Con la circolare 21 luglio 2022, n. 6 il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ribadisce la linea già tracciata nel 2017 relativamente ai soggetti coinvolti nel trasporto finale dei rifiuti.
Nel dicembre 2017, a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute dagli operatori di settore, aventi a oggetto il trasporto intermodale di rifiuti, il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali aveva ritenuto di intervenire con propria circolare (4 dicembre 2017, n. 1235), al fine di chiarire se soggetti differenti da quelli che avevano avviato il trasporto dei rifiuti potevano dirsi legittimati a concluderlo.
Al riguardo, in particolare, il Comitato, “considerati gli indubbi benefici ambientali connessi al trasporto intermodale e tenuto conto della necessità di garantire controlli efficaci”, aveva affermato che l’impresa che esegue la parte terminale del trasporto su strada potesse essere impresa diversa da quella esecutrice la parte iniziale, nel rispetto, in ogni caso, delle seguenti condizioni:
a) “le imprese di autotrasporto che intervengono all’interno dello stesso trasporto intermodale devono essere iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria di iscrizione;
b) i codici EER relativi ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente presenti nelle iscrizioni delle due imprese di autotrasporto;
c) i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti di cui al DM 148/98, gestito con le modalità specificate al punto 1), lettera v), della circolare del Ministro dell’ambiente prot. n. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998”.
Considerato il continuo pervenire di quesiti circa le modalità di trasporto intermodale di rifiuti e dubbi in merito al ruolo che le varie imprese coinvolte rivestono, il Comitato è nuovamente intervenuto sul tema con la nuova circolare 21 luglio 2022, n. 6.
Il Comitato ribadisce “quanto già previsto nella circolare n. 1235 del 4 dicembre 2017. In particolare si conferma che è sempre consentito che il trasporto finale dei rifiuti su strada possa essere effettuato da impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto”.
Pertanto “al destinatario finale può essere conferito un rifiuto mediante un complesso veicolare composto da un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa, differente da quella che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da un semirimorchio con carrozzeria mobile o rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto”.
Si conferma, altresì che nel “trasporto intermodale dovranno essere rigorosamente rispettati i punti a, b, c, indicati nella circolare del Comitato Nazionale n. 1235 del 4 dicembre 2017 già richiamata”.
Circolare del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali del 21 luglio 2022, n. 6 recante “Trasporto intermodale dei rifiuti. Ulteriori chiarimenti”