Massima
Ai sensi dell’art. 97 del Codice dei contratti pubblici, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere obbligatoriamente alla verifica dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante gode di una precisa discrezionalità nel valutare, comunque, l’attendibilità della proposta tecnico-economica presentata dal concorrente. Tale giudizio deve comunque riguardare l’offerta nella sua globalità.
Sintesi
Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 30 maggio 2022, n. 4365, i giudici amministrativi si soffermano, tra le altre cose, sull’interpretazione dell’art. 97, D.Lgs. n. 50/2016 e sulla necessità di sottoporre al giudizio di anomalia un’offerta che nella voce “oneri della sicurezza” indica un importo potenzialmente non sufficiente a coprire tutti gli obblighi e gli oneri richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza aziendale.
Confermando il giudizio espresso in primo grado, e rigettando il ricorso, il Consiglio di Stato ritiene che la stazione appaltante abbia ampia discrezionalità nella scelta di sottoporre, o meno, un’offerta al giudizio di anomalia nel caso in cui non ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dall’art. 97 del Codice dei contratti pubblici.
Fatto
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici amministrativi riguarda una gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della “progettazione di dettaglio, fornitura, posa e gestione di un sistema integrato di sorveglianza tecnologicamente avanzato per il rilevamento ed il riconoscimento di persone e veicoli in aree ristrette d’interesse all’interno della zona nota come ‘Terra dei Fuochi’ – Azione 2.1. – Videosorveglianza”, per un importo complessivo a base di asta di € 4.510.000,00. L’ATI aggiudicataria indicava, a fronte di un importo elevato dell’attività richiesta, gli oneri di sicurezza pari a € 4.800,00.
Il ricorrente lamentava che si trattava di un importo irrisorio e che la stazione appaltante avrebbe dovuto necessariamente procedere alla verifica della sostenibilità dell’offerta.
Sentenza e motivazioni
Il Consiglio di Stato, rigettando il ricorso e confermando la sentenza di primo grado, richiama le coordinate interpretative dell’art. 97 del Codice tracciate dalla giurisprudenza maggioritaria.
I giudici ritengono che nel caso di specie si è nella situazione prevista dall’art. 97, comma 3, Codice dei contratti a mente del quale, qualora il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante è tenuta a valutare la congruità delle offerte “che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara” ma a condizione che “il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre”.
Atteso che in gara restavano solo due concorrenti, la verifica dell’anomalia dell’offerta non era quindi obbligatoria.
Si richiama quindi il principio secondo il quale anche nel caso in cui non v’è obbligo di verifica dell’anomalia, la stazione appaltante “può valutare la congruità dell’offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa” (è così prevista la verifica di anomalia facoltativa, cfr. sulle ragioni alla base di tale microsistema, Cons. Stato, Sez. V, 13 marzo 2020, n. 1818).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la decisione dell’amministrazione di procedere (o meno) a verifica di anomalia dell’offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma è di natura discrezionale, non soggetta alla sindacabilità del giudice, se non per le ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza (Cons. Stato, Sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698; Sez. V, 15 settembre 2021, n. 6297; Sez. III, 20 agosto 2021, n. 5967). Per una parte della giurisprudenza, affinché si possa censurare la scelta dell’amministrazione è necessario che emerga una “chiara incongruità” nell’offerta dell’aggiudicatario.
Nel caso in esame, la cifra di € 4.800,00 per gli oneri di sicurezza aziendali non è irrisoria per l’attività di progettazione e fornitura di apparecchiature, ma, anche a prescindere da ciò, l’eventuale incongruità degli oneri di sicurezza aziendale dichiarati non può valere di per sé sola a indurre il sospetto dell’anomalia dell’offerta.
Secondo il Consiglio di Stato, la verifica di anomalia è diretta a evitare che siano aggiudicate commesse pubbliche a imprese che non risultino poi in condizione di condurre a termine l’opera o il servizio per aver richiesto un corrispettivo che risulti non remunerativo. In questo senso va inteso l’art. 97, comma 1, Codice nella parte in cui precisa che il giudizio di anomalia è un “giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta”.
Ne segue che, anche ammesso che gli oneri di sicurezza aziendali siano incongrui, per poter dire anomala l’offerta – o comunque, per poter suggerire un sospetto di anomalia – è pur sempre necessario dimostrare che la loro rideterminazione al rialzo renderebbe irrealizzabile l’offerta nella globalità.
Appalti – D.Lgs. 50/2016 – Art. 97 – Offerta anomala – Giudizio di anomalia – Stazione appaltante – Discrezionalità. |