Codice dei contratti pubblici, le modifiche introdotte dalla Legge n. 105 del 18 luglio 2025
Sono numerose le modifiche che, dalla sua entrata in vigore risalente al 1° aprile 2023, hanno riguardato il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023). La loro introduzione si deve al cd. decreto Correttivo (d.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024), al Decreto PA (d-l n. 25/2025, convertito nella Legge n. 69 del 9 maggio 2025) al nuovo Codice della Ricostruzione post-calamità (l. n. 40/2025), alla Legge n. 42 del 4 aprile 2025. Le ultime modifiche sono state apportate dalla Legge n. 105 del 18 luglio 2025, di conversione del cd. Decreto Infrastrutture (d.l. n. 73/2025), e riguardano:
- la disciplina della revisione prezzi;
- l’anticipazione del 10% del prezzo per le gare di progettazione;
- l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (Cam) anche negli appalti di ristrutturazione;
- le modifiche alle norme sugli incentivi per le funzioni tecniche;
- la nuova definizione di somma urgenza;
- le procedure speciali di protezione civile;
- il subappalto e i certificati di esecuzione lavori;
- gli indici di affollamento per la verifica sismica degli edifici pubblici;
- i requisiti per il Collegio consultivo tecnico.
Modifiche alla disciplina della revisione prezzi nel Codice dei contratti pubblici
La disciplina della revisione prezzi, in presenza di determinate condizioni, si applicherà anche ai contratti di lavori con termine finale di presentazione delle offerte tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023.
Per tali contratti, bisognerà garantire la copertura delle voci di spesa e inoltre rispettare contemporaneamente i seguenti criteri:
- le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti ed eventuali lavori in amministrazione diretta, devono risultare coerenti con la soglia indicata all’art. 5, comma 2, dell’Allegato I.7 del Codice: tra il 5 e il 10 per cento dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza;
- deve risultare disponibile il 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento (tali risorse devono essere iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante).
In merito agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, allo stato di avanzamento dei lavori, nel libretto delle misure devono essere applicati i prezzari aggiornati annualmente, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta. La variazione in diminuzione può riguardare solo le lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2025.
Anticipo sul prezzo anche per i progettisti (art. 125)
Il meccanismo dell’anticipazione del prezzo, già previsto per le imprese e, per i professionisti, per la parte della progettazione nell’appalto integrato, è esteso ai servizi di architettura e di ingegneria (Sia) fino alla percentuale massima del 10% del valore del contratto.
L’anticipazione del prezzo ai Sia dovrà essere prevista nei documenti di gara, nei limiti delle disponibilità del quadro economico. La corresponsione dell’anticipo dovrebbe seguire i tempi delineati per le imprese, cioè quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori.
CAM nelle ristrutturazioni (art. 57)
Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i Criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi, e non più in “adeguati” decreti ministeriali del Mase.
Incentivi tecnici anche ai dirigenti (art. 45, comma 4; art. 136, comma 4-bis)
L’incentivo ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, è corrisposto anche al personale con qualifica dirigenziale, in deroga al regime di onnicomprensività, che vieta di ottenere trattamenti economici accessori non esplicitamente previsti dal contratto di lavoro, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico.
Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale e il numero dei beneficiari.
L’incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti nelle amministrazioni della difesa e della sicurezza.
Nuova disciplina della somma urgenza (art. 140)
Costituisce circostanza di somma urgenza (oltre al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità) anche il verificarsi ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi di:
- emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti, in via ordinaria;
- emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;
- emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
La gestione della somma urgenza dopo le modifiche al Codice dei contratti pubblici
Tali eventi richiedono l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall’eventuale deliberazione dello stato di emergenza.
In tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali, le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture per la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro, se superiore, nel limite o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, comunque nel limite della soglia europea.
Ricorrendo i medesimi presupposti, le stazioni appaltanti possono disporre l’immediata acquisizione di servizi o forniture, compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l’amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità, entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea.
Deroghe per gli appalti della protezione civile (art. 140-bis)
Ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile si applicano le disposizioni sulla somma urgenza, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra del limite di 500.000 euro e della soglia europea, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti del codice della protezione civile.
L’affidamento diretto non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga a specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici, per consentire alle stazioni appaltanti:
- di determinare autonomamente il valore stimato degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- se strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei, anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
- di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
- di semplificare la procedura di affidamento e adeguare i tempi del suo svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale;
- di escludere automaticamente le offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e accelerare le relative procedure;
- di semplificare la procedura di affidamento e adeguare i suoi tempi di svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale;
- di utilizzare in via generalizzata il criterio del minor prezzo.
Il nuovo stato di emergenza dopo le modifiche al Codice dei contratti pubblici
In occasione degli eventi emergenziali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del progetto esecutivo, gli importi per l’affidamento diretto per lavori inferiori a 150.000 euro, e per l’affidamento diretto dei servizi e forniture inferiori a 140.000 euro, sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di rilevanza europea.
Il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro trenta giorni dall’ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante.
L’amministrazione competente all’affidamento e all’esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore dell’intervento (di norma, soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle attività oggetto dell’intervento, in via prevalente, salvo motivate eccezioni).
Il controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile, è affidato all’Autorità nazionale anti corruzione (Anac).
Subappalto: regime transitorio per la qualificazione degli esecutori (art. 225-bis)
I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. Tali certificati possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.
La disposizione è ora limitata ai “procedimenti in corso” ovvero “le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore” del cd. decreto Correttivo Appalti 2025 (31 dicembre 2024), ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.
Codice dei contratti pubblici: le modifiche alla verifica sismica degli edifici pubblici
In via transitoria fino al 30 giugno 2026, per l’individuazione delle classi d’uso necessarie per distinguere le conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso di:
- uffici pubblici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- per “normale affollamento” si intende quello il cui indice di affollamento è inferiore o pari a 3,5;
- per “affollamento significativo” quello il cui indice di affollamento è superiore a 3,5.
In via di prima applicazione, l’indice di affollamento (IA), stabilito tenendo conto del numero medio di persone presenti contemporaneamente nell’edificio in un prefissato periodo di tempo, in relazione alle caratteristiche geometriche dell’immobile stesso, è determinato secondo i criteri e la metodologia di calcolo definiti nell’Allegato A della legge n. 105/2025.
Collegio consultivo tecnico (All. V.2)
Tra i requisiti che possono attestare l’esperienza per far parte del Collegio consultivo tecnico – l’organo preposto a risolvere eventuali controversie tra stazione appaltante ed imprese – è aggiunto all’elenco nell’allegato V.2 del dlgs. 36/2023 il dottorato di ricerca nelle materia dell’architettura o dell’ingegneria.
Il possesso del requisito di esperienza professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni (dieci anni per la nomina come presidente), pertanto il solo dottorato di ricerca (di durata triennale) non è sufficiente, ma è necessario aver maturato altri due anni di esperienza in quel ruolo.