenoli.
Dai processi del 2021 è emerso che circa 300 delle 1.900 sostanze valutate richiedono ulteriori misure di gestione del rischio, mentre 800 attualmente non richiedono ulteriori azioni. Le restanti 800 attualmente necessitano di più dati, ma si prevede già che per circa 350 di queste saranno necessarie azioni di gestione del rischio.
Alcune delle 300 sostanze per cui l’iter di valutazione si è concluso recentemente, con individuate le azioni ritenute necessarie e che verranno implementate a breve, sono riportate nel seguente prospetto:
Restano ancora da valutare le esigenze normative di quasi 1.300 sostanze commercializzate in volumi oltre 100 tonnellate all’anno.
In genere, si osserva che circa il 25% delle sostanze valutate richiedono un’ulteriore gestione del rischio, mentre per circa il 75% non sono necessarie azioni normative, perché si tratta di composti a basso rischio, oppure perché il potenziale di esposizione è limitato o, ancora, sono già in atto misure di gestione del rischio. L’ECHA però sottolinea che le aziende devono aggiornare in modo proattivo le loro registrazioni con informazioni aggiornate per evitare che vengano pianificate azioni normative sulla base di dati obsoleti.
La relazione dell’ECHA evidenzia anche un forte aumento delle sostanze che necessitano di un’armonizzazione della classificazione ed etichettatura (CLH), con un numero triplicato nel 2021 rispetto al 2020. Al proposito si rammenta che nella “Strategia sui prodotti chimici per la sostenibilità” la Commissione afferma la necessità di proporre modifiche al regolamento CLP per potervi includere in modo specifico classi e sottoclassi di pericolosità a oggi non previste e inerenti in modo particolare:
- le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e quelle molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), i cui criteri di individuazione sono attualmente specificati nell’allegato XIII del REACh;
- le sostanze persistenti, mobili e tossiche (PMT) e quelle molto persistenti e molto mobili (vPvM);
- le sostanze immunotossiche e quelle neurotossiche in fase di sviluppo, attualmente coperte dagli endpoint “Tossicità specifica per organi bersaglio” e “Tossicità riproduttiva”;
- gli interferenti o perturbatori endocrini verso la salute umana e verso l’ambiente.