E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 134 del 10 giugno la legge 17 maggio 2022, n. 60 , la cosiddetta Legge SalvaMare.
Il problema delle plastiche in mare
Approvato l’11 maggio scorso dal Senato – in quarta lettura parlamentare – il disegno di legge cosiddetto “SalvaMare” è stato adottato in ragione dell’ingente presenza di rifiuti nel sistema marino – come documentato dalla relazione trasmessa al Governo dal Parlamento nel giugno 2018 – costituiti per l’85% da materie plastiche.
La nuova legge introduce disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare, perseguendo l’obiettivo di contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi, come espressamente indicato all’art. 1 del provvedimento.
Finalità e gestione di rifiuti accidentalmente pescati
Dopo l’enunciazione delle finalità della legge e delle definizioni utilizzate da quest’ultima (art. 1), il provvedimento disciplina (art. 2) le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, che vengono equiparati a quelli delle navi e autorizzati al conferimento separato e gratuito, per il conferente, presso l’impianto portuale di raccolta, ove presente, ovvero presso strutture di raccolte, anche temporanee, allestite dai Comuni in prossimità degli ormeggi.
Il medesimo articolo, inoltre, esonera i conferenti di rifiuti accidentalmente pescati dall’onere di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’art. 212 del Codice dell’Ambiente. Per quel che concerne gli oneri di smaltimento dei rifiuti accidentalmente pescati, questi sono posti a carico dell’intera collettività nazionale, mediante specifica componente aggiuntiva della TARI o della tariffa istituita in luogo di essa.
Campagne di pulizia
L’art. 3 disciplina le campagne di pulizia, prevedendo che i rifiuti possono essere volontariamente raccolti mediante l’utilizzo di sistemi di cattura, a condizione che questi non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici e nell’ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell’autorità competente, ovvero su istanza presentata all’autorità competente dal soggetto promotore della campagna (quali gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportive e ricreative, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari, gli enti del terzo settore e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall’Autorità competente).
Promozione dell’economia circolare e gestione delle biomasse vegetali spiaggiate
Il successivo art. 4, poi, onera il Ministero della Transizione Ecologica di stabilire, nell’ambito della promozione dell’economia circolare, i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, mentre l’art. 5 detta norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, costituite da piante marine o alghe depositate naturalmente sul lido del mare e sull’arenile. In particolare, quest’ultima disposizione ne consente il mantenimento in loco, il trasporto a impianti di gestione dei rifiuti e la reimmissione nell’ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell’area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica.
La medesima, inoltre, prevede la possibilità di recuperare (previa vagliatura) gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree.
Rifiuti galleggianti nei fiumi
L’art. 6 detta misure specifiche inerenti la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi, onerando in tal senso le Autorità di bacino distrettuali, chiamate a introdurre, nei propri atti pianificatori, misure sperimentali di recupero compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. È altresì previsto l’avvio di un programma ministeriale sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.
Attività di monitoraggio e controllo dell’ambiente marino e sensibilizzazione
L’art. 7 demanda al Ministro della Transizione Ecologica l’adozione di linee guida recanti la disciplina delle attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell’ambiente marino che comportano l’immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente o da soggetti terzi che svolgono attività scientifiche di tutela, monitoraggio e controllo ambientale.
L’art. 8, invece, consente la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione sulla tutela dell’ambiente marino, fluviale e lagunare dalla presenza di rifiuti, nonché sulle modalità di raccolta e conferimento di rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti. Anche l’art. 9 introduce disposizioni di sensibilizzazione, rivolte specificamente alle scuole di ogni ordine e grado e organizzate dal Ministero dell’istruzione.
In tale ambito, poi, l’art. 10 introduce la promozione delle misure per prevenire e contrastare l’abbandono dei rifiuti in mare nell’ambito delle iniziative organizzate nella Giornata nazionale del Mare, che si celebra l’11 aprile.
Riconoscimento ambientale
L’art. 11 conferisce un riconoscimento ambientale attestante l’impegno per il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità dell’attività di pesca agli imprenditori ittici che, nell’esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati.
Impianti di desalinizzazione
L’art. 12 sottopone a preventiva valutazione di impatto ambientale tutti gli impianti di desalinizzazione, al dichiarato fine di tutelare l’ambiente marino e costiero, specificando i casi in cui sono ammissibili quelli destinati alla produzione di acqua per il consumo umano.
Ulteriori disposizioni
L’art. 14 della legge istituisce il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, presieduto dal Ministro della Transizione Ecologica, finalizzato a coordinare l’azione di contrasto dell’inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l’azione dei pescatori e monitorare l’andamento del recupero dei rifiuti conseguente all’attuazione della legge in commento.
L’art. 15 onera il Ministro della transizione ecologica di trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del provvedimento, mentre l’ultimo articolo (16) reca la clausola di invarianza finanziaria.
Articolo pubblicato il 18 maggio 20220 e aggiornato il 14 giugno 2022